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Un altro strumento che può essere utilizzato a titolo preventivo per intervenire tempestivamente nei contesti caratterizzati dalla violenza, sia all’interno che al di fuori delle mura domestiche, è quello della sorveglianza speciale, previsto all’ art. 4 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159173, che risponde al codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione. La legge 17 ottobre 2017174, n. 161, con l’inserzione della lett. i-ter all’ art. 4 del

d.lgs. n. 159 del 2011 ha ampliato il novero dei soggetti che possono essere sottoposti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ex art. 6 del d. lgs. citato, in base al quale, qualora ricorrano le circostanze del

173 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pubbicato in G.uff. 28 settembre 2011, n. 226. 174 Legge 17 ottobre 2017, n. 161, “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.Pubblicata in G.Uff., 4 novembre 2017, n.258.

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caso può essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di dimora abituale, o in una o più regioni, o l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, andando così a ricomprendere anche la categoria delle persone indiziate del delitto di cui all’art. 612- bis c.p.

Viene introdotta una soluzione inedita e, per più versi, eccentrica rispetto alla tradizionale accezione di pericolosità coltivata in seno alle misure di prevenzione in esame.175 Come

già anticipato in merito alla misura dell’ammonimento del questore, l’ applicazione della misura preventiva , anche in questo caso, non avviene sulla base di un’attività istruttoria efficace o sul raccoglimento di un ampio ventaglio di elementi di prova che consenta di ritenere accertati i fatti che richiedono l’intervento, ma piuttosto si basa su generico carico indiziario della commissione del reato di cui all’art. 612-bis c.p. e ciò perché i presupposti d’applicazione non sono, a livello legislativo, fatti di reato per i quali sia stata accertata la responsabilità personale del soggetto al quale viene applicata. In merito ai presupposti applicativi, l’art. 6 cod. antimafia stabilisce che la misura della sorveglianza speciale possa essere applicata “alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica”. Le misure di prevenzione infatti vengono inserite nell’ordinamento in un’ottica di protezione e tutela della collettività, facendosi portavoce di una tradizione improntata su un simile pensiero che si distacca dalla concezione individualista e modellata sul caso concreto quale è quello dell’art. 612-bis e degli ordini di protezione nella loro accezione generale, volti a dare risposte concrete ai reati victim- oriented.

175BONINI V., Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, op.cit., p.102.

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La ratio della misura risiede nella necessità di tutelare la collettività dal soggetto pericoloso, infatti nonostante la condotta delle molestie assillanti offenda in primis la vittima, l’autore può rivelarsi pericoloso altresì per il contesto sociale .176Una simile finalità si riscontra anche addentandosi

nell’ambito procedimentale, dove si ricava che la persona offesa non figura tra i soggetti che partecipino a conferire “elementi di prova”, venendo così a sminuirsi il suo ruolo nella raccolta probatoria.

Il procedimento, volto ad applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere esercitata a prescindere dall’esercizio dell’azione penale e si attiva, a norma dell’art.5, attraverso l’intervento del questore o del procuratore della Repubblica presso il tribunale del

capoluogo di distretto ove dimora la persona. Infatti, quest’ultimo potrà rendersi parte attiva in tal senso

ogniqualvolta il precedente ammonimento, dallo stesso adottato non sia stato sufficiente a far cessare la condotta

pregiudizievole così da indurre il prevenuto ad astenersi da ulteriori comportamenti molesti nei confronti della vittima, rispetto ai quali, peraltro, scatta la procedibilità ex officio del delitto di cui all’art. 612-bis c.p.

La misura sarà applicata ai soggetti che non hanno rispettato l’avviso orale del Questore: avviso che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. sopra citato, rappresenta un’esortazione al soggetto effettuata da un delegato del Questore stesso a cambiare condotta, invitandolo ad adottare un comportamento conforme alla legge e avvertendolo che sussistono sospetti a suo carico in merito alla commissione di un reato.

176 “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei

minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”. Come si ricava dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011.

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Trascorsi almeno sessanta giorni e comunque non più di tre anni durante i quali la persona avvisata non ha cambiato condotta, il Questore può chiedere al Presidente del Tribunale competente, quello cioè ove ha la residenza l’avvisato, l’applicazione della sorveglianza speciale. In tale arco temporale, il soggetto interessato può chiedere la revoca della misura.

A seguito della richiesta, viene fissata apposita udienza in camera di consiglio, svolta in contraddittorio tra le parti, con il difensore della persona oggetto della richiesta e il p.m., nel corso della quale l’interessato può essere coattivamente citato per essere sentito, salvo che non decida di partecipare spontaneamente.

Se il Tribunale accoglie la richiesta di applicazione della misura, stabilisce anche la durata della stessa che non potrà essere inferiore all’anno o superiore a cinque.

Il provvedimento del Tribunale che accolga o meno la richiesta di applicazione può essere ricorso in Corte di Appello, anche se la presentazione del ricorso non sospende l’applicazione della misura ed il provvedimento di quest’ultima può essere ricorso in Cassazione. Inoltre inviterà il soggetto a vivere onestamente, rispettare le leggi e non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi e di non partecipare a pubbliche riunioni. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza oltre a

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presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. Una prescrizione aggiuntiva è poi prevista all’art. 8 comma, comma 5 cod. antimafia, ove si prevede che il giudice possa ” <<imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale>>, tra le quali si individua <<il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori>>, allorquando la misura sia applicata a soggetti che, ai sensi dell’art. 1 lett. c cod. antimafia siano <<dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni>>”.177

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato e può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura. Il giudice con tale provvedimento andrà ad impartire tutta una serie di prescrizioni che il soggetto sottoposto alla misura sarà tenuto a rispettare, in ordine agli orari, ai luoghi ed alle frequentazioni che potrà avere.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti

177 BONINI V., Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, op.cit., p. 147.

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alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.

Al sorvegliato è consegnato un “libretto” nel quale sono annotate tutte le prescrizioni, che deve sempre esibire a richiesta dell’Autorità di pubblica sicurezza e sul quale saranno annotati i relativi controlli effettuati nei confronti dello stesso.

Gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono poi essere attuati anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. La sorveglianza speciale contiene quindi, sotto questo aspetto, un surplus di tutela rispetto alle altre misure di prevenzione poiché prevede la possibilità di applicare uno strumento tipico del mondo delle cautele penali, venendo quindi in considerazione la condotta tenuta dal soggetto sul piano della gravità e il grado di tensioni che caratterizzano il rapporto vittima – reo. Alla generalizzazione delle possibilità di ricorso al controllo con modalità elettroniche di cui all’art. 275-bis c.p.p. non fa riscontro una disciplina che regolamenti la procedura di applicazione, se non nella misura in cui si richiede il consenso del soggetto a cui applicare il c.d. braccialetto elettronico; nessuna conseguenza giuridica è però collegata al dissenso espresso in tal senso, con il rischio di depotenziare significativamente le possibilità di monitoraggio a distanza collegate a tale strumento178.

In caso di violazione ad opera dell’interessato delle prescrizioni e degli obblighi della sorveglianza speciale avrà luogo la commissione di un reato contravvenzionale punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.

178 BONINI V., Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, op.cit., p.149.

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La misura in esame appare lacunosa in punto di determinatezza, infatti “oltre al deficit di determinatezza dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione nel caso di pericolosità generica, si stigmatizza la genericità contenutistica con cui può atteggiarsi la misura della sorveglianza speciale, in particolare nella parte in cui questa può tradursi nelle prescrizioni di “vivere onestamente” e di ”rispettare le leggi”, con il rischio di non consentire al prevenuto di distinguere il contenuto delle prescrizioni da osservare”.179