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La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali del 1950 (CEDU)

(153) In merito, si veda ONU, I Diritti Internazionali - Le Dichiarazioni dell'O.N.U., Il Narratore, 2015; F.TEDESCO, Diritti umani e relativismo, Laterza, 2009; A.MARCHESI, Diritti umani e

Nazioni Unite. Diritti, obblighi e garanzie, FrancoAngeli, 2007; G. M.CHIODI, I diritti umani: un'immagine epocale, Guida editori, 2000; A.DEL RE,V.LONGO,L.PERINI (a cura di), I confini della cittadinanza. Genere, partecipazione politica e vita quotidiana, FrancoAngeli, 2010, ove riferimenti; R. ABATI, Storia dei Diritti Umani, GOODmood, 2013; J. MORSINK, The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent, University of Pennsylvania Press, 2010; J. MORSINK, Inherent Human Rights: Philosophical Roots of the Universal Declaration, University of Pennsylvania Press, 2012; W. SWEET, Philosophical Theory and the Universal Declaration of Human Rights, University of Ottawa Press, 2003; G.S.ALFREÐSSON,A.EIDE, The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement, Martinus Nijhoff Publishers, 1999; S.M.DARRAJ, The Universal Declaration of Human Rights, Infobase Publishing, 2010; W.A.SCHABAS, The Universal Declaration of Human Rights: The Travaux Préparatoires, Cambridge University Press, 2013; W.KOREY, NGO's and the Universal Declaration of Human Rights: A Curious Grapevine, Springer, 2001; J. W. NICKEL, Making Sense of Human Rights:

Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights, University of California Press, 1987; E.BREMS, Human Rights: Universality and Diversity, Martinus Nijhoff Publishers, 2001

102 La CEDU (154) non prevede espressamente il divieto di tratta di esseri umani. L’art. 4 della Convenzione, rubricato “[p]rohibition of slavery and forced labour”, afferma che “1. [n]o one shall be held in slavery or servitude. 2. No one shall be required to perform forced or compulsory labour” (155).

Come, tuttavia, si è rilevato in dottrina (156), l’ECHR, nel caso Rantsev (157), ha ritenuto che, alla luce del diritto vivente, l’art. 4 CEDU si applicasse anche in caso di tratta di esseri umani.

(154) Firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 12 stati al tempo membri del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia) ed entrata in vigore il 3 settembre 1953. La Convenzione è stata ratificata dall’Italia il 4 agosto 1955.

Tra una vastissima dottrina in materia si segnalano, senza pretesa di esaustività: C.RUSSO,P.M.

QUAINI, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo,

Giuffrè, 2006; B.NASCIMBENE,F.ABRUZZO, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: profili ed

effetti nell'ordinamento italiano, Giuffrè, 2002; U. VILLANI, Dalla dichiarazione universale alla convenzione europea dei diritti dell'uomo, Cacucci, 2015; S.SONELLI (a cura di), La convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano: Problematiche attuali e prospettive per il futuro, Giappichelli, 2015; G.RAIMONDI, Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Editoriale Scientifica, 2005; V. EBOLI, Gli effetti extraterritoriali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, UTET, 2003; A.DI STEFANO, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e principio di sussidiarietà: contributo ad una lettura sistematica degli articoli 13 e 35, Ed.it, 2009;

A.MOWBRAY, Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights,

Oxford University Press, 2012; F. EDEL, Prohibition of Discrimination Under the European Convention on Human Rights, Council of Europe, 2010; P. VAN DIJK,G.J.H.HOOF,G.J.H.VAN HOOF, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 1998; D.HARRIS,M.O'BOYLE,E.BATES,C.BUCKLEY, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 2014; WILLIAM A.SCHABAS, The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford University Press, 2015; E.BATES,The Evolution of the European Convention on Human Rights: From Its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights, Oxford University Press, 2010; I.BANTEKAS,L.OETTE, International Human Rights, Law and Practice,

Cambridge University Press, 2016, p.235 e ss.

(155) Per completezza, si riporta il testo integrale dell’articolo, che recita: “1. No one shall be held in slavery or servitude. 2. No one shall be required to perform forced or compulsory labour. 3. For the purpose of this Article the term “forced or compulsory labour” shall not include: (a) any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to the provisions of Article 5 of this Convention or during conditional release from such detention; (b) any service of a military character or, in case of conscientious objectors in countries where they are recognised, service exacted instead of compulsory military service; (c) any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community; (d) any work or service which forms part of normal civic obligations.”

(156) A. ANNONI, “Gli obblighi internazionali in materia di tratta degli esseri umani”, in S.

FORLATI (a cura di), La lotta alla tratta di esseri umani, fra dimensione internazionale e

ordinamento interno, Jovene, 2013.

(157) Rantsev c. Cirpo e Russia, 7 gennaio 2010, ric. n. 25965/04. La vicenda riguarda Oxana Rantseva, arrivata a Cipro dalla Russia il 5 marzo 2001 con un visto per artisti, ed impiegata

103 Nonostante non manchino letture diverse (158), si può affermare che in tale pronuncia la Corte non abbia “confuso” tratta di esseri umani e schiavitù, mantenendone salda la distinzione concettuale.

L’operazione ermeneutica dei giudici di Strasburgo, invece, è consistita in una lettura evolutiva dell’art. 4 CEDU, il cui dictum normativo è stato esteso fino a ricomprendere situazioni para-schiavili (ma, appunto, non schiavili) come la tratta (159).

A voler essere più precisi, si può notare come il passo della sentenza affermi testualmente che “[i]n view of its obligation to interpret the Convention in light of present-day conditions, the Court considers it unnecessary to identify whether the

treatment about which the applicant complains constitutes “slavery”, “servitude” or “forced and compulsory labour”. Instead, the Court concludes that trafficking

itself, within the meaning of Article 3(a) of the Palermo Protocol and Article 4(a) of the Anti-Trafficking Convention, falls within the scope of Article 4 of the Convention” (corsivo aggiunto).

a Limassol nel cabaret di X.A. Con un permesso di soggiorno temporaneo, Oxana Ransteva, aveva soggiornato in un appartamento con altre ragazze, anch’esse impiegate presso il cabaret di X.A., gestito dal fratello M.A. Il 19 marzo 2001, M.A. veniva informato dalle altre coinquiline che O. Ransteva aveva lasciato l’alloggio, dopo soli tre giorni di lavoro, con l’intento di tornare in Russia. Lo stesso giorno, M.A. informava la polizia dell’accaduto, ma, nonostante ciò, il nome della ragazza non veniva inserito tra l persone ricercate dalle forze dell’ordine cipriote. Trovata in una discoteca, in evidenti condizioni di ubriachezza, il 28 marzo 2001, attorno alle 4 di mattina, Ms. Ransteva veniva portata, assieme a M.A., presso un commissariato di polizia, ma non veniva trattenuta dalle forze dell’ordine. Ricondotta presso un appartamento da M.A. stesso, Ms. Ransteva veniva trovata morta, attorno alle 6.30 di mattina, nella strada antistante l’appartamento dove era stata forzatamente portata poche ore prima. Il ricorso alla Corte è stato presentato dal padre della giovane donna, verosimilmente costretta a prostituirsi ma non ancora ridotta in condizioni tali da poter essere considerata una schiava.

(158) V. ad esempio Enciclopedia del diritto. Annali, Volume 4, …cit. p.252, nota 17. (159) Nello specifico, la Corte afferma che: “[t]here can be no doubt that trafficking threatens the human dignity and fundamental freedoms of its victims and cannot be considered compatible with a democratic society and the values expounded in the Convention. In view of its obligation to interpret the Convention in light of present-day conditions, the Court considers it unnecessary to identify whether the treatment about which the applicant complains constitutes “slavery”, “servitude” or “forced and compulsory labour”. Instead, the Court concludes that trafficking itself, within the meaning of Article 3(a) of the Palermo Protocol and Article 4 (a) of the Anti-Trafficking Convention, falls within the scope of Article 4 of the Convention. The Russian Government’s objection of incompatibility ratione materiae is accordingly dismissed” (corsivo aggiunto). Rantsev c. Cipro e Russia, par. 282.

104 In altre parole, seguendo l’iter logico della Corte come emergente da una lettura testuale della sentenza, l’interpretazione estensiva dell’art. 4 rende superfluo (unnecessary) approfondire se le circostanze fattuali siano sfociate in una reificazione della vittima con conseguente riduzione in schiavitù, non pronunciandosi tuttavia sul rapporto giuridico tra tratta di esseri umani e schiavitù, reati che, evidentemente, la Corte ritiene essere ontologicamente distinti.

Tale concezione è stata confermata anche in altre sentenze, come quella riguardante il caso M. e altri c. Italia e Bulgaria (160), dove la Corte ha, ancora una volta, affermato che la tratta di esseri umani ricade all’interno elle fattispecie punite ex art. 4 CEDU (161), richiamando proprio i già citati paragrafi del caso

Ranstev.

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