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La nascita e il contesto dell’ICTY (cenni)

Parte seconda: la tratta di esseri umani come moderna forma di deportazione e la competenza a giudicare della

D EPORTAZIONE E TRASFERIMENTO FORZATO NELLO S TATUTO E NELLA GIURISPRUDENZA DELL ’ICTY

1. La nascita e il contesto dell’ICTY (cenni)

L’ICTY è stato istituito con la risoluzione 827 del 25 maggio 1993 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con giurisdizione su ogni persona sospettata di aver commesso gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 1949, violazione delle leggi o delle consuetudini di guerra, genocidio, crimini contro l’umanità durante il conflitto interetnico che ha dilaniato la Repubblica Federale Socialista di Iugoslavia negli anni ’90.

A differenza dell’ICC, dotata di giurisdizione complementare rispetto alle giurisdizioni nazionali, attivabile solamente nel caso in cui lo Stato non possa o non voglia assicurare un giusto processo all’imputato, l’ICTY può avocare a sé qualsiasi processo penale nazionale su cui abbia competenza, anche nel caso in cui tale processo sia già in corso di svolgimento.

La seconda grande differenza tra l’ICTY e l’ICC è la seguente.

L’ICC è un esempio di giurisdizione penale internazionale stabile, competente a giudicare solamente i crimini enunciati nel proprio statuto e consumatisi successivamente all’entrata in vigore dello stesso. Si tratta, a ben vedere, di una disposizione che ben rispetta il principio generale di diritto penale interno e internazionale nullum crimen, nulla pena sine lege certa.

Detto in altri termini, gli imputati davanti alla ICC, nel momento della commissione dei crimini che li hanno condotti dinanzi alla Corte, conoscevano o avrebbero potuto/dovuto conoscere l’esistenza della stessa e la possibilità che la consumazione dei crimini internazionali commessi li portasse dinanzi alla giurisdizione in questione.

173 L’ICTY, invece, è un classico esempio di giustizia punitiva sorta ex post, alla stregua del Tribunale di Norimberga.

Al momento dei conflitti interetnici svoltisi nella Repubblica Federale Socialista di Iugoslavia, durante i quali si sono consumati i crimini di guerra e contro l’umanità previsti dal (successivo) statuto dell’ICTY, infatti, il Tribunale non era ancora stato istituito.

Si tratta, a ben vedere, di una palese violazione del già enunciato principio nullum

crimen, nulla pena sine lege certa.

Pur non essendo questa la sede per addentrarci in disamine circa il rapporto tra crimini internazionali, violazioni di norme di Jus Cogens e principio di irretroattività, tassatività e determinatezza del diritto internazionale penale, non si può non sottolineare come, ad avviso di chi scrive, l’istituzione di una giurisdizione penale internazionale con competenza a giudicare delle persone fisiche in quanto soggetti di diritto internazionale non possa esulare dalle più elementari garanzie di tutela dell’imputato.

Tra queste, il principio di irretroattività del diritto penale e il principio del nullum

crimen, nulla pena sine lege certa si pongono come condizioni indispensabili per

lo svolgimento di un giusto ed equo processo.

Detto in altre parole: se la Comunità internazionale si arroga la competenza in materia penale – pur in specifici ed eccezionali ambiti – non può non accompagnare a tale presa di potere anche l’accoglimento delle garanzie procedurali e sostanziali riconosciute all’imputato da parte dei principali sistemi giuridici nazionali.

A chi obietta che i crimini di competenza dell’ICTY sono tutti violazioni di norme di Jus Cogens, e tale loro natura sarebbe bastante ad assicurare il rispetto del principio nullum crimen, nulla pena sine lege certa, si possono muovere tre critiche.

In primo luogo, tale affermazione sembra essere errata o semplicistica in partenza. Infatti, non tutti i reati contemplati dallo Statuto dell’ICTY presentano natura consuetudinaria.

174 Non avrebbe altrimenti senso l’affermazione dello Statuto che prevede che, qualora un crimine non sia definito dallo stesso, si deve presumere che esso abbia definizione e natura consuetudinaria.

Da una lettura a contrariis di tale disposizione, infatti, si deduce che esistono anche crimini, quelli appunto definiti espressamente dallo Statuto del Tribunale, che non hanno natura consuetudinaria (né di consuetudine ordinaria, né di Jus

Cogens). E tali crimini, si noti, non erano stati definiti dallo statuto all’epoca della

loro consumazione da parte degli imputati essendo lo Statuto stesso, come il Tribunale, sorto post facto.

In secondo luogo, si può sottolineare come la natura consuetudinaria di alcuni crimini mal si addica all’esigenza di tassatività e determinatezza del diritto penale interno e internazionale.

La consuetudine, infatti, pur essendo espressione di una pratica generale accettata come diritto, non presenta, proprio per la sua natura di fonte non scritta nata dalla prassi, le caratteristiche di certezza proprie di una fonte scritta.

In terzo luogo, da ultimo, si deve sottolineare come il brocardo nullum crimen,

nulla pena sine lege certa preveda che ad essere determinata e tassativa non sia

solamente la definizione del reato, ma anche la sanzione ad esso collegata, ossia la pena.

Detto in altre parole, in un’ottica repressiva e general preventiva di diritto internazionale penale, oltre ad essere determinata la definizione del crimine internazionale, deve essere determinata prima della commissione del reato anche la pena ad esso conseguente.

Tale condizione non è stata rispettata dallo Statuto dell’ICTY, perché, come detto, tale fonte è stata emanata post facto.

L’ICTY è diviso in quattro camere: tre Trial Cambers (Camere di primo grado) e un’Appeals Chamber (Camera d’appello).

In merito alle tre Trial Chambers, si deve sottolineare come ognuna di queste sia composta da 3 giudici, a differenza dell’Appeals Chamber, formata da 5 giudici. Il giudizio davanti all’Appeals Chamber è un giudizio eventuale, che si instaura

175 solamente nel caso in cui la sentenza al termine del giudizio di primo grado venga impugnata dalla difesa o dal Prosecutor. Da sottolineare come i giudici dell’Appeals Chamber dell’ICTY fungano anche da giudici dell’Appeals Chamber dell’ICTR.

Il Prosecutor è l’organo incaricato di sostenere l’accusa. In quanto tale, è a capo del proprio ufficio, diviso in Prosecution Division, Immediate Office e Appeals

Division.

La Prosecution Division è responsabile di tutti gli aspetti prodromici all’atto di accusa, ed è formata da un team di esperti investigatori, avvocati e analisti. Nello specifico, vanno a comporre tale Division i Trial Teams, il Military Analyst Team, il Leadership Research Team, la Trial Support Unit, l’Information and Evidence

Section, la Mapping Library la Photovisual Reproduction Unit, e la Geographic Information Systems Unit.

L’Immediate Office (formato da Transition Team, Request Unit e Field Offices), invece, è responsabile delle operazioni volte ad ottenere la cooperazione degli Stati coinvolti nel processo. Si tratta, inoltre, della sezione dell’ufficio del Prosecutor responsabile del trasferimento di casi alla giurisdizione degli Stati nazionali, della preparazione del bilancio dell’ICTY e dei documenti da inviare alle Nazioni Unite. Da ultima, l’Appeals Division si occupa di tutti gli aspetti relativi all’impugnazione delle sentenze di primo grado.

La segreteria o Registry, infine, è formata da Division of Judicial Support Services,

Immediate Office, Chambers Legal Support Section e Administration Division.

La Division of Judicial Support Services si occupa di aspetti importanti quali il supporto alle vittime ed ai testimoni, l’assegnazione di un difensore d’ufficio, la gestione e l’amministrazione degli archivi e la traduzione degli atti giudiziari. L’Immediate Office è responsabile degli aspetti relativi alla cooperazione con gli Stati, all’esecuzione delle sentenze, ed alle relazioni esterne del Tribunale.

176 La Chambers Legal Support Section è, invece, formata da assistenti giudiziari che coadiuvano la Trial e l’Appeals Chamber nello svolgimento dei processi fornendo assistenza materiale e amministrativa.

Da ultima, l’Administration Division svolge funzioni di gestione del personale e supporto tecnico durante lo svolgimento dei processi.

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