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Il crimine di deportazione nella giurisprudenza del Tribunale di Norimberga: una figura criminis dai contorni indefiniti, sintomo del basso

Parte seconda: la tratta di esseri umani come moderna forma di deportazione e la competenza a giudicare della

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2. Il crimine di deportazione nella giurisprudenza del Tribunale di Norimberga: una figura criminis dai contorni indefiniti, sintomo del basso

livello di tassatività del diritto internazionale penale nel secondo dopoguerra

Come sottolineato in dottrina (223) il crimine di deportazione delineato dalla

giurisprudenza del Tribunale di Norimberga è un crimine generico e poco tassativo. Tale opinione è stata condivisa anche dalla giurisprudenza, potendosi citare la Separate and Partially Dissenting Opinion of Judge Schomburg dell’ICTY nel caso Naletilić (Appeals Chamber), che, ai paragrafi 11 e 12, recita: “Nuremberg jurisprudence dealt with very specific forms of deportation committed during World War II. Except maybe for the deportation of foreigners to Germany for the purposes of slave labour, deportation carried out by the Nazis did not necessarily involve the crossing of a State border. When adjudicating the Nazi policy of ‘driving out’ all persons (believed to be) of ‘nonAryan race’ from territories under German rule as well as the ‘gathering’ of Europe’s Jewish population and other “undesirable” groups in concentration and extermination camps, Nuremberg concentrated not so much on where the victims had been taken,

(222) US Military Tribunal, Nuremberg, Flick Trial, 20 April - 22 December 1947, par. 3. In merito e per approfondimenti v. Y.ARAI, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and Its Interaction With International Human Rights Law…cit. pp. 341 e 342.

(223) G. DAWSON,S.FARBER, Forcible Displacement Throughout the Ages: Towards an International Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Forcible Displacement… cit. p. 48.

169 but on their having been forced to leave their homes and prevented from ever returning. In this sense, deportation was not considered a strict terminus technicus, but was often used interchangeably with ‘transfer’, ‘evacuation’, or ‘expulsion’. […] The Nuremberg Judgement did not preoccupy itself with a meticulous analysis of borderlines and especially refrained from discussing the legal status of territories which had been annexed, occupied, or had in any other way succumbed to German rule in relation to ‘Germany proper’. It thus speaks about the ‘deportation’ of Alsatians to France without commenting on the nature of the border between Alsace and France during Nazi occupation and refers to ‘deportation’ without mentioning whether or not a border was crossed. In the

RuSHA Case, repeated mention is made of ‘deportation’ of persons from that part

of Poland which had been incorporated into Germany in 1939 to the remainder of Poland (the so-called General Government), which was then under Nazi occupation. Transfers from the incorporated part of Poland to ‘Germany proper’ were also considered to be ‘deportation’. Similarly, the Supreme National Tribunal of Poland tried Artur Greiser (former Gauleiter of the incorporated part of Poland) for inter alia, imprisoning Polish Jewish citizens under his authority in the Łódż ghetto and finally deporting them to the Chełmno extermination camp (both located in Poland). Greiser was also convicted for deporting Polish civilians to the General Government and to forced labour camps in ‘Germany proper’. The Supreme National Tribunal considered both acts to be “deportation” (224).

È infatti stato considerato dal Tribunale di Norimberga alla stregua di deportazione il semplice trasferimento di persone obbligate a lasciare le proprie abitazioni, indipendentemente dal fatto che il trasferimento delle stesse comportasse o meno il superamento di un confine statale.

In tal senso, il crimine di deportazione ha assunto, durante il processo di Norimberga, dei confini labili, divenendo in alcuni casi sinonimo di trasferimento forzato, espulsione ed evacuazione.

(224) Prosecutor v. Naletilić and Martinović (IT-98-34-A) (Appeals Chamber), Separate and Partially Dissenting Opinion of Judge Schomburg, parr. 11 e 12. Il testo integrale della sentenza è reperibile all’indirizzo internet http://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/acjug/en/nal- aj060503e.pdf.

170 Si tratta di una rilevazione di non secondaria importanza, alla luce del peso che assume il principio di tassatività e determinatezza nel diritto internazionale penale in generale, nonché nei processi penali internazionali nello specifico.

Se infatti è vero che, come precedentemente riportato, la giurisprudenza di Norimberga ha precisato le tre condizioni alternative alle quali il trasferimento di popolazione diventa illecito, è altrettanto vero che non si è minimamente soffermata sulla questione relativa alla necessità di superamento di un confine statale ai fini dell’integrazione del crimine.

Così, ad esempio, nel momento in cui hanno fatto riferimento alla deportazione in Francia degli abitanti dell’Alsazia, i giudici del Tribunale non hanno analizzato la natura del confine tra Alsazia e Francia (questione di non facile risoluzione, dal momento che l’Alsazia, occupata dall’esercito tedesco nel 1940, si trovava di fatto annessa al Reichsgebiet, ma formalmente era ancora un territorio francese). Parimenti, fu considerato deportazione il trasferimento di popolazione dai territori polacchi annessi alla Germania nel 1939 ai territori polacchi non incorporati, e dai territori polacchi formalmente incorporati alla Germania alla Germania stricto

sensu.

Tale mancanza di tassatività porta a due conseguenze.

In primo luogo, come afferma il giudice Schomburg nel caso precedentemente citato (225), “these inconsistencies in language and in substance make it impossible to rely on Nuremberg jurisprudence as an authority for a de jure cross-border transfer requirement for the crime of deportation”.

In secondo luogo, potrebbero sorgere dei casi limite di difficile risoluzione. Si pensi, ad esempio, al trasferimento di un gruppo di civili da un paese A ad un paese B distante solo pochi chilometri. Potrà tale condotta integrare il crimine di deportazione o l’esigua distanza percorsa e l’assenza di superamento di un confine internazionale potranno in qualche modo influire sulla qualificazione della condotta o sulla punizione del reo?

(225) Prosecutor v. Naletilić and Martinović (IT-98-34-A) (Appeals Chamber), Separate and Partially Dissenting Opinion of Judge Schomburg, par. 13.

171 Alla luce delle considerazioni precedentemente avanzate, che vedono la giurisprudenza di Norimberga considerare il crimine di deportazione come sinonimo di espulsione o evacuazione, si potrebbe propendere per la prima soluzione, che appunto non tiene conto né della distanza che le vittime sono obbligate a coprire, né dell’internazionalità del trasferimento.

Ragionando, invece, in termini di politica criminale, un simile ragionamento risulta alquanto inopportuno, dal momento che riunirebbe sotto la medesima

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CAPITOLO II

DEPORTAZIONE E TRASFERIMENTO FORZATO NELLO STATUTO E NELLA

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