11. Ipotesi di concorso tra reati: le soluzioni date dalla giurisprudenza penale internazionale e la disciplina della ICC
11.7 Tratta di esseri umani, schiavitù sessuale, prostituzione forzata e schiavitù: ipotesi di concorso tra reat
Precedentemente, si sono analizzati i rapporti tra il reato di tratta di esseri umani e i tre crimini internazionali di schiavitù, schiavitù sessuale e sfruttamento della prostituzione, così come delineati dallo Statuto dell’ICC e dagli Elements of
Crimes.
La parte successiva della trattazione si è poi concentrata sul cumulative charging nella giurisprudenza dei Tribunali Penali Internazionali, rilevando come il metodo prevalentemente utilizzato sia quello del cosiddetto Blockburger test, che consiste nel verificare se each provision requires proof of an additional fact which the other
does not.
Nei paragrafi che seguiranno, si analizzerà nuovamente il rapporto tra tratta di esseri umani, schiavitù variamente declinata e sfruttamento della prostituzione, per verificare se le considerazioni precedentemente avanzate siano giuridicamente valide anche dopo i rilevamenti effettuati in merito al Blockburger test.
Prima di “azionare” il test, tuttavia, è doveroso ricordare come tale esercizio giuridico sia una mera fictio iuris, dal momento che consiste nell’applicare un
modus decidendi proprio della ICC ad un reato transnazionale – la tratta di esseri
umani – espressamente non contemplata dallo Statuto della Corte e quindi prima
facie non rientrante nella competenza della stessa.
La questione relativa alla possibilità che la tratta rientri, in via indiretta, nella competenza della ICC, è e sarà il fil rouge di questo lavoro, una domanda cui si darà, a breve, una prima e parziale risposta.
Perché il Blockburger test possa avere esito positivo, permettendo quindi un
cumulative charging, è necessario, giova ripeterlo, che le due norme incriminatrici
presentino, oltre ad un nucleo comune, uno o più elementi di autonomia che è necessario provare per dimostrare l’integrazione delle fattispecie delittuose.
98 Confrontando il reato di tratta di esseri umani con quello di sexual slavery, risulta evidente l’impossibilità di un cumulative charging proprio alla luce della mancanza di un nucleo comune alle due fattispecie.
Elemento discriminante che impedisce la formazione di un nucleo comune alle due figurae criminis è, come precedentemente sottolineato, il dolo specifico di guadagno caratterizzante la tratta di esseri umani, una finalità che, invece, dovrà essere estranea all’autore del crimine di schiavitù sessuale.
Si può quindi affermare che le considerazioni effettuate nei precedenti paragrafi “resistano” anche dopo l’attuazione del Blockburger test: la mancanza del dolo specifico di guadagno economico e non che caratterizza la schiavitù sessuale traccia una linea di demarcazione invalicabile tra il reato di cui alla Convenzione del 1949 e quello di sexual slavery.
Per analizzare nuovamente il rapporto tra tratta di esseri umani e prostituzione forzata alla luce di un possibile cumulative charging, è ancora una volta opportuno distinguere le diverse possibilità che possono presentarsi nell’integrazione delle fattispecie delittuose.
In primo luogo, è possibile che il dolo specifico del reato di tratta non venga realizzato. In tal caso, in mancanza di sfruttamento sessuale della vittima, verrà meno quel nucleo comune richiesto dal Blockburger test per l’applicazione di un
cumulative charging. Considerazione che pare assai ovvia, dal momento che
equivale ad affermare che il reato di prostituzione forzata, oggetto del dolo specifico di tratta, non risulti integrato.
Ancora una volta, quindi, varranno le considerazioni precedentemente effettuate. In secondo luogo, è possibile che il reato di tratta finalizzata all’avviamento alla prostituzione si concretizzi nell’effettivo sfruttamento della prostituzione della vittima. Applicando il Blockburger test a tale fattispecie, tuttavia, si nota come non risultino, dal confronto delle due fattispecie, elementi aggiuntivi tali da poter giustificare un’imputazione cumulativa. In altri termini, icasticamente ragionando, più che di due insiemi con un’intersezione comune, possiamo parlare di due
99 insiemi tra loro sovrapponibili, con prevalenza della lex specialis su quella
generalis.
Al riguardo, sembrerebbe corretto affermare la prevalenza del reato di tratta su quello di prostituzione forzata, dal momento che il primo richiede un quid pluris costituito dalla condotta di adescamento, rapimento e trasferimento della vittima. Senonchè, si potrebbe prontamente obiettare per la prevalenza del crimine internazionale di prostituzione forzata, in virtù della maggior specificità e tassatività dei relativi Elements.
La questione non è di facile risoluzione, ma il nodo gordiano può essere prontamente tagliato se si ricorda che la tratta non rientra nella competenza della ICC.
L’asse del ragionamento, quindi, non deve riguardare la prevalenza di un crimine sull’altro in virtù del principio di specialità, quanto piuttosto la considerazione che, per il tramite della figura criminis di prostituzione forzata, la tratta di esseri umani finalizzata alla prostituzione ricade indirettamente nella competenza della ICC.
Se, come precedentemente precisato, il filo conduttore di questo lavoro consiste nel verificare se e in che modo la ICC può giudicare del reato di tratta di esseri umani, si può ritenere di essere quindi giunti ad una prima e parziale conclusione. Alla luce della sovrapponibilità tra la fattispecie di tratta finalizzata alla prostituzione e la fattispecie di prostituzione forzata, si può ritenere che non l’intero genus tratta di esseri umani, quanto piuttosto la sua più limitata species tratta finalizzata alla prostituzione sia attratta alla competenza della ICC.
Ciò, chiaramente, a due condizioni.
In primo luogo, è necessaria la realizzazione del dolo specifico del reato di tratta. In secondo luogo, dovranno verificarsi le condizioni per l’integrazione di un crimine di guerra o di un crimine contro l’umanità.
Le considerazioni finora esposte sono di per sé sufficienti per risolvere anche il rapporto tra il crimine transnazionale di tratta di esseri umani e quello internazionale di schiavitù. Si è infatti dimostrato come, nel caso di esercizio, sulla
100 vittima, dei poteri afferenti al diritto di proprietà, il crimine di prostituzione forzata prevalga su quello di schiavitù in quanto lex specialis. Si è anche dimostrato come, nel rapporto tra prostituzione forzata e tratta di esseri umani che sfocia nello sfruttamento della prostituzione della vittima (nel caso, quindi, di integrazione del dolo specifico di reato), a prevalere sia la seconda figura criminis, che presenta elementi di specialità rispetto alla prima.
Unendo i due ragionamenti, va da sé che, confrontando un reato di tratta di esseri umani consumatosi con l’esercizio di poteri attinenti al diritto di proprietà sulla vittima, vittima poi avviata alla prostituzione, non si potrebbe parlare di imputazione cumulativa, quanto piuttosto di prevalenza della fattispecie di tratta su quella di schiavitù in virtù del principio di specialità.
11.8 Conclusione
Nei paragrafi precedenti, si è ricorso – per finalità di snellezza espositiva - al termine “tratta” per indicare una specifica manifestazione del fenomeno, una
species rispetto ad un più ampio genus, ossia la species di tratta con finalità di
avviamento alla prostituzione. Come si vedrà nel prosieguo del lavoro, il crimine transnazionale (o internazionale?) di tratta di esseri umani si è evoluto, ingrandendosi fino a comprendere diverse fattispecie oggetto del dolo specifico di reato, diverse dall’avviamento/sfruttamento della prostituzione.
Da ultimo, giova ricordare come all’interno del genus tratta, una particolare
species della stessa, la tratta finalizzata all’avviamento/sfruttamento della
prostituzione, presentando elementi propri del fatto tipico del crimine internazionale di prostituzione forzata, rientri nella competenza della ICC. L’affermazione che vede la Corte priva di giurisdizione sul crimine di tratta di esseri umani, quindi, perde già parte della sua assolutezza, contemplando una prima eccezione consistente proprio nel reato contemplato (e represso) dall’art. 1(1) della Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione del 1949.
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