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La conversione e la sottomissione forzata ad una pratica religiosa.

status di rifugiato religioso – 1.3 Il concetto d

4. La conversione e la sottomissione forzata ad una pratica religiosa.

A tutt’oggi esistono Paesi in cui la libertà religiosa, oltre ad essere un punto di arrivo anelato, è considerato persino un’utopia.

84 UNHCR, 28 aprile 2004, op. cit., II. Analyse de fond, par. 14, p. 6.

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Tra gli Stati dove la libertà religiosa è quasi, se non del tutto assente, figurano Bangladesh, Eritrea, Kenya, Pakistan, Sudan e Yemen, ma quello che registra un drastico dato è la Corea del Nord, in quanto in questo Paese è, addirittura, difficile riuscire a raccogliere dati certi sulle condizioni umane in cui versano i cittadini coreani86.

Nelle varie forme di persecuzione e compressione della libertà religiosa, figurano due tipi di soprusi subiti, quali la conversione forzata, e di conseguenza l’apostasia, e la sottomissione a pratiche proprie dei culti professati dai governi dittatoriali o dai gruppi potenti che detengono il potere in uno Stato.

Per l’UNHCR, la conversione forzata ad una religione costituisce una grave violazione del diritto fondamentale di libertà di pensiero, di coscienza e di religione e spesso soddisfa l'elemento oggettivo della persecuzione, così come stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Il richiedente, infatti, deve sempre dimostrare il timore soggettivo, ossia che la conversione sia causa di persecuzione e vessazioni, le quali si percuotono direttamente sulla sua persona.

In generale, ciò avviene quando il soggetto in questione abbia “des convictions, une confession, une identité claire ou une manière

de vivre en relation avec une religion différente ou si elle avait choisi de se désolidariser de toute dénomination ou communauté religieuse”87, ossia delle convinzioni così radicate dentro di sé di un determinato credo, che l’apostasia a quella confessione religiosa costituisce un limite a quello che è il suo pensiero alla vita.

Nel caso in cui un richiedente non abbia una particolare convinzione religiosa, incluso l'ateismo o una chiara identificazione con una religione o una comunità religiosa, data prima della

86 Libertà di fede, in un Paese su cinque non c'è in Lettera43, 15 novembre 2016, https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2016/11/15/liberta-di-fede-in-un-paese- su-cinque-non-ce/206545/.

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conversione o della minaccia di conversione, è necessario valutare l'impatto che tale conversione ha sulla persona.

Come specifica l’UNHCR nel rapporto del 28 aprile 2004, più volte citato, potrebbe accadere che questa conversione non causi alcun effetto sull’individuo e ciò, però, farebbe venir meno l’elemento soggettivo, elemento essenziale affinché la richiesta vada a buon fine.

Se queste misure appaiono legittime, ragionevoli e non hanno come obiettivo finale quello di far perdere l’identità propria dell’individuo, non possono essere considerate discriminazioni88.

Come si è detto all’inizio di questo paragrafo, altra forma di vessazione nei confronti di un soggetto e della sua fede, è la sottomissione forzata ad una determinata pratica religiosa.

Molte volte, la sottomissione forzata a culti religiosi può, ad esempio, assumere la forma di un'educazione religiosa obbligatoria nella misura in cui va a scalfire il credo, l’identità ed il modo di vivere o di pensare di un determinato soggetto e, se questo non rispettata tale educazione obbligatoria imposta da qualcun altro, essere sanzionati.

Tale forzatura, se va ad intaccare gli elementi suddetti, può essere considerata, appunto, una forma di persecuzione.

Altre volte, invece, l’adesione forzata a determinate pratiche religiose può incarnare l’imposizione alla vigenza di determinate leggi e codici. Questi ultimi si basano sulla dottrina religiosa, alla quale coloro che la professano sono contrari.

Tale sottomissione a questo tipo di leggi, però, diviene forzata nel momento in cui un individuo non professi la religione in questione89.

88 Ibidem, par. 23, p. 9. Vedi anche Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou

de conviction, rapport provisoire annexé à la Note du Secrétaire général, “Elimination de toutes les formes d’intolérance religieuse”, UN doc. A/58/296, 19

agosto 2003, parr. 134–135.

89 In particolare, l’UNHCR ha specificato che: “La soumission forcée peut

également consister en l’imposition d’un code pénal ou civil particulier prétendant être basé sur une doctrine religieuse à laquelle les non membres pourraient s’opposer. Lorsqu’un tel code contient des dispositions de fond ou de procédure discriminatoires et en particulier lorsqu’il impose des niveaux de sanction différents

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Ciò potrebbe essere causa oltre che di persecuzioni, anche di discriminazioni, in quanto può avvenire che vi siano diversi privilegi per un appartenente al credo professato da chi detiene il potere o sanzioni più inasprite per l’ateo o colui che professa una religione diversa.

Questa considerazione non è applicabile solo ai codici civili e penali ed alle leggi, ma anche ai codici religiosi specifici, i quali possono essere una fonte di persecuzione, non solo quando vengono imposti ai non membri di un determinato culto di cui è oggetto il codice religioso, ma anche quando vengono applicati ai dissidenti o ai membri della stessa denominazione90.

Al paragrafo 23 delle linee guida sopra citate, l’Alto Commissariato per le Nazioni Unite fornisce un altro esempio di adesione obbligatoria ad una pratica religiosa, ossia il caso in cui un soggetto sia costretto ad assistere alle cerimonie di un determinato culto o a giurare fedeltà a un dato simbolo religioso.

In tutte queste circostanze, così come avviene per la conversione e l’apostasia forzata, nel determinare se il richiedente sia realmente perseguitato e, quindi meritevole di protezione internazionale, bisogna analizzare gli effetti che tali costrizioni producono sulla persona e sul suo modo di vivere.

pour les membres et les non membres, il pourrait très bien être considéré comme une source de persécution. Lorsque la loi impose une sanction disproportionnée en cas de violation de la loi (par exemple, l’emprisonnement en cas de blasphème ou de pratique d’une autre religion ou la peine de mort en cas d’adultère), que les auteurs soient des fidèles ou non de la même religion, cela constituerait une persécution. De tels cas sont plus courants lorsque la séparation entre l’Etat et la religion est limitée ou inexistante”. Linee guida del 28 aprile 2004, op. cit., par. 22,

p. 9.

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