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Il diritto di asilo in Italia.

SOMMARIO: 1 L’evoluzione storica del diritto di asilo nel diritto internazionale 2 L’asilo territoriale ed

4. Il diritto di asilo in Italia.

La disciplina del diritto di asilo in Italia rappresenta un “evidente caso di discrasia”114 tra la previsione costituzionale, una

delle più ampie e precise del panorama delle costituzioni europee, e gli interventi legislativi, indiscutibilmente scarni ed insoddisfacenti.

Questa carenza legislativa emerge ancora di più se messa a confronto con lo sforzo europeo nell’ambito di tutela dei diritti, tra i quali, appunto, il diritto di asilo115.

Già durante l’Assemblea costituente vi fu un lungo ed acceso dibattito sull’elaborazione di questa disposizione.

Alla fine ha prevalso però la linea volta ad assicurare la massima protezione ai richiedenti asilo.

Secondo alcuni, questo diritto doveva essere concesso solo a chi fosse attivamente perseguitato in quanto difensore dei diritti di libertà e del lavoro e non si precisava quali fossero i diritti per la cui difesa all’estero poteva essere concesso l’asilo; mentre altri sostenevano che

113 Letteralmente «protected grounds». Con questa espressione si fa riferimento ai motivi che, secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 ed il Protocollo di New York del 1967, sono meritevoli di richiesta di asilo in uno Stato: questi motivi sono, appunto, la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche. Ibidem, p. 79. Cfr. con la

Convenzione di Ginevra del 1951, in “UNHCR”, https://www.unhcr.it/wp-

content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf.

114 F. RESCIGNO, Il diritto d’asilo tra previsione costituzionale, spinta europea, e

“vuoto” normativo, in “Politica del Diritto”, Fascicolo 1, marzo 2004, p. 151.

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dovesse essere riconosciuto a tutti coloro che gli fosse negato l’esercizio dei diritti di libertà, garantiti dalla Costituzione italiana.

Quest’ultima posizione ebbe la meglio.

La Costituzione italiana, quindi “non si limita ad offrire asilo a chi sia colpito o perseguitato perché sostenitore di idee, e tendenze politiche, ritenute degne di approvazione, ma considera perseguitato, colpito e meritevole di asilo chiunque sia cittadino di paese nel quale non siano effettivamente riconosciute le fondamentali libertà democratiche dell’uomo”116.

La previsione costituzionale in materia di diritto d’asilo offre dunque la massima protezione a chi si vede impedito nel proprio Paese l’effettivo godimento dei diritti di libertà; pertanto, il diritto di asilo viene inteso nella sua portata più ampia, svincolandolo dal concetto di cittadinanza per assicurare il godimento dei diritti di libertà a chiunque ne sia privato nel Paese di provenienza117.

Nella Costituzione italiana, il diritto di asilo è disciplinato all’articolo 10: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”. Esaminando nello specifico la previsione costituzionale, al terzo comma è presente “una disciplina completa di alcune parti dell’istituto ed una precisa delimitazione dei poteri della legge”118.

116 C. ESPOSITO, Asilo (diritto di) – Diritto Costituzionale, in “Enciclopedia del diritto”, vol. III, 1958, p. 222.

117 F. RESCIGNO, op. cit., p. 153. 118 C. ESPOSITO, op. cit., p. 224.

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Quindi, il contenuto di una eventuale legge di attuazione del dettato costituzionale, risulta essere vincolato da precisi e invalicabili limiti impressi nelle pagine della Costituzione119.

Innanzitutto, è sicuramente esclusa la facoltà per il legislatore di poter circoscrivere o limitare il diritto in esame.

Infatti, la disposizione costituzionale precisa che il diritto di asilo deve essere concesso allo straniero cui sia impedito l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed offre, al secondo comma, un criterio sufficientemente esaustivo e completo per la determinazione delle condizioni, cui sottoporre il diritto medesimo.

Altresì, nel dare attuazione alla norma costituzionale, si deve escludere la possibilità di apporre ulteriori e più restrittive condizioni rispetto a quelle esplicitamente richieste all’interno dell’articolo 10, comma 3 della Costituzione, o comunque presenti nelle altre disposizioni costituzionali; mentre, viceversa, è possibile estendere la portata del contenuto dispositivo120.

La riserva di legge contenuta, quindi, in questo terzo comma, si limita a rimandare al legislatore la scelta dei criteri e il procedimento per l’accertamento della situazione del richiedente asilo, ovvero i requisiti soggettivi del ricorrente, le condizioni relative all’ingresso ed al soggiorno, gli organi preposti all’accertamento della sussistenza dei requisiti affinché sia concesso il diritto di asilo, le cause di estinzione e revoca dello status di rifugiato121.

119 P. ZIOTTI, Il diritto d’asilo nell’ordinamento italiano, Padova. CEDAM, 1988, pp. 113-114.

120 Cfr., C. ESPOSITO, op. cit., p. 226.

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4.1. La portata spaziale del diritto di asilo.

Passando all’esame dell’ambito spaziale di applicazione del diritto di asilo, si nota come l’ordinamento costituzionale lo limiti al territorio della Repubblica in senso stretto e, quindi, non coincidente con la più ampia sfera nella quale viene esercita la sovranità statale122; per cui il diritto di asilo ex articolo 10, terzo comma, si configura essenzialmente come asilo territoriale e non sembra contemplare in alcun modo l’asilo extraterritoriale in sedi di missioni diplomatiche, nei consolati, per il quale bisogna invece fare riferimento alle regole poste dal diritto internazionale.

Tuttavia, anche se l’articolo 10 non prevede l’asilo extraterritoriale, non è da escludersi che questo possa trovare comunque una giustificazione costituzionale all’interno dell’articolo 2 della Costituzione, il quale garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, per cui, per garantire e proteggere tali diritti, tutti gli individui possono dare rifugio a chiunque venga proibito l’esercizio dei diritti inviolabili. Però, tale riconoscimento sulla base dell’articolo 2 della Carta costituzionale incontra alcuni limiti in altre e più particolari proposizioni costituzionali. Basta ricordare a questo proposito il secondo comma dell’articolo 10, il quale rimette alle leggi la competenza di disciplinare la condizione dello straniero conformemente ai trattati, per cui è possibile che, in esecuzione di trattati, venga formalmente limitata o negata la possibilità di asilo extraterritoriale, anche se tale diritto è tendenzialmente degno di protezione ai sensi dell’articolo 2123.

122 F. RESCIGNO, op. cit., pp. 154-155.

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4.2. L’ambito di applicazione del diritto di asilo.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione oggettivo della disposizione costituzionale relativa al diritto di asilo, lo straniero, per potere invocare tale diritto, deve essere represso ed impedito nell’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ed è sufficiente che tale impedimento avvenga di fatto.

Secondo il professor Costantino Mortati, la limitazione delle libertà democratiche deve assumere un carattere generale, per cui è necessaria una compressione dei principali diritti di libertà124; in questo senso, quindi non basta che vi sia una “semplice attenuazione del godimento”125 oppure un impedimento temporaneo in caso di

emergenza126.

Altresì, ci si chiede se l’Italia debba offrire asilo anche a coloro che si vedono esuli in quanto hanno agito ed operato contro la Costituzione del loro Paese di origine e sono perciò perseguiti secondo la legge.

Una possibilità di questo genere appare, di primo acchito, inconciliabile con l’articolo 54 della Costituzione, ove viene previsto il dovere di fedeltà alla Repubblica Italiana e alla stessa Costituzione. Tuttavia, la questione è più difficile e complessa di quanto possa sembrare apparentemente.

Difatti, in queste situazioni, quando ci si trova in casi di violazione della Carta costituzionale, è doveroso verificare se la rivolta sia diretta a sovvertire l’ordine costituzionale che non riconosce le

124 A differenza di quanto affermato da P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà

fondamentali, Bologna. Il Mulino, 1984, p. 35, il quale sostiene che l’asilo deve

essere concesso anche quando taluna fra le più importanti libertà fondamentali sia impedita.

125 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova. CEDAM, 1976, p. 1157. 126 F. RESCIGNO, op. cit. p. 168 fa riferimento alla situazione di emergenza presente negli Stati Uniti a seguito dell’attentato alle Torri Gemelle del 9 settembre 2001, ove vi furono delle limitazioni delle libertà e dei diritti inviolabili derivanti dalla Legislazione anti-Terroristica.

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libertà democratiche garantite dalla Costituzione, o che le riconosce formalmente ma non sostanzialmente, oppure, invece, se tale contestazione sia mirata a un ordinamento democratico che afferma e protegge i diritti di libertà.

In questo ragionamento, è evidente che il diritto di asilo debba essere negato a colui che ha compiuto atti contrari alla Costituzione democratica che opera concretamente, garantendo le libertà fondamentali; mentre chi si è battuto contro un ordinamento effettivamente antidemocratico, deve poter trovare rifugio nel nostro Paese127.