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L’evoluzione storica del diritto di asilo nel diritto internazionale.

SOMMARIO: 1 L’evoluzione storica del diritto di asilo nel diritto internazionale 2 L’asilo territoriale ed

1. L’evoluzione storica del diritto di asilo nel diritto internazionale.

Il diritto di asilo, a differenza di quello che si è soliti credere, ha origini storiche ben più antiche e radicate nella storia97.

Il riconoscimento di tale diritto da parte di uno Stato ha assunto un ruolo sociale ben definito, plasmato a seconda dell’epoca storica e delle culture politiche dominanti in un dato periodo e, generalmente, motivato da sentimenti religiosi o dalla necessità di evitare vendette private98.

97 E. BENEDETTI, Il diritto di asilo e la protezione internazionale dei rifugiati

nell’ordinamento comunitario dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona,

Padova. Cedam, 2010, p. 41.

98 F. FRANCIONI, Asilo diplomatico. Contributo allo studio delle consuetudini

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Nelle società moderne, il concetto di asilo ha assunto una valenza filosofica, ancor prima della sua essenza giuridica: la formazione giuridica delle norme in materia di asilo risulta strettamente connessa allo sviluppo delle relazioni internazionali, soprattutto a cavallo della Seconda Guerra Mondiale99.

Ma già gli Egizi, negli ultimi secoli avanti Cristo praticavano il riconoscimento del diritto di asilo ad alcuni stranieri che lo richiedevano: si trattava di un privilegio che i sovrani accordavano ai sacerdoti per proteggere i loro templi.

In realtà sono stati i Greci i reali fondatori del diritto di asilo, inteso nell’accezione moderna.

Nell’antica Grecia, infatti, esistevano due istituiti concernenti l’asilo: il primo era frutto di un accordo tra due città che concedevano l’immunità a tutti i cittadini dotati di una particolare rilevanza sociale, quali gli atleti e gli ambasciatori; il secondo istituto, invece, riguardava l’immunità per il fuggitivo che si fosse rifugiato nei templi100.

Il diritto d’asilo venne ripreso dai Romani, senza però riscuotere grande successo. Infatti, i templi dotati di tale privilegio erano limitati; si affermò, invece, il diritto di immunità per gli schiavi maltrattati dal loro padrone: questi, infatti, potevano rifugiarsi in un tempio ed essere venduti ad altri padroni che gli riservassero un trattamento più umano.

Tuttavia nella cultura romana esisteva un’altra variante del diritto di asilo, ossia l’esilio; tale istituto dava la possibilità al cittadino di andare in esilio e sottrarsi alla pena di morte, qualora fosse stato condannato.

Dal confronto che è stato appena messo a punto, emerge che il diritto di asilo del mondo greco e del mondo romano ha come obbiettivo quello di proteggere la vita umana.

99 P. BARGIACCHI, A. SINAGRA, Lezioni di diritto internazionale pubblico, Milano. GIUFFRE’, 2009, p. 517.

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La differenza tra questi due istituti risiede nel fatto che, mentre la tutela della vita umana nella cultura greca è un “puro accidente”, in quanto il diritto di asilo spetta agli dei; per i Romani, invece, è un diritto proprio del cittadino imputato, prima della condanna101.

Altresì, nel mondo ebraico si rileva l’esistenza di tale istituto, consistente nella possibilità, per colui che si fosse macchiato di omicidio involontario, di rifugiarsi in alcune città, al fine di fuggire da eventuali vendette private.

Con il Cristianesimo, il diritto di asilo trova un fondamento nella carità cristiana, che imponeva ai fedeli di soccorrere i fuggiaschi102.

Nel Medioevo, però, la Chiesa affronta scontri con lo Stato a causa di questa tolleranza nei confronti dei rei. A seguito delle varie rappresaglie, Chiesa e Impero raggiungono un accordo, ossia il diritto di asilo viene escluso per i reati più gravi.

Nel XV secolo, l’asilo canonico viene sempre più ristretto a causa della contrarietà degli Stati a riconoscere tale tutela, fino a quando, con la nascita degli Stati nazionali, declina completamente, sino ad essere abolito.

Tuttavia, l’istituto del diritto di asilo si riafferma nel 1793, all’interno dell’articolo 120 della Costituzione francese103.

Difatti, con l’evoluzione degli Stati nazionali, il diritto di asilo diviene il mezzo, attraverso il quale, gli Stati affermano la loro ideologia politica: gli ordinamenti liberali ispirano tale istituto “al principio della legittimità dell’insurrezione contro la tirannia

101 Ibidem, p. 45. Cfr. E. REALE, Le droit d’asile, in “Recueil de Cours de

l’Acadèmie de Droit International”, La Haye. 1938, pp. 460-463.

102 Ibidem, pp. 45-46.

103 L’articolo recita che: “il popolo francese dà asilo agli stranieri banditi dal loro paese per la causa della libertà e lo rifiuta ai tiranni”. Atto Costituzionale del 24 giugno 1973, Dei rapporti della Repubblica francese con le nazioni straniere, in “Università degli studi di Torino, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Archivio

Universitario delle Costituzioni Storiche”, in

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affermato nel contesto della Rivoluzione francese”104; mentre l’asilo nei Paesi socialisti è improntato su principi diversi, quali la tutela degli interessi dei lavoratori.

Sicché, il diritto di asilo diviene, nel diritto internazionale, “la risultante d’un complesso di norme particolari scritte e non scritte , o di comportamenti occasionali inerenti alla propria potestà d’imperio, per cui gli Stati ed eccezionalmente organismi interstatuali accordano protezione permanente o temporanea nel proprio territorio o in altri ambiti di esercizio delle loro potestà ad individui o beni ad essi estranei che, intendendo sottrarsi a persecuzione di carattere politico, effettiva o potenziale, ed anche sfuggire alla giustizia per reati comuni, oppure costretti da vicende belliche, vi hanno trovato rifugio”105.

Il XX secolo vede l’istituto dell’asilo in enorme espansione; infatti, a causa degli eventi bellici mondiali, un afflusso massiccio di rifugiati, in fuga dai disastri della guerra e dalle persecuzioni motivate dalla diversità di etnia e di religione, si spostano dal loro Paese verso l’Europa, in cerca di protezione e tutela.

Per questi motivi, gli Stati hanno ritenuto opportuno creare degli organismi internazionali che si preoccupassero di fornire assistenza e assicurare una tutela giuridica, elementi che in quel contesto storico sono assenti.

Dapprima è stata creata la Commissione per i rifugiati nell’ambito della Società delle Nazioni, poi, a seguito dello scioglimento di quest’ultima, avvenuta il 19 aprile 1946, l’ONU ha ritenuto opportuno provvedere alla nascita di una nuova agenzia che si occupasse della tutela dei rifugiati.

Il 14 dicembre del 1950 è stato istituito l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner

for Refugees, UNHCR), che inizialmente aveva l’obbiettivo di

104 E. BENEDETTI, op. cit., p. 47. 105 Ibidem, p. 48.

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proseguire nella funzione propria della Commissione per i rifugiati, istituita nell’ambito della Società delle Nazioni; successivamente è stato fondato l’ACNUR come organo sussidiario delle Nazioni Unite106.

La sede dell’organizzazione prescelta è stata Ginevra e la data di inizio lavori è stata fissata per il 1° gennaio 1951.

Nel corso degli anni, poi, sono state istituite altre agenzie ed organismi che hanno affiancato l’ACNUR, come l’Agenzia di soccorso e di lavoro per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente o l’Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea.

Attualmente esistono, anche, delle organizzazioni non governative che si occupano dei rifugiati, come ad esempio la Croce Rossa.