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I costi di gestione

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 129-132)

Riquadro 1.1 – Alcuni concetti chiave sulla questione centrale del patrimonio bancario

2. Programmazione degli strumenti finanziari 49

3.6 I costi di gestione

Il Regolamento UE 1303/2013, all’art. 42, ha dato una definizione piuttosto puntuale dei costi e delle commissioni di gestione cui sono stati posti dei limiti di ammissibilità che, nel periodo di programmazione 2021-2027 potrebbero essere ridotti (vi è una certa dialettica, a giudicare dalle bozze dei testi normativi). Va esplicitato che è facoltà delle Amministrazioni superare le soglie stabilite ma, in questo caso, i costi eccedenti non potranno essere rendicontati all’Unione Europea, vale a dire che andranno remunerati con risorse nazionali. I valori soglia, in concreto, vanno determinati sulla base delle prestazioni e dei risultati conseguiti dall’intermediario finanziario e, quindi, dei versamenti ai destinatari finali. Il Regolamento delegato UE 480/2014, all’art. 13, stabilisce soglie annuali e massimali relative ai costi e alle commissione di gestione e le relative modalità di calcolo, differenziate secondo la forma tecnica (cfr. tavola 3.18).

Tavola 3.18 – Parametri di ammissibilità dei costi e delle commissioni di gestione

Tipologia

per gli anni successivi 0,5%

Prestiti Par. 2 lett. a) ii) e b) ii)

(*) Per un organismo che attua un Fondo di fondi la remunerazione di base è da calcolare sui contributi del programma versati al Fondo di fondi, mentre per gli strumenti finanziari che forniscono capitale di rischio la remunerazione di base è calcolata sui contributi del programma impegnati nell'Accordo di finanziamento, come previsto all’art. 13 par. 2 lett. a) i).

(**) Per il corretto calcolo della remunerazione sulla performance di un Fondo di fondi si considerano i contributi del programma erogati dal Fondo di fondi agli intermediari finanziari. Per gli strumenti finanziari che forniscono garanzie la base di calcolo è costituita dagli impegni per contratti di garanzia.

(***) L'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione, durante il periodo di ammissibilità di cui all'art. 65 par. 2 del Regolamento UE 1303/2013, non può superare determinati limiti previsti all’art.

13 par. 3, tranne per gli strumenti finanziari che sono attuati con Fondo di fondi e per quelli che prevedono capitale di rischio, come previsto all’art. 13 par. 5-6.

Per le modalità di calcolo si rimanda ai seguenti documenti:

Nota EGESIF 15_0021-01 del 26/11/2015 “Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR–

Eligible management costs and fees”

Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR.

Per la versione interattiva di questa tavola: www.agenziacoesione.gov.it/sf18-tavola-3-18.

Fonte: Regolamento delegato UE 480/2014.

Per offrire una visione sintetica della rilevanza dei costi di gestione, rispetto all’ammontare delle risorse in gestione e all’ammontare dei finanziamenti erogati, abbiamo strutturato gli indicatori 8 e 9. I corrispondenti valori per ciascun singolo strumento sono presentati nella tavola 3.19, che proponiamo di seguito come estratto rispetto alla versione completa disponibile al link riportato in calce alla tavola stessa.

Questi indicatori di economicità non sempre permettono comparazioni sensate tra più strumenti, soprattutto se non ricorrono alcuni elementi comuni o affini (forma tecnica, dimensione finanziaria, target di impresa, canali distributivi, requisiti di accesso, modelli di valutazione, ecc.).

Le informazioni disponibili hanno generato qualche dubbio sulla qualità dei dati, soprattutto si può supporre che in alcuni casi non siano state immessi i dati completi nel sistema. Lo diciamo con riguardo ai casi (abbastanza numerosi) nei quali si registrano versamenti al livello dei destinatari finali, ma nessun corrispettivo ai gestori.

Indicatore 8 – Incidenza dei costi di gestione sul versato allo strumento finanziario

𝐼8 =

Costi di gestione pagati (campo 17)

Risorse versate allo strumento finanziario (campo 15)* 100

Descrizione campi come da Regolamento UE 821/2014

17 = Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)

15 = Risorse versate allo strumento finanziario (in EUR)

NotaQuesto indice misura l’incidenza dei costi di gestione sulle risorse versate allo strumento finanziario. È chiaramente un indicatore di economicità. Lo riportiamo qui anzitutto per ragioni di trasparenza, ma deve essere chiaro che ci sono molte buone ragioni che non consentono disinvolti confronti tra strumenti finanziari. Pesa sulla struttura dei costi la forma tecnica (di dettaglio), le caratteristiche dei prenditori, i criteri di valutazione indicati dall’Autorità di Gestione, l’ammontare delle risorse assegnate allo strumento finanziario e altri fattori.

Indicatore 9 – Incidenza dei costi di gestione sul versato ai destinatari finali

𝐼9 =

Costi di gestione pagati (campo 17)

Risorse versate ai destinatari finali (campo 25)* 100

Descrizione campi come da Regolamento UE 821/2014

17 = Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)

25 = Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

NotaCfr. indicatore 8.

Tavola 3.19 (estratto) – Costi e commissioni di gestione per strumento finanziario al 31 dicembre 2018 (migliaia di euro)

(*) Valori indicativi delle soglie massime ammissibili, costruite seguendo quanto previsto all’art. 13 del Regolamento UE 480/2014 e nella Nota EGESIF del 26/11/2015. Ai fini dei calcoli è stato considerato un pro rata temporis pari a 1, valore massimo ammissibile che presuppone l’ipotesi che i giorni intercorsi tra la firma dell'Accordo di finanziamento e l'effettivo versamento al Fondo o allo strumento specifico (per la remunerazione di base) e il successivo pagamento ai destinatari finali (per la remunerazione delle performance) corrispondano all'anno completo (365 giorni). L’esatta quantificazione delle soglie potrà essere calcolata dalle Autorità di Gestione che conoscono l’effettivo pro rata temporis legato alla tempistica delle diverse fasi, non rilevate in SFC eccetto la data della firma dell’Accordo di finanziamento.

Per la versione interattiva di questa tavola: www.agenziacoesione.gov.it/sf18-tavola-3-19.

Fonte: nostre elaborazioni su dati SFC2014.

Programma

Costi effettivi e risorse Stima soglie massime

ex Reg. 480/2014* Indicatori di economicità sui costi effettivi (%) Risorse

FESR 2020 Finlombarda

S.p.A. 12/12/2014 30.000 30.000 20.476 152 150 3 1.439 608 830 0,5 0,7

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 129-132)