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Le scelte dei policy maker sui gestori degli strumenti

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 126-129)

Riquadro 1.1 – Alcuni concetti chiave sulla questione centrale del patrimonio bancario

2. Programmazione degli strumenti finanziari 49

3.5 Le scelte dei policy maker sui gestori degli strumenti

A nostro avviso, l’efficienza e l’efficacia degli strumenti finanziari hanno molto a che fare con la perizia professionale dei soggetti incaricati della loro concreta gestione. Quindi il tema della scelta dei gestori è molto rilevante e merita di essere analizzato, anche in vista del prossimo periodo di programmazione. In chiave giuridica le principali norme di riferimento sono l’art. 38 par. 4 del Regolamento UE 1303/2013, così come modificato dall’art. 272 par. 11 del Regolamento UE “omnibus” 2018/1046 (il quale indentifica quattro gruppi di “opzioni gestionali”37), e più articoli (in particolare 7, 12 e 13) del Regolamento delegato UE 480/2014, come emendato dal Regolamento delegato UE 2019/886.

Qui diamo atto delle scelte riportate avvertendo che vi sono alcuni problemi di data quality relativi alla natura giuridica del soggetto affidatario. In effetti vi sono alcuni casi per i quali non è agevole distinguere tra categorie affini (soprattutto nel caso delle società finanziarie pubbliche (spesso regionali), categoria che comprende soggetti in house e non e, all’interno di queste categorie, intermediari finanziari iscritti o non iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB). Alcuni intermediari (è il caso di Invitalia, SFIRS e Fincalabra), talvolta sono classificati come “banca o a un istituto di proprietà dello Stato (ecc.)” e talvolta come “altro organismo di diritto pubblico o privato”.

Al 31 dicembre 2018, gli Accordi di finanziamento siglati risultano essere 111, per 113 tra Fondi di fondi e strumenti finanziari specifici (evidentemente lo stesso Accordo può riguardare più strumenti), con risorse pari a 3,183 miliardi. Come si evince dalla figura 3.9, la maggior parte degli strumenti finanziari (88 su 111, per un importo complessivo di oltre 2 miliardi) è stata affidata a “organismi di diritto pubblico o privato”, che è una

37 <<quando sostiene gli strumenti finanziari (...) l'Autorità di Gestione può:

a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti (...);

b) affidare compiti di esecuzione:

i) alla BEI;

ii) a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

iii) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

— non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l’esercizio di un’influenza determinante sulla banca o sull’istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE;

— operano con un mandato pubblico, conferito dall’autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;

— svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l’accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

— operano senza l’obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;

— garantiscono che l’aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

— sono soggetti alla vigilanza di un’autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;

c) affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o

d) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. (...)>>.

categoria assai ampia cui sono riconducibili – tra gli altri – banche, gestori di fondi, confidi, altre istituzioni non finanziarie come associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro. Seguono poi le istituzioni finanziarie a controllo pubblico, cui sono affidati 14 strumenti specifici con altrettanti Accordi, per un valore di quasi 360 milioni di euro. Al di là della classificazione formale nell’una o nell’altra di queste due categorie, è comunque evidente che le società finanziarie regionali costituiscono la principale categoria di gestori (con circa 60 strumenti in gestione), cui per molti versi può essere assimilata Invitalia (che direttamente e/o attraverso la propria controllata MedioCredito Centrale ne gestisce altri 26), nel senso che la maggior parte di questi intermediari è un soggetto in house dell’Amministrazione titolare del Programma Operativo cui lo strumento finanziario si riferisce.

Figura 3.9 – Accordi di finanziamento siglati al 31 dicembre 2018, per tipo di organismo - forma giuridica

Numero di Accordi di finanziamento Ammontare gestito (milioni di euro)

(*) b4 = istituzioni finanziarie istituite per il raggiungimento di un interesse pubblico sotto il controllo dell'autorità pubblica, nazionale o regionale.

(**) b5 = istituzioni finanziarie come banche, sindacati di risparmio, gestori di fondi oppure istituzioni non finanziarie che implementano strumenti finanziari (associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro).

Per la versione interattiva di questa figura: www.agenziacoesione.gov.it/sf18-figura-3-9.

Fonte: nostre elaborazioni su dati SFC2014.

Nella tavola 3.17 sono forniti gli elementi di dettaglio sulle scelte concernenti i gestori dei singoli strumenti finanziari, come estratto (consultabile in forma completa al link in calce alla tavola stessa).

6

14

90

3 6

14

88

3

0 50 100

b1) BEI b4) Istituzioni finanziarie sotto il controllo pubblico*

b5) Organismo di diritto

pubblico-privato**

c) Compiti di esecuzione diretti

dell'AdG

FdF/Strumenti finanziari specifici Accordi di finanziamento firmati

b1) 370

b4) 359

2.028 b5) c) 426

Tavola 3.17 (estratto) – Gestori degli strumenti finanziari al 31 dicembre 2018

Programma

Operativo Strumento

finanziario Tipologia Forma tecnica Gestore

Tipo di organismo - forma giuridica

SF Garanzie Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale

SpA

b5) organismo di diritto pubblico o privato **

1-selezione in

b5) organismo di diritto

pubblico o privato ** 3-affidamento in house 31,1

PON Imprese e competitività

Fondo rotativo contratti di

sviluppo SF Prestiti

Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA

b5) organismo di diritto

pubblico o privato ** 3-affidamento in house 136,4 (*) b4 = istituzioni finanziarie istituite per il raggiungimento di un interesse pubblico sotto il controllo dell'autorità pubblica, nazionale o regionale.

(**) b5 = istituzioni finanziarie come banche, sindacati di risparmio, gestori di fondi oppure istituzioni non finanziarie che implementano strumenti finanziari (associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro).

Per la versione interattiva di questa tavola: www.agenziacoesione.gov.it/sf18-tavola-3-17.

Fonte: nostre elaborazioni su dati SFC2014.

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 126-129)