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Punti di attenzione per le prossime relazioni annuali

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 150-153)

Riquadro 3.1 – Il nuovo modello di valutazione del Fondo di garanzia per le PMI

3.8 Punti di attenzione per le prossime relazioni annuali

La piattaforma telematica SFC è, come noto, dedicata allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione europea. Conseguentemente i dati presenti in questa piattaforma rivestono carattere di ufficialità e le Autorità di Gestione che li alimentano grantiscono la veridicità e la coerenza dei medesimi. A causa della complessità della materia, nonostante la procedura così attivata, sono comunque riscontrati errori e carenze da parte di tutti i Paesi europei che li alimentano e dal Summaries of data46 si è potuto riscontrare come l’Italia sia tra i Paesi più virtuosi.

Notoriamente, infatti, la materia degli strumenti finanziari è tra le più complesse sia sul piano giuridico (basti pensare alle tante note Egesif in materia47), sia sul piano lessicale, sia per ampiezza ed estensione della filiera che, coinvolgendo soggetti privati e pubblici, concorre all’attuazione e alla produzione dei dati. La produzione di informazioni ad alta affidabilità è il risultato di un processo che non può prescindere da un percorso di apprendimento che ha tra le proprie tappe fondamentali l’emersione e l’analisi delle incongruenze rilevate proprio grazie all’analisi dei dati. Per tale motivo, l’Ufficio Strumenti finanziari dell’Agenzia, dal canto suo, svolge periodicamente una attività di verifica dei dati e di formazione/indirizzo in collaborazione con il network delle Autorità di Gestione, anche producendo documenti specifici di indirizzo e riflessione sull’argomento. Questa attività è stata condotta anche nel 2019, da ultimo, in occasione dell’Esercizio di messa a punto delle Relazioni annuali di attuazione sugli strumenti finanziari48, nel contesto della cosiddetta Rete degli addetti al monitoraggio (o anche Rete dei compilatori, cfr. paragrafo 4.3.3), andando a verificare, prima della loro immissione nel sistema SFC, i dati di 68 strumenti finanziari sui 113 poi riportati nella piattaforma gestionale della Commissione.

Alla fine del processo di produzione e commento delle tavole presentate in questo capitolo si può concludere – sulla base sia di riscontri oggettivi, sia dell’esperienza professionale sin qui maturata – che nel complesso le informazioni immesse nel tracciato SFC (definito dal Regolamento UE 821/2014) relative:

i. al percorso amministrativo e alla spesa ai vari livelli, sino ai destinatari finali, siano attendibili in misura elevata;

ii. alle altre aree tematiche siano mediamente attendibili, con alcune situazioni subottimali.

Si rilevano pertanto, per alcuni strumenti finanziari, spazi di possibile miglioramento della qualità dei dati. Essi corrispondono, in particolare, ai seguenti campi del tracciato.

• 11.1 – Tipo di Organismo di attuazione a norma dell'art. 38 par. 4 e dell'art. 39 bis par. 5 del Regolamento UE 1303/2013. Si riscontrano incertezze e, in alcuni casi, contraddizioni soprattutto nel qualificare i gestori come Istituti di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale piuttosto che come Organismi di diritto pubblico.

46 https://ec.europa.eu/regional_policy/IT/funding/financial-instruments

47 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/legislation/guidance

48 www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/11/SF-4giu19-Verifica-RAA-SF-questioni-rilevanti.pdf

• 17 (17.1 e 17.2) – Costi e tasse di gestione. Le informazioni riportate sembrerebbero sottostimare la spesa effettiva. Si riscontra pertanto la possibilità che le spese siano state effettuate ma non riportate e descritte con la modalità prevista.

• 27, 28 e 29 – Numero di contratti, investimenti e destinatari finali. Si rileva un rischio di errore correlato al lessico, amplificato da alcune scelte dei traduttori dei testi regolamentari. È bene ricordare che:

− il numero di contratti (campo 27) è quello degli impegni assunti contrattualmente;

− il numero degli investimenti (campo 28) appare più facilmente suscettibile di errori di interpretazione; dall'Annotated template si desume che può essere più opportuno ri-denominare il campo in questo modo: "numero delle operazioni che hanno ricevuto un pagamento";

− il numero dei destinatari finali (campo 29) corrisponde a quello dei soggetti che hanno effettivamente ricevuto un pagamento (incluso un prestito a fronte di garanzia).

• 29 (29.1, 29.2, 29.2.1; 29.3, 29.4, 29.4.1) – Numero dei destinatari finali. Pure per tale casistica il numero di microimprese potrebbe essere stato sottostimato, e lo stesso vale per altri “di cui”. Probabilmente non è apparso chiaro agli addetti alla compilazione che questi campi sono strutturati a più digit e che quindi il dato complessivo del campo 29 deve essere il risultato di una aggregazione a più livelli delle diverse tipologie di destinatari finali.

• 33 – Numero dei default. Anche se gli strumenti finanziari sono tutti in fase di ramp-up e quindi le operazioni sono in fase iniziale, le segnalazioni delle “sofferenze”

appaiono molto contenute. Si ravvisa pertanto la possibilità che non tutte le Autorità di Gestione abbiano prodotto le informazioni sul numero delle operazioni in sofferenza (vedi campo 34).

• 34 – Ammontare dei default. Gli elementi da inserire per le garanzie appaiono chiaramente identificati, occorre infatti riferirsi agli importi escussi dai soggetti finanziatori creditori. Appare, viceversa, più complesso nel caso di prestiti erogati direttamente a valere – esclusivamente – su risorse pubbliche. L'Annotated template si riferisce, infatti, ai “disbursed loans defaulted. In case of loans, the number includes also loans that have been only partly paid back”. Resta pertanto la necessità di definire i prestiti in default. Una possibile soluzione praticabile e che comporta il vantaggio di trattare in modo uniforme sia questa fattispecie sia quella dei prestiti in risk share (e cioè in condivisione del rischio con gli intermediari finanziari), è quella di fare riferimento alla definizione di "sofferenza" di fonte Banca d'Italia: “Crediti la cui totale riscossione non è certa (per le banche e gli intermediari finanziari che hanno erogato il finanziamento) poiché i soggetti debitori si trovano in stato d’insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili”.

Questi, a nostro avviso, devono essere riportati nel campo 34 per il loro importo totale residuo, cioè nella misura in cui non siano stati restituiti, con riguardo alle rate sia scadute (e cioè per le quali è scaduta la data di adempimento), sia non scadute (dal momento che la loro restituzione appare assai improbabile). Se poi alcuni debitori sanassero la situazione e il prestito tornasse in bonis, occorrerà tenerne conto nella successiva relazione annuale.

• 35 – Interessi e altre plusvalenze. Questo campo, al momento non è popolato per molti strumenti finanziari. Una lezione appresa anche a seguito della chiusura dei programmi del 2007-2013 è che queste risorse vanno a incrementare, a seguito della restituzione, la successiva dotazione delle risorse europee. Conseguentemente se non si dimostra in maniera inequivocabile che se ne è fatto un uso efficace per finanziare spesa rendicontabile, esse vanno restituite all’Unione Europea.

• 38 (e tutti i campi sottostanti a più digit) – Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE. Abbiamo notato alcune incongruenze e carenze relative al campo 38.1 (Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario) e si immagina che non siano state pertanto inserite alcune informazioni sul campo 38.3 (Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali).

Quest’ultimo campo incorpora anche gli eventuali prestiti bancari e gli altri apporti finanziari alle operazioni conferiti dagli intermediari di mercato. È sufficiente un errore/carenza relativamente a uno qualunque di questi campi per determinare effetti sul calcolo dell’effetto leva raggiunto, che è calcolato in maniera automatica dal sistema SFC (campo 39.2). Relativamente a questo aspetto si è infatti rilevato che alcuni valori appaiono molto distanti dalla mediana segnalata a livello europeo nel Summaries of data.

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 150-153)