3. Le procedure ad evidenza pubblica
3.6. I criteri di aggiudicazione
Come già anticipato, la stazione appaltante deve indicare nel bando il criterio di aggiudicazione che intende seguire per quella determinata procedura ad evidenza pubblica.
L’Amministrazione può scegliere tra uno dei criteri indicati all’interno dell’art. 95: il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa.
I due criteri sono ontologicamente distinti e comportano una differente disciplina di gara: l'offerta economicamente più vantaggiosa implica l'esercizio di un adeguato potere di scelta tecnico-discrezionale, mentre dal criterio del prezzo più basso consegue una scelta di carattere sostanzialmente automatico in quanto basato esclusivamente su un dato quantitativo103.
In passato i due criteri sono stati considerati dal Legislatore equipollenti 104 comportando per l’Amministrazione la libertà di scegliere quale criterio utilizzare in relazione all’oggetto del contratto e tenendo conto dell’obiettivo finale di conseguire l’offerta che effettivamente fosse vantaggiosa105.
Il Codice attualmente vigente ha limitato tale libertà: la regola è che si applichi l’offerta economicamente più vantaggiosa e che il
103 T.A.R. Puglia, sez. I, sent. 30/08/2011 n. 1250, in Massimario di Giurisprudenza
in www.anticorruzione.it .
104 Come sottolineato anche all'interno della sentenza Sintesi del 2004 (C. Giust.
CE, 17/10/2004, c. C-247/02) che dichiarava incompatibile con il diritto comunitario la disposizione dell'art. 21 della L. 109/1994 che obbligava le amministrazioni negli appalti di lavori pubblici il criterio del prezzo più basso impedendo alle amministrazioni la possibilità di individuare di volta in volta il miglior criterio di selezione dell'offerta ( Sul punto si veda anche A. Massera, Lo
stato che contratta e che si accorda, Pisa University Press, 2012, pp. 223-224 ). 105
Sul punto si veda R. Caranta, I contratti pubblici, G. Giappichelli, Torino, 2012, pp. 479 ss.
35 prezzo più basso residui a delle ipotesi tassative indicate dalla legge106.
La ratio di questa scelta legislativa risiede nella necessità di consentire la scelta dell’offerta effettivamente migliore conseguibile solamente se si lascia alle Amministrazioni uno spazio di maggiore discrezionalità.
3.6.1. Il prezzo più basso
Il criterio del prezzo più basso valorizza esclusivamente la componente economica dell'offerta: proprio per questo non genera particolari problemi applicativi in quanto si risolve nell’utilizzo di un parametro matematico che individua il massimo ribasso.
L’art. 95 comma 4 del Codice individua le ipotesi tassative in cui è possibile ricorrere a questo criterio:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000€, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Anche se il Legislatore ha cercato di relegare questo criterio di selezione a ipotesi residuali, per quanto riguarda i punti a) e c),
106
La direttiva 2014/24/UE offre delle chiare preferenze per il criterio di aggiudicazione fondato sul miglior rapporto qualità-prezzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa lasciando a ipotesi residuali e tassative quello del prezzo più basso (sul punto si veda F. G. Nappi, Con la riforma del codice
appalti il prezzo più basso diventa residuale rispetto l’offerta economicamente più vantaggiosa anche per i lavori, 26/07/2015, in www.unitel.it).
36 non può dirsi legato a delle piccole realtà, ma saturano la quasi totalità delle gare presenti in quel settore107.
3.6.2.L'offerta economicamente più vantaggiosa (o.e.v.)
Per l’aggiudicazione di un appalto, le P.A. non possono tenere conto sempre e solo dei costi di acquisto o di costruzione108: esistono casi in cui possono essere rilevanti altri profili della prestazione del contraente quali i tempi di consegna oppure le soluzioni tecniche che devono essere applicate109 oppure l’utilizzo di particolari materiali al fine di garantire un risparmio energetico.
Tutti questi profili appena citati possono comportare sì un prezzo più alto però giustificato da una maggiore qualità del lavoro o del servizio o fornitura oggetto della procedura.
In questi casi l’utilizzo del criterio del prezzo più basso non consentirebbe la scelta dell’offerta effettivamente migliore: in ragione di ciò sembra più opportuno dare spazio a un metodo di scelta che lasci un più ampio margine di apprezzamento alla stazione appaltante e che non dia particolare risalto all’elemento economico del prezzo quanto piuttosto agli aspetti qualitativi110.
Gli elementi di selezione e i relativi punteggi di cui la stazione deve tenere conto variano in relazione allo specifico appalto: infatti, l’art. 95 impone alla stazione appaltante di indicare nei documenti di gara, in ordine decrescente di importanza, i criteri di valutazione assegnando per ciascuno di essi un parametro numerico con un minimo e un massimo111.
107 A. D'Angelo, S. Simonetti, S. Sorrentino, Nuovo codice degli appalti- come cambia la valutazione della soglia di anomalia, 9/03/2016, in
www.appaltiecontratti.it. 108 Ibidem.
109 Cons. Stato, sez. VI, sent. 12/12/2002 n. 6779, in Foro amm. CDS, 2002, p.
32244;
110
R. Caranta, I contratti pubblici, G. Giappichelli, Torino, 2012, pp. 481 ss.
111
Il totale dei punti deve essere pari a cento sommando i punti assegnati alla componente del prezzo, quella qualitativa e dei criteri premiali (che devono rappresentare una componente limitata del punteggio complessivo di modo da non modificare l'oggetto dell'affidamento).
37 Inoltre, i criteri indicati nel bando devono essere oggettivi e compatibili con il tipo di prestazione da eseguire nell’appalto; a titolo esemplificativo, all’art. 95 comma 6 elenca degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto come: a) la qualità; b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto; c) il costo di utilizzazione e manutenzione tenendo in considerazione i consumi di energia e delle emissioni inquinanti; d) emissione di gas effetto serra; e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto quando questo posta influire sull’esecuzione dell’appalto; f) le condizioni di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
3.6.3. La commissione di aggiudicazione
All'art. 77 è prevista la nomina di una commissione di aggiudicazione per lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'individuazione della migliore offerta presentata.
La commissione opera per i contratti di appalti o concessioni nei soli casi in cui la aggiudicazione si svolga secondo i canoni dell’o.e.v. dato che per il criterio del prezzo più basso non si devono comparare offerte tecniche ed economiche.
Proprio per questo, per l’o.e.v. occorre una commissione che valuti i singoli elementi dell’offerta e per il prezzo più basso la valutazione può essere svolta direttamente dal RUP o da un organo monocratico interno alla stazione appaltante.
La commissione di aggiudicazione è composta da soggetti (in numero dispari e non superiore a cinque) esperti del settore a cui si riferisce l’oggetto del contratto (comma 1), esterni alla stazione appaltante ed iscritti all’Albo istituito presso l’Anac112.
112
Fino alla istituzione dell’Albo qui citato, le stazioni appaltanti potranno nominare la commissione secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna P.A.
38 I commissari sono selezionati tra gli esperti appartenenti all’Albo tramite pubblico sorteggio113.
Per gli appalti sotto-soglia o di ridotta complessità esiste la possibilità per la stazione appaltante di nominare i commissari tra i suoi componenti interni nel rispetto del principio di rotazione e a condizione che siano in possesso di requisiti di moralità e professionalità.
Tuttavia, la nomina di componenti interni non può riguardare tutti i membri della commissione: l'Anac, in una delle sue linee guida (proposta il 6/07/2016), ha chiarito che la nomina di commissari interni possa riguardare solo alcuni componenti e diversi dal presidente al fine di limitare la discrezionalità della stazione appaltante114.