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3. Le procedure ad evidenza pubblica

3.5. Le modalità di scelta del contraente

3.5.4. Il dialogo competitivo (ex art 64 del D.Lgs 50/2016)

Altra modalità di scelta del contraente che il Codice delinea è quella del dialogo competitivo definito, ai sensi dell’art.3 lett. vvv), "come procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte"90.

Con il dialogo competitivo si cerca di superare le asimmetrie informative tra le amministrazioni e il mercato ovviando al "gap" di conoscenze delle prime attraverso la collaborazione delle imprese non solo per specificare l'oggetto del contratto, ma anche le

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Nel vecchio Codice del 2006 il numero minimo degli operatori economici era di tre.

90 In recezione dell'art. 1 comma 11 lett. c) della direttiva 2004/18/CE, l’art.3

comma 39 del Codice del 2006 prevedeva l’inciso degli “appalti particolarmente

complessi” che oggi non è più presente. Tramite questo inciso emergeva la

esperibilità della procedura in casi del tutto eccezionali, in relazione a contratti che possedevano un oggetto complesso, ovvero, quando l'amministrazione aggiudicatrice non fosse in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le proprie necessità o i suoi obiettivi e/o non fosse oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria in un progetto. L' impossibilità

oggettiva consisteva nella non imputabilità all’Amministrazione di una incapacità

31 modalità della sua esecuzione utilizzando il know how delle imprese, la loro inventiva, la loro capacità ideativa e progettuale91 .

Il dialogo si articola in tre fasi: la selezione dei candidati, il dialogo, la gara strictu sensu.

Ai fini della selezione dei candidati, la stazione appaltante deve pubblicare un bando di gara (o avviso di indizione della gara) in cui rende note le proprie esigenze e i requisiti per la partecipazione al dialogo, nonché la data entro il quale devono pervenire le domande di partecipazione e il criterio di valutazione dell'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando (o dall’invito a confermare l’interesse se si è utilizzato un avviso di preinformazione) e possono essere presentate da ogni operatore economico. I candidati saranno poi selezionati sulla base del rispetto dei requisiti richiesti e degli obiettivi che l'Amministrazione si propone di realizzare92.

Terminata la selezione, la stazione appaltante deve provvedere con l’invito al dialogo; tale invito preclude la partecipazione alla fase successiva per coloro che non lo abbiano ricevuto93.

La fase di dialogo tra l’Amministrazione ed i singoli operatori economici ammessi si svolge procedendo alla selezione dei mezzi più idonei da ammettere a soddisfare le proprie necessità.

Questa fase non ha una durata prestabilita: infatti, l’art. 64 comma 9 dispone che la stazione appaltante prosegua il dialogo finché non è in grado di individuare una o più soluzioni che possano soddisfare le sue necessità94.

91 D. M. Traina, Verso il recepimento delle direttive sugli appalti pubblici: il dialogo competitivo (e di alcuni problemi circa la competenza delle Regioni), in Riv. It. Dir.

Pubbl. comunitario, 2005, p. 1979.

92

A. Fioritto, Introduzione al diritto delle costruzioni, G. Giappichelli, Torino, 2013, pp. 220 ss.

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Sulla base di ciò disposto all’interno dell’art. 91, le stazioni appaltanti possono procedere a una limitazione del numero di candidati idonei da partecipare.

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A questo proposito mi pare doveroso sottolineare una mancanza di un riferimento all’interno dell’art. 64 del Codice del 2016, della possibilità di un esito

32 Nemmeno le modalità di svolgimento sono esplicate all’interno dell’art. 64, ma possono variare a seconda delle esigenze delle amministrazioni procedenti (forma scritta o orale ecc.)95.

Una volta raggiunta la soluzione, si dà avvio alla fase della gara in senso tecnico in cui la stazione appaltante invita i partecipanti a presentare le offerte finali sulla base delle soluzioni raggiunte nella fase di dialogo e necessarie per la esecuzione del progetto.

3.5.5. Partenariato per l'innovazione (ex art. 65 del D.Lgs. 50/2016)

Il partenariato per l'innovazione è una procedura di selezione del contraente che è stata prevista in tema di appalti per la prima volta nel Codice del 2016 in attuazione della Strategia Europea 2020 "ricerca e innovazione" e delle Direttive 2014/24/UE art. 31 e 2014/25/UE art. 4996.

Dalle disposizioni citate è possibile evincere che i partenariati abbiano la funzione di ricavare benefici economici, ambientali e sociali attraverso lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti e/o servizi innovativi senza il bisogno di una procedura d’appalto distinta (a condizione che si rispettino i livelli di prestazione e dei costi concordati).

La procedura può essere distinta in due fasi: la pubblicazione della documentazione e la negoziazione97.

In riferimento alla prima fase, l'Amministrazione formula un bando di gara o avviso di indizione di gara annettendovi precise informazioni che permettano di identificare le esigenze di prodotti,

negativo della fase di dialogo come era contemplato nel Codice del 2006 art. 58 comma 11. Sembra in questo modo che una volta avviata la procedura di dialogo si debba raggiungere una soluzione .

95 Sul punto, per maggiori approfondimenti si veda anche D. M. Traina, Verso il recepimento delle direttive sugli appalti pubblici: il dialogo competitivo (e di alcuni problemi circa la competenza delle Regioni), in Riv. It. Dir. Pubbl. comunitario,

2005, p. 1969.

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Relazione al codice; commento all'art. 65, in www.appaltiecontratti.it .

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33 servizi o lavori innovativi che non possono essere soddisfatte con quelli presenti sul mercato98, i requisiti minimi che gli offerenti devono possedere e il termine entro il quale presentare la domanda (che minimo deve essere di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara).

Qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti richiesti può formulare una domanda di partecipazione in risposta al bando di gara o all' avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste.

Una volta ricevute le offerte, l’Amministrazione dovrà decidere a quali soggetti inviare l’invito tramite l’utilizzo di criteri relativi alla capacità dei candidati nel settore di ricerca e sviluppo e nella messa a punto e attuazione delle soluzioni innovative99.

La seconda fase è quella della negoziazione in cui gli operatori economici selezionati sviluppano in collaborazione con la stazione appaltante il contenuto delle offerte iniziali allo scopo di comportarne il miglioramento100 potendo prevedere un’articolazione in più sotto-fasi volte a ridurre progressivamente il numero dei concorrenti101 a condizione che tale opzione sia stata comunicata nel bando di gara102.

Inoltre, durante tutta questa fase deve essere garantita la parità di trattamento fra gli offerenti che consiste nel non fornire informazioni in maniera discriminatoria in modo da avvantaggiare solo alcuni partecipanti.

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Ciò deve essere fatto in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.

99 Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono, comunque,

limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura come visto per la procedura negoziata.

100

A cura della Redazione di ec.europa.eu, Riforma degli appalti pubblici scheda n.

9: innovazione, 11/05/2015, in www.ec.europa.eu . 101

Questo se è stata fatta menzione nel bando della possibilità di esercizio di questa facoltà.

102

I. Pricopi, Il partenariato per l’innovazione, 14/04/2016, in

34 Al termine della fase di negoziazione, l’Amministrazione selezionerà la miglior offerta elaborata attraverso la collaborazione.