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I criteri per l’individuazione dello status del committente e conseguenze operative

CAPITOLO III LA TASSAZIONE INDIRETTA DEL COMMERCIO ELETTRONICO

3.4 Il presupposto territoriale a fine IVA nella prestazione di servizi tramite mezzi elettronic

3.4.4 I criteri per l’individuazione dello status del committente e conseguenze operative

Al fine di individuare lo status del committente del servizio, sia esso soggetto passivo IVA o un consumatore finale, da parte del prestatore del servizio, l’art. 18 del Reg. 2011/282/UE174 dispone la regola generale ed i comportamenti che il

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Il citato criterio “ausiliario”, il quale vincola la territorialità nazionale delle prestazioni di servizi TTE all’utilizzo all’interno dell’Unione europea, posto dal legislatore nazionale avvalendosi di quanto disposto dall’art. 59-bis della Dir. 2006/112/CE, è l’unico elemento distintivo tra la disciplina prevista per le operazioni B2C e B2B. In proposito vedi Ricca F., Il regime semplificato del mini sportello unico per i

servizi di commercio elettronico, op. cit.

171 In proposito vedi paragrafo 1.3 del capitolo I.

172 L’art. 1 del D.lgs. 42/2015 introduce al primo comma dell’art. 22 del D.P.R. 633/72 l’elenco delle operazioni esenti dall’obbligo di emissione della fattura. In proposito vedi Ricca F., Il regime semplificato

del mini sportello unico per i servizi di commercio elettronico, op. cit.

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Vedi Capozzi V. Il mini sportello unico (MOSS) per le prestazioni i servizi digitali, pag. 13, op. cit. 174 Così come modificato dall’art. 1 paragrafo 1, n. 2), lett. b), del Reg. 2013/1042/UE, l’art. 18 del Reg. 2011/282/UE recita: «(1). Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo: a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d’identificazione nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1); b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le

prestatore del servizio dovrebbe tenere per individuare correttamente lo status giuridico del committente175. In base alla disposizione generale, dunque, il prestatore del servizio può considerare il committente comunitario soggetto passivo di imposizione IVA in due ipotesi: 1) il committente ha comunicato il numero di identificazione IVA e il prestatore ha verificato la veridicità di tale numero, nonché nome del soggetto e relativo indirizzo; 2) qualora il committente non abbia ancora ricevuto un numero di identificazione IVA, ma ne abbia fatto richiesta e lo abbia comunicato al prestatore, quest’ultimo può considerarlo soggetto passivo, verificando le informazioni disponibili e accollandosi l’onere, eventuale, della prova a conferma della soggettività passiva del committente. Per quanto riguarda i servizi TTE è riscontrabile, anche in questo caso, una deroga alla disciplina generale. La regola per i servizi TTE prevede che il prestatore del servizio, indipendentemente dalle informazioni di cui dispone (siano esse contrarie o meno), può considerare il committente comunitario come soggetto non passivo IVA nel caso in cui questo non gli comunichi il proprio numero di identificazione IVA. Nel caso in cui, invece, il committente risieda in territori extra-UE, il prestatore, qualora non disponga di informazioni contrarie, può considerare il committente come soggetto passivo IVA al realizzarsi di questi presupposti: 1) il prestatore del servizio ottiene dal committente un certificato attestante il suo svolgimento di un’attività economica176, rilasciato dalle Autorità fiscali competenti a riguardo, appunto, del committente. 2) Qualora il committente non disponga di

normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. 2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA. 3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo: a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un’attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell’IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (2); b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal Paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle in- formazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento».

175 Si ricorda che i regolamenti UE, essendo direttamente applicabili all’interno degli ordinamenti nazionali, sono vincolanti anche in assenza di una legge di recepimento nazionale.

176 Questo dovrebbe concedergli il diritto ad ottenere il rimborso dell’IVA ai sensi di quanto disposto dalla Dir. 86/560/CEE del Consiglio, 17/11/86.

tale certificato, ma disponga del numero di identificazione IVA (o numero analogo finalizzato all’identificazione delle imprese) o di “qualsiasi altra prova” idonea ad attestare che questo è un soggetto passivo IVA, il prestatore potrà considerarlo soggetto passivo IVA una volta realizzata una verifica di ragionevole ampiezza al fine di verificare le informazioni ricevute177.

Come visto in precedenza, il diverso status del committente, sia esso soggetto passivo IVA o consumatore finale, non comporta differenziazioni in merito al criterio territoriale di attribuzione della potestà impositiva ad uno Stato ai fini IVA; per entrambe le fattispecie il criterio territoriale è quello c.d. del Paese di consumo.

Tuttavia, la corretta individuazione dello status del committente risulta fondamentale per l’attività del prestatore del servizio, comportando delle importanti differenze in merito al profilo operativo di quest’ultimo. Nel caso in cui il committente comunitario sia un soggetto passivo IVA, realizzando dunque un’operazione B2B, il prestatore del servizio emetterà una fattura senza l’applicazione dell’imposta indiretta, la quale dovrà essere successivamente assolta dal soggetto committente, utilizzando il regime c.d. reverse charge. Nel caso in cui, invece, il committente comunitario sia un consumatore finale, realizzando un’operazione B2C, il prestatore all’emissione della fattura dovrà applicarvi l’IVA (applicando l’aliquota vigente nel Paese del committente), e dovrà altresì identificarsi a tal fine nello Stato del committente.

In considerazione del fatto che un medesimo prestatore di servizi TTE possa operare, proprio in virtù della sostanziale intangibilità della sua attività, in una molteplicità di ordinamenti differenti, per evitare l’obbligo di identificazione ai fini IVA in ciascuno Stato in cui opera, è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2015, il regime facoltativo c.d. Mini One Stop Shop (MOSS)178, grazie al quale sarà possibile identificarsi in uno solo ordinamento, ed assolvere in questo tutti gli obblighi tributari derivanti dall’imposizione IVA.

177 Vedi Capozzi V. Il mini sportello unico (MOSS) per le prestazioni i servizi digitali, op. cit. 178 A cui è dedicato il paragrafo 3.6.