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Digital VAT package

CAPITOLO III LA TASSAZIONE INDIRETTA DEL COMMERCIO ELETTRONICO

3.8 Digital VAT package

Presentato il 1° dicembre 2016, il c.d. digital VAT package fonda la sua disciplina su una Direttiva, un Regolamento di esecuzione e un Regolamento del Consiglio; inoltre, nel medesimo “pacchetto” è aggiunta un’ulteriore direttiva volta a disciplinare l’aliquota IVA sulle pubblicazioni on line. Il digital VAT package ha una duplice finalità: proseguire, nel solco tracciato dalla disciplina MOSS, alla creazione di uno spazio unico comunitario IVA basato sulla tassazione nel Paese in cui si realizza il consumo del bene o la fruizione del servizio; semplificare gli adempimenti amministrativo/fiscali per le piccole e medie imprese217. La creazione di un unico spazio per l’imposta IVA è un obbiettivo lungamente discusso in sede comunitaria. In proposito si ricorda la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata “Europa 2020”, dalla quale è scaturito il dibattito che ha portato alla redazione del “Libro Verde sul futuro dell’IVA”, il quale risale al dicembre dello stesso anno. Successivamente la Comunità europea ha emanato la c.d. Comunicazione sul futuro dell’IVA, nel dicembre 2011. La Direttiva COM (2016) 757, che tratta il c.d. digital VAT package, modificando quanto previsto dalle Direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE, ha come finalità l’intervento modificante determinati obblighi in materia IVA per la vendita di beni a distanza e per la prestazione di servizi. Contemporaneamente all’adozione della Direttiva n. 757, è stata adottata anche la Direttiva n. 758 che tratta l’applicabilità e la dimensione delle aliquote IVA alla cessione di prodotti editoriali quando commercializzati in forma digitale e completamente dematerializzata. La direttiva n. 757 insiste essenzialmente su tre differenti ambiti, ossia: servizi, diversi da quelli TTE, resi a consumatori finali; vendita di beni a distanza; importazioni di modico valore. La volontà, in relazione alle cennate categorie di operazioni, è quella di attribuire la rilevanza territoriale, ai fini IVA, nel Paese di consumo attraverso l’utilizzo del MOSS. Tra le principali motivazioni che hanno portato la Commissione ad emanare questa direttiva si trova la grande difficoltà delle piccole e medie imprese ad accedere al mercato dell’Unione europea, per via dei complessi obblighi IVA; inoltre, attraverso questa direttiva, si cerca di

217 Vedi Spera M., Spaziante F., Digital VAT package: nuove proposte della Commissione UE, in Il

riequilibrare la competitività tra imprese comunitarie e non comunitarie. Le seconde, infatti, potendo realizzare cessioni di beni o prestazioni di servizi senza IVA all’interno del territorio comunitario, risultavano evidentemente e indebitamente avvantaggiate, rispetto alle imprese comunitarie. La proposta contenuta nella direttiva, per consentire alle piccole e medie imprese unionali di avere un adeguato accesso al mercato comunitario, consiste nell’introduzione, a partire dal 2018, di una franchigia per gli scambi intracomunitari, al di sotto della quale non si debbano sopportare gli oneri previsti dalla disciplina IVA. Inoltre, la proposta intende ampliare il campo d’applicazione del MOSS, a partire dal 2021, alla generalità delle prestazioni di servizi, nonché alla vendita a distanza di beni, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano realizzate da soggetti residenti nell’Unione europea o meno.

A partire dal 2021, inoltre, dovrebbe essere revisionato il sistema delle vendite a distanza; eliminando le due differenti soglie attualmente previste dalla Direttiva 2006/112/CE218, dovrebbero essere rimosse le distorsioni conseguenti. Nella proposta rientra anche la volontà di eliminare l’esclusione dall’IVA per le importazioni di modico valore di beni provenienti da territori extracomunitari, potendo applicare, anche in questo caso, lo strumento MOSS. Le modifiche di breve termine, invece, insistono principalmente sull’attuale regime speciale previsto per i servizi TTE resi da un operatore non residente nello Stato del consumatore. A tal proposito, viene modificato l’art. 58 della Dir. 2006/112/CE, introducendo una soglia di 10mila euro, al di sotto della quale l’operatore erogante dei servizi TTE può scegliere di non utilizzare il MOSS219. Quindi, l’inversione della rilevanza territoriale, dal Paese del prestatore a quello del committente, non si attua quando il prestatore dei servizi abbia conseguito ricavi nel Paese del committente per un importo inferiore ai 10 mila euro. Viene prevista, inoltre, la possibilità per i soggetti passivi non residenti nel territorio dell’Unione europea, che dispongono già di un numero identificativo IVA in uno dei Paesi comunitari, di poter accedere al regime MOSS; così facendo,

218 La quale prevedeva due differenti soglie per la tassazione nel luogo del consumo dei beni venduti a distanza; queste soglie erano pari a 35mila euro o 100mila euro. La scelta di optare per una o per l’altra soglia era a discrezione del singolo Paese; una tale disciplina così non armonizzata causava delle distorsioni nel mercato.

219 La facoltà di non applicare il regime speciale MOSS è subordinata al mantenimento sotto la soglia dei ricavi, con riferimento all’anno precedente e all’anno corrente.

viene parificata la disciplina per i soggetti comunitari ed extracomunitari. Infine, per agevolare le piccole e medie imprese che prestano servizi TTE220 e si avvalgono del regime MOSS, viene revisionato l’art. 24-ter, par. 1, lett. d), del Reg. 282/2011: tale articolo, nell’ambito MOSS, prevedeva delle presunzioni di localizzazione dei committenti di servizi TTE, le quali potevano essere confutate dal prestatore di detti servizi portando due elementi di prova non contradditori. L’agevolazione diretta alle piccole e medie imprese consiste nella previsione di un solo elemento di prova al fine di confutare le presunzioni.

Concludendo, pur non facendo parte del digital VAT package, ma costituendo una sorta di suo completamento, la proposta di Direttiva Com. n. 758 prevede la possibilità per gli Stati di adottare e applicare un’aliquota IVA ridotta o super ridotta per i prodotti editoriali, senza alcun riferimento al tipo di supporto nel quale è inserito tale prodotto; viene dunque introdotta una deroga alla disciplina generale del commercio elettronico diretto, che prevede l’assimilazione di tutte le operazioni così realizzate alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento ai prodotti editoriali.