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Verifiche tributarie degli Stati coinvolti e conseguenti sanzion

CAPITOLO III LA TASSAZIONE INDIRETTA DEL COMMERCIO ELETTRONICO

3.6 Il regime speciale Mini One Stop Shop (MOSS)

3.6.5 Verifiche tributarie degli Stati coinvolti e conseguenti sanzion

Lo SMI verifica l’effettiva presentazione della dichiarazione e il rispetto delle tempistiche, sia di dichiarazione sia di versamento dell’importo totale dovuto, il quale, ai sensi dell’art. 54-ter del D.P.R. 633/72, deve essere corrisposto entro decimo giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui la dichiarazione IVA MOSS non pervenga entro il termine di presentazione, ai sensi dell’art. 60-bis del Reg. 2011/282/UE, è previsto l’invio, per via elettronica, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine, di un sollecito, da parte dello SMI; inoltre, vengono informati del ritardo

200 Sussiste, in ogni caso, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti secondo le modalità sancite: dall’art. 19 (disciplina la fattispecie in cui l’IVA già assolta è stata corrisposta in Italia) o dall’art. 38-bis 1 (disciplina la fattispecie in cui l’IVA già assolta è stata corrisposta in altri Stati membri) del D.P.R. 633/72 nel caso del prestatore dei servizi italiano –dall’art. 38-ter, comma 1-bis del D.P.R. 633/72 nel caso del prestatore dei servizi extra europeo che ha assolto l’IVA sugli acquisti realizzati in Italia; - dall’art. 38-bis 2 del D.P.R. 633/72 nel caso del prestatore comunitario che ha assolto l’IVA sugli acquisti realizzati in Italia.

201 Vedi Ricca F., Il regime semplificato del mini sportello unico per i servizi di commercio elettronico, op. cit.

anche gli Stati membri di consumo i quali potranno inviare ulteriori solleciti nel caso in cui l’operatore rimanga inerte in relazione al primo sollecito.

Con la stessa scadenza temporale di dieci giorni dal termine e con le stesse modalità viste sopra, è previsto, ai sensi dell’art. 63 del Reg. 2011/282/UE, l’invio di un sollecito, nel caso in cui il prestatore non corrisponda l’importo dovuto allo SMI entro il termine previsto. Anche in questo caso vengono informati gli altri Stati membri di consumo coinvolti, i quali, senza la necessità di aspettare un riscontro da parte dell’operatore, potranno inviare ulteriori solleciti di pagamento. I versamenti dovuti dall’operatore dovranno essere realizzati nei confronti dello SMI nel caso in cui siano conseguenti dal sollecito da questi inviato, alternativamente, dovranno essere corrisposti direttamente agli Stati membri di consumo, nell’eventualità siano conseguenti da un sollecito inviato da quest’ultimi.

In ordine ai controlli effettuati dallo Stato membro di consumo si espone quanto segue. All’art. 54-ter del D.P.R. 633/72 è disposta la disciplina delle modalità di liquidazione dell’imposta IVA in regime MOSS, relativa agli operatori non comunitari, nonché relativa agli operatori comunitari che si sono registrati in Stati differenti dall’Italia e che abbiano prestato servizi TTE a consumatori finali che risiedono all’interno del nostro territorio.

Ai sensi del citato articolo, l’amministrazione finanziaria italiana deve provvedere alla liquidazione dell’imposta, utilizzando procedure automatizzate e avvalendosi dei dati della dichiarazione o contenuti nell’anagrafe tributaria. Qualora dai controlli automatici si riscontrino delle problematiche relative la dichiarazione, il tutto viene comunicato all’operatore per via elettronica entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. L’operatore è intimato ad adempiere, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al pagamento di quanto dovuto e indicato nella comunicazione202. Oltre a quanto appena detto, è riservata all’Amministrazione finanziaria italiana la possibilità di procedere all’accertamento dell’eventuale maggiore imposta, ai sensi dell’art. 54-quinquies

202 Può essere intimato al pagamento dell’imposta qualora non l’abbia versata, nonché al pagamento della maggiore imposta risultante dai controlli, della conseguente sanzione e dei relativi interessi.

del D.P.R. 633/72, esaminando quanto contenuto nell’idonea documentazione relativa alle operazioni realizzate in Italia, conservata dall’operatore.

Con riferimento alle violazioni derivanti dal tardivo od omesso versamento dell’imposta dovuta, queste saranno sanzionate da parte degli Stati membri di consumo nel rispetto della disciplina interna.

Si analizza in seguito la disciplina sanzionatoria prevista dall’ordinamento italiano riferita alle violazioni relative al regime MOSS.

Nel caso di omessa dichiarazione o tardiva presentazione della stessa da parte di operatori extracomunitari ovvero comunitari che abbiano scelto come SMI uno Stato diverso dall’Italia, si applica l’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997, il quale prevede una sanzione pari al 100% dell’imposta dovuta in Italia. Nel caso di dichiarazione di un’imposta inferiore rispetto a quella dovuta da parte di operatori extracomunitari ovvero comunitari che abbiano scelto come SMI uno Stato diverso dall’Italia, si applica l’art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, il quale prevede l’applicazione di una sanzione minima del 100% e massima del

200% perequata sull’importo della maggiore imposta accertata.

Nel caso si registrino violazioni riferite al contenuto della dichiarazione (di cui all’art. 74-quinquies, comma 6, del D.P.R. 633/72) da parte di operatori extracomunitari ovvero comunitari che abbiano scelto come SMI uno Stato diverso dall’Italia, si applica l’art. 8, comma 1, del D.lgs. 471 del 1997, che prevede una sanzione minima di 258,00 euro e massima di 2.065,00 euro. Infine, nel caso di trasmissione, ai fini della registrazione, di dati incompleti o non veritieri da parte di operatori extracomunitari che intendono registrarsi in Italia al regime MOSS, si applica l’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 471 del 1997, che prevede l’irrogazione di una sanzione minima di 516,00 euro e massima di 2.065,00 euro203.

203 Vedi Capozzi V. Il mini sportello unico (MOSS) per le prestazioni i servizi digitali, op. cit.

3.6.6 Il regime speciale MOSS per i soggetti in regime fiscale di