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Il criterio territoriale dei servizi elettronici nella disciplina comunitaria

CAPITOLO III LA TASSAZIONE INDIRETTA DEL COMMERCIO ELETTRONICO

3.4 Il presupposto territoriale a fine IVA nella prestazione di servizi tramite mezzi elettronic

3.4.2 Il criterio territoriale dei servizi elettronici nella disciplina comunitaria

Come cennato in precedenza, ai servizi TTE e alle prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici è destinata una disciplina derogatoria rispetto alla disposizione generale per quanto riguarda la rilevanza territoriale ai fini IVA. La disciplina comunitaria in vigore, in relazione al criterio territoriale che sancisce la potestà impositiva di uno Stato ai fini IVA, dispone che detti servizi, indipendentemente dallo status del committente, siano imponibili nello Stato di quest’ultimo, seguendo il criterio del luogo di consumo. La non rilevanza dello

status del committente, per questo genere di operazioni, è data dal disposto degli

artt. 44 e 58 della Direttiva 2006/112/CE: secondo l’art. 44, che dispone del principio di territorialità generale nelle operazioni c.d. B2B, prevede che queste siano imponibili nel Paese del committente; l’art. 58 invece disciplina le operazioni c.d. B2C per il settore dei servizi elettronici, prevedendo anche in questo caso, in deroga al criterio generale, l’imponibilità nel Paese del committente165.

Al fine di verificare il Paese di stabilimento del committente, nell’ambito dei servizi elettronici, è indispensabile fare riferimento al quanto dettato dal

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Cit. Capozzi V. Il mini sportello unico (MOSS) per le prestazioni i servizi digitali, pag. 7, op. cit. 162 Risultano servizi di teleradiodiffusione gli stessi servizi citati nel testo anche qualora siano trasmessi attraverso la rete internet.

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Cit. Capozzi V. Il mini sportello unico (MOSS) per le prestazioni i servizi digitali, pag. 7-8, op. cit. 164 Al fine di una più chiara trattazione si espongono alcuni esempi: -fornitura di prodotti digitali; -servizi di web-hosting; -abbonamenti a giornali o riviste in formato digitale; -servizi di pubblicità on line; - servizi di cloud.

Regolamento 2011/282/UE, con particolare riferimento agli artt. 20, 21, e 23, che ci accingiamo ad andare a illustrare.

Nel caso in cui si realizzi un’operazione B2B, ai sensi di quanto disposto combinatamente dagli artt. 20 e 21 del detto regolamento, si considera come Paese del committente quello in cui è stabilita la sede della sua attività economica; qualora non sia riscontrabile tale dato, si attribuirà rilevanza territoriale al Paese in cui il committente ha la residenza abituale o l’indirizzo permanente.

Nel caso particolare in cui la prestazione di servizi sia fornita ad una stabile organizzazione di un soggetto passivo IVA, ovviamente stabilito in un altro Stato rispetto a quello in cui risiede la stabile organizzazione, la prestazione risulta imponibile nel territorio in cui è situata la stabile organizzazione committente del servizio.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni B2C l’art. 23166 citato dispone che il prestatore del servizio di TTE debba individuare il luogo di stabilimento del committente, o, in alternativa il suo indirizzo abituale o la sua residenza utilizzando le «informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento».

Infine, nel caso in cui il committente-consumatore finale sia stabilito in più Paesi o disponga di un indirizzo permanente in uno Stato differente rispetto a quello di residenza, ai sensi dell’art. 24167 del Reg. 2011/282/UE, si attribuisce rilevanza

166 Art. 23 Reg. 2011/282/UE: «(1) A partire dal 1 gennaio 2013, quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

(2) Quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento».

167 Art. 24 Reg. 2011/282/UE: «Se i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, o degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona che non è soggetto passivo ed è stabilita in più Paesi o ha l’indirizzo permanente in un Paese e la residenza abituale in un altro, si dà la priorità:

a) nel caso di una persona giuridica che non è soggetto passivo, al luogo di cui all’articolo 13-bis, lettera a), del presente regolamento, a meno che sia provato che l’utilizzazione del servizio avviene nel luogo della sede di attività di cui alla lettera b) di tale articolo;

territoriale a differenti elementi, nel caso in cui il committente sia una persona fisica o giuridica. Nella prima ipotesi, si considera rilevante la residenza abituale del committente, salvo che non venga provato che il consumo del servizio avviene presso l’indirizzo permanente. Nel caso invece di personalità giuridica (comunque non soggetto passivo IVA), rileva l’ubicazione delle funzioni di amministrazione, salvo che non venga provato che il consumo del servizio avviene in un altro luogo. Oltre ai citati criteri, agli artt. 24 bis e 24 ter del medesimo regolamento vengono esposti una serie di criteri di territorialità presuntivi, i quali, come disposto dall’art. 24-quinquies, «possono essere confutati dal prestatore sulla base di tre degli elementi di prova non contradditori, da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, altrove. Mentre l’erario può confutare dette presunzioni se vi sono indizi di usi impropri da parte del prestatore»168.

3.4.3 La disciplina interna relativa alla territorialità IVA dei servizi