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Il concetto di giustizia procedurale

7. Criteri minimi per una giustizia procedurale “locale”

Diverse teorie hanno cercato di dare una risposta alla questione del significato del concetto di giustizia procedurale in contesti anche molto vari tra loro. Spesso però tale concetto è stato analizzato per le sue implicazioni filosofiche e politiche sulla determinazione dei principi di giustizia sostanziale che dovrebbero caratterizzare la società nel suo insieme. Alcuni autori, ritenendo tali riflessioni altrettanto importanti di quelle relative a contesti “locali” di giustizia130, dove procedure di decisione avvengono a livelli minori131, ed in settori separati della società, hanno cercato di individuare dei criteri di giustizia procedurale applicabili in maniera generale132a questa varietà di contesti, per distinguere procedure più o meno accettabili.

Poiché i problemi di giustizia nei diversi settori della società si presentano complessi ed eterogenei, la scelta dei criteri di giustizia procedurale applicabile si presenta difficile e contestabile133, di conseguenza è ammissibile soltanto la ricerca di criteri indicativi ed astratti la cui traduzione in precetti concreti sia lasciata alle pratiche locali. L’unico tentativo plausibile pare quindi essere la formulazione di alcuni criteri generali che ogni procedura di giustizia, per dirsi accettabile, deve rispettare.

Essi hanno l’obiettivo di schematizzare, ad un più alto grado di astrazione, i principi e gli standard valutativi comunemente citati dalla letteratura sulla

130 SCHMIDT, Procedural aspects of distributive justice, 164 afferma “the importance of the

particular allocative decisions for those affected varies on a wide continuum, but in the aggregate their impact on citizens’ life chances is probably no less significant than that of politics at the state level.” ; su tali questioni cfr. BAYLES, Procedural justice, allocating to individuals, Dordrecht, 1990, passim.

131 SCHMIDT, Procedural aspects of distributive justice, 165 si riferisce a contesti quali ad

esempio le procedure di assegnazione degli organi per i trapianti, le ammissione degli studenti nelle scuole, selezioni dei soldati da inviare in guerra

132 SCHMIDT, Procedural aspects of distributive justice, 169 riconosce comunque che le

procedure locali di giustizia comprendo una grande varietà di elementi da tenere in considerazione

giustizia procedurale134, affinché essi possano essere applicati alla più ampia varietà di contesti decisionali. Vediamo quali sono i criteri minimi di giustizia procedurale applicabili a contesti locali.

La comprensività: le regole della procedura devono essere tali da

assicurare, o permettere, che tutte le questioni (normative e fattuali), relative ad un caso, possano essere considerate nella procedura e avere peso nella decisione. Le questioni irrilevanti non devono, invece, essere tenute in considerazione.

La sensibilità alle informazioni: simile, ma non identico al criterio

precedente, richiede che la procedura sia disegnata in maniera tale da ottenere il maggior numero di informazioni pertinenti al caso.

La partecipazione: la procedura deve essere disegnata in modo tale da dare

l’opportunità a coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti dalla decisione di essere sentiti, per permettere di porre il loro punto di vista, con una reale opportunità di influenzare il risultato.

La trasparenza: le regole della procedura devono essere sufficientemente

precise, prevedibili, e conoscibili per evitare che esse siano adeguate al caso concreto per interessi opportunistici.

La responsabilità: gli organi decidenti devono essere considerati

responsabili delle loro decisioni. In particolare essi devono essere indotti o obbligati a motivarle.

La reversibilità: devono essere previste regole di procedura che

permettono la revisione o la correzione delle decisioni. In particolare devono essere previsti degli organi indipendenti che su richiesta, o a campione, esaminano le decisioni135

134 SCHMIDT, Procedural aspects of distributive justice, 174 individua tali principi nell’

imparzialità, neutralità, coerenza, correttezza; nello stesso senso BAYLES, Procedural justice,

allocating to individuals.

8. Conclusioni

Attraverso l’analisi delle diverse teorie della giustizia procedurale, in questa parte del lavoro, ci siamo posti l’obiettivo di portare in luce i diversi aspetti e le diverse implicazioni che tale concetto porta con sé.

Da questo panorama, ci pare si possano ricavare tre modelli generali in base ai quali valutare la giustizia della procedura. In Ognuno di questi la procedura svolge una diversa funzione legittimante136 del risultato cui giunge. In un primo caso, non esistendo un criterio di giustizia indipendente, la funzione legittimante della procedura consisterà nella sua semplice applicazione.

In un secondo caso, esistendo dei criteri esterni di giustizia del risultato, la funzione legittimante della procedura risiederà nella sua capacità di arrivare, o approssimarsi il più possibile, ad un risultato giusto; la considerazione di altri valori, in contrasto con tale obiettivo primario, deve essere giustificata in base a valide ragioni, ma non ne elimina la funzione strumentale.

In un terzo caso, pur esistendo dei criteri esterni di giustizia sostanziale, la funzione legittimante delle procedure risiede nell’espressione di valori indifferenti all’effettivo raggiungimento di un risultato giusto, e maggiormente incentrati, invece, sulla questione della accettazione individuale di tale risultato.

In realtà, pur partendo da concezioni molto diverse, il primo ed il terzo modello, hanno entrambi come conseguenza di considerare prioritaria la procedura rispetto al risultato.

Si tratta, nel seguente capitolo, di verificare quale, fra le diverse prospettive esaminate, sia la più adeguata, per analizzare il concetto di giustizia procedurale nel contesto delle procedure giurisdizionali.

136 sul concetto di legittimità, in generale, vedi MAIESE, Principles of Justice and Fairness,

Beyond Intractability. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Research Consortium, University of Colorado, Boulder. July 2003 http://www.beyondintractability.org/essay/principles_of_justice/

Capitolo III

Procedure giurisdizionali: funzione legittimante e giustificazione

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