3.1 Il downstream
L’attività di downstream si suddivide in distribuzione e vendita.
3.1.1 Distribuzione
La distribuzione del gas naturale è un’attività di servizio pubblico; l’affidamento avviene tramite gara ad evidenza pubblica e i rapporti tra ente affidante e soggetto gestore vengono regolati con un contratto di servizio. L’attività principale dei distributori consiste nel veicolare il gas agli utenti per conto dei venditori (o, in generale, degli utenti del servizio di distribuzione); questo servizio, denominato anche vettoriamento, è disciplinato da un contratto e regolato da una tariffa. I servizi offerti dal distributore agli utenti della rete si distinguono in:
• Servizi principali: sono quelle attività/prestazioni già remunerate in tariffa.
• Prestazioni accessorie: sono le prestazioni che il distributore effettua, in via esclusiva, a richiesta e a pagamento di un corrispettivo sulla base di un prezzario reso pubblico. • Prestazioni opzionali: sono prestazioni/attività che il distributore può offrire in
concorrenza ai soggetti offerenti.
3.1.2 Vendita
L’attività di commercializzazione del gas, ultima fase della filiera, si esplica sia attraverso le vendite all’ingrosso (gli strumenti per realizzare questo tipo di commercializzazione sono diversi), sia con le vendite al dettaglio:
• La prima tipologia investe il rapporto contrattuale tra il produttore o trader (grossista) e una società di vendita per la fornitura ai clienti finali.
• La seconda modalità si instaura direttamente tra l’impresa autorizzata alla vendita e il cliente finale e, laddove sia effettuata a favore di utenze domestiche, viene assoggettata agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente.
L’attività di vendita del gas naturale comprende le operazioni di approvvigionamento di gas all’interno del territorio nazionale, di marketing operativo, di gestione commerciale e di bollettizzazione, finalizzate alla vendita al dettaglio ai clienti finali. Fino al 31 Dicembre 2002 un unico soggetto era distributore e venditore per i clienti domestici e i piccoli consumatori; dal primo Gennaio 2003 tutti i clienti finali sono considerati idonei, ossia in grado di scegliersi il proprio fornitore che deve essere necessariamente diverso dal distributore. Le imprese venditrici devono essere autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo Economico.
3.2 Liberalizzazione
In questa sezione si introdurrà la liberalizzazione energetica, sviluppatasi in tre successive fasi temporali e si illustreranno gli impatti che essa ha avuto sul settore.
3.2.1 Introduzione
Il processo di liberalizzazione dell’energia è stato realmente avviato nei primi anni del 1990, precisamente con il Trattato di Maastrict del 1992. Il mercato veniva definito come “uno
spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”. Quindi, includendo tutte le forme possibili di energia, il
trattato ha aperto la strada all’integrazione dei sistemi europei per la creazione di un mercato interno dell’energia e ne ha sottolineato la necessità.
Tra i principi alla base della direttiva abbiamo:
• La possibilità per gli Stati membri di imporre alle imprese di gas naturale obblighi di servizio pubblico.
• Le condizioni necessarie per sviluppare gradualmente un sistema di “gas to gas
competition”, in virtù del quale i soggetti attivi nell’approvvigionamento di gas naturale
siano in grado di rifornire gli utenti primari su scala internazionale e in qualunque area siano stabiliti.
• La possibilità di far transitare sulle reti esistenti il gas naturale liberamente acquisito dai clienti idonei, quelli cioè autorizzati a stipulare liberamente contratti di fornitura. • Il rispetto del principio di sussidiarietà, in omaggio al quale, gli Stati membri
rimangono liberi di scegliere le modalità attraverso cui procedere alla realizzazione del mercato interno.
I punti della Direttiva sono limitati alla determinazione delle linee guida cui i sistemi nazionali dovevano ispirarsi, tenuto conto che i Paesi presentano notevoli differenze a proposito di problemi di monopolio o altro, come ad esempio:
• La possibilità di sottoporre a tariffe regolamentate la quota di mercato non aperta alla concorrenza.
• La separazione delle attività di trasporto, distribuzione e deposito per le imprese. Il presupposto nella redazione della direttiva era che tutti i principi indicati fossero attuati tenendo conto sia dell’interesse generale di ogni Stato in termini di metanizzazione del territorio, sia delle specificità del singolo mercato in relazione al grado di metanizzazione, di sviluppo atteso dei fabbisogni, della modalità di copertura e del grado di dipendenza dall’estero.
La Direttiva è anche diretta a incentivare meccanismi di adeguamento tra i diversi livelli
qualitativi nazionali per raggiungere standard comuni e generare un processo di
modernizzazione, questo con il fine ultimo di ottenere una maggiore economicità e redditività dei servizi offerti nell’interesse dei consumatori. È anche volta a favorire l’ingresso del
sviluppando la libertà d’impresa e la concorrenza. Uno dei mezzi con cui punta al raggiungimento di quest’ultimo obiettivo è l’eliminazione dei monopoli e la possibilità di scegliere diverse soluzioni, impone agli Stati di adottare una procedura di aggiudicazione relativa alla costruzione e alla gestione tra quelle appositamente previste in modo che si rispettino criteri oggettivi e non discriminatori.
3.2.2 Prima fase
Nell’anno in cui in Europa veniva emanata la direttiva per la liberalizzazione del mercato del gas, l’Italia era caratterizzata da una situazione di monopolio nelle fasi dell’approvvigionamento e del trasporto e da un grande frazionamento nella distribuzione secondaria, dove operavano numerose imprese in situazione di monopolio locale con quote di mercato piuttosto differenziate. Si veda il focus appunto sulla fasi successive, in particolare sul
downstream: distribuzione e vendita.
DISTRIBUZIONE
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 l’attività di distribuzione è definita come “il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai
clienti”. L’articolo 14, commi 1 e 4 del decreto legislativo n.164/00 qualifica questa attività
come attività di servizio pubblico e in quanto tale viene affidata dagli enti locali esclusivamente mediante gara, i quali, al termine del periodo di affidamento, rientrano nella piena disponibilità delle reti e degli impianti. Il metodo prescelto per affidare l’attività di distribuzione è la concessione, essa differisce dall’appalto. Nel diritto comunitario la distinzione, di tipo economico e non giuridico, si basa sul concetto di rischio.
• Nella concessione, l’impresa eroga le proprie prestazioni al pubblico assumendosi il rischio della gestione del servizio.
• Nell’appalto è la stessa amministrazione pubblica che ha indetto il bando di gara ad erogare il servizio, questo vuol dire che le prestazioni dell’azienda non vengono erogate al pubblico, ma all’organizzazione che se ne assume anche il rischio. Le concessioni hanno durata massima di 12 anni.
Le condizioni della fornitura del servizio e degli obiettivi di qualità sono stabiliti dalle autorità locali tramite specifici contratti. Alla scadenza, la rete e gli impianti rientreranno in possesso dell’autorità locale. L’attività è caratterizzata da obblighi di allacciamento con le tariffe stabilite dall’AEEG, in modo da assicurare una giusta remunerazione del capitale investito. Le imprese di distribuzione svolgono anche attività di dispacciamento sulla propria rete; esse hanno l’obbligo di allacciare i clienti che ne facciano richiesta. In caso di rifiuto, l’impresa distributrice deve avvisare l’Autorità in merito alle motivazioni del rifiuto affinché questa possa valutare il rispetto dei criteri previsti. L’Autorità può anche forzare l’azienda a procedere con l’allacciamento.
Il decreto prevede la distinzione tra attività di trasporto e di distribuzione. Nel definirne i confini, si ritiene che rientrino nella definizione di rete di gasdotti locali le condotte e le
infrastrutture che siano realizzate in regime di gestione diretta, concessione o affidamento, diretto o mediante gara, da parte degli enti locali. Rientrano nei gasdotti locali anche le condotte in alta pressione che nonostante siano realizzate al di fuori dei regimi definiti rispettano uno dei seguenti requisiti:
• Trasportino gas odorizzato per gli usi civili connettendo due o più reti distributive locali di un medesimo esercente.
• Siano posizionate a valle dei punti di alimentazione e degli impianti di ricezione e prima riduzione, con funzione prevalente di supporto alla modulazione oraria dei prelievi nel caso di condotte di prima specie e, per le condotte di seconda e terza specie, anche con funzione di trasporto a livello locale e di alimentazione dei prelievi maggiori, come individuato nel decreto ministeriale 24 Novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 12 del 15 Gennaio 1985. Sono di competenza dell’attività di distribuzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 5 del decreto legislativo n.164/00, le verifiche “post-‐contatore”, a fini di incolumità pubblica, per gli impianti non destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.
VENDITA
L’art. 17 prevedeva che a partire dal 1° Gennaio 2003 le imprese che intendessero svolgere attività di vendita del gas a clienti finali avrebbero dovuto ottenere il permesso presso il Ministero. L’accreditamento può essere rilasciato qualora si disponga di adeguate capacità tecniche e finanziarie e di un adeguato servizio di modulazione giornaliero, stagionale e di punta dei consumi tramite stoccaggio. Si prevedeva quindi che dal 2003 la vendita sarebbe stata soggetta a un regime di autorizzazione sulla base dei criteri di disponibilità di servizi di stoccaggio adeguati, di provenienza del gas e affidabilità di trasporto e di capacità tecniche e finanziarie. I soggetti cui viene affidata l’attività di vendita devono disporre della capacità di
trasporto, stoccaggio e modulazione del gas naturale adeguata. In caso contrario, la
società può sopperire temporaneamente alle richieste superiori a quanto concordato attraverso l’utilizzo di una capacità di trasporto, stoccaggio e modulazione superiore a quanto impegnato, purché si versi ai soggetti che svolgono le connesse attività un corrispettivo determinato dall’Autorità. Fino al Giugno del 2003 il servizio di modulazione era stato a carico dei soggetti che svolgono l’attività di trasporto e dispacciamento. A partire dal 2003, i soggetti addetti alla vendita del gas hanno iniziato a fornire ai clienti anche un altro tipo di prestazione: il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria, in relazione alle richieste dei clienti stessi. I criteri per la determinazione della capacità di stoccaggio associata alla domanda sono gli stessi che vengono stabiliti nell’ambito del codice di stoccaggio. Il gas naturale può essere venduto solo da società che non svolgano
altre attività nel settore del gas, ad eccezione dell’importazione e vendita all’ingrosso.
Le attività di distribuzione e vendita devono essere separate dal punto di vista societario. Nel caso in cui in una determinata zona non operino imprese autorizzate alla vendita, il Ministero autorizza temporaneamente la società di distribuzione a continuare a svolgere anche attività di vendita, quindi ci sarà almeno un venditore in grado di offrire il servizio.