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D IFFICOLTÀ LEGATE ALLA COMPLESSITÀ DEL SISTEMA ODIERNO

I. COMPLESSITÀ DEL SISTEMA ODIERNO:

3. D IFFICOLTÀ LEGATE ALLA COMPLESSITÀ DEL SISTEMA ODIERNO

Il sistema fiscale italiano è considerato, a livello internazionale, uno dei più complessi al mondo, a causa della difficoltà di compliance che un contribuente incontra. L’Italia si è addirittura classificata, sia nel 2016 che nel 2018, al quarto posto nella analisi effettuata da Tfm group, all’interno della quale si mettono a confronto i sistemi fiscali di 94 paesi del mondo89. Laddove al 94° posto si collocano i paesi con un sistema fiscale meno complesso ed al primo quello con un sistema fiscale più complicato. Peggio della Repubblica Italiana si sono classificate solo Turchia, Brasile e Cina. A livello europeo l’Italia si è classifica all’ultimo posto.90 La causa di tale complessità è legata principalmente alla presenza di diversi livelli di riscossione (nazionale; regionale e comunale), ma anche all’eccessiva burocrazia ed al numero di

89 Tmf group, Financial Complexity Index, 2016/2018

90 La Francia, penultima tra i paesi europei, si colloca al sesto posto della classifica.

adempimenti formali a cui è sottoposto il contribuente91. In Italia inoltre la pressione fiscale è di gran lunga superiore alla media degli altri paesi, con un carico fiscale per le imprese che, al 2018, era pari al 59,1%, a fronte di una media globale pari al 40,5% ed europea pari al 38,9%.92 Dal paper “Paying Taxes 2020”, realizzato dalla Banca Mondiale e da PWC è emerso che, oltre ad una pressione fiscale più elevata rispetto alla media, il nostro Paese si colloca al 126° posto su 190 paesi presi in considerazione nella valutazione del sistema fiscale anche a causa dell’elevato numero di ore necessarie a porre in essere gli adempimenti fiscali necessari, con una media di 238 ore annue (la media europea è di 161 ore).93

Dati che di certo non incentivano investimenti nel Paese, essendo diffusa l’idea che la burocrazia ed il carico fiscale annullino o limitino fortemente le prospettive di profitto.

La scarsa qualità della legislazione comporta un incessante esercizio del potere istruttorio e provvedimentale proprio della Agenzie delle Entrate, che sfociano spesso in ricorsi dinnanzi alle Commissioni tributarie contribuendo ad ingolfare il sistema giudiziario e determinando una lunghezza eccessiva dei procedimenti.94

Limitandoci ad analizzare le imposte dirette ed in particolare quelle poste a carico di chi svolge attività di impresa non ci si può esimere dal

91 N. RICCI, “Fisco più complicato al mondo, Italia sul podio”, PMI.it, 16 giugno 2017.

92 G. LICINI, “Fisco, in tasse il 59% dei profitti delle imprese”, IlSole24Ore, 26 novembre 2019, Analisi del report: “paying taxes 2020” realizzato dalla Banca Mondiale e da PWC.

93 Il numero di ore ed il carico fiscale prende in considerazione anche gli adempimenti a fini contributivi ed il TFR. Banca Mondiale e PWC, paying taxes 2020.

94 E. MANZON (a cura di) La giustizia tributaria in Cassazione: problemi e prospettive, in giustizia insieme, n. 1142 del 8/6/2020.

prendere in considerazione il groviglio di norme che disciplinano la determinazione del reddito fiscalmente rilevante.

L’attuale sistema di determinazione del reddito di impresa, a causa dei numerosi regimi applicabili alle differenti tipologie di imprese, determina una inevitabile difficoltà nella individuazione delle norme applicabili al caso concreto e, di conseguenza, una complessità nella determinazione del reddito. Disagi che per altro sono accentuati dalla assenza di un codice tributario, il quale potrebbe riportare a sistema una disciplina che si estende, ai fini della determinazione del reddito fiscalmente rilevante, dalla disciplina civilistica alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, transitando dai principi di natura tecnica emanati da parte dell’International Financial Standard Board.95 Un codice che non rinvii a norme esterne, ed in particolare alle norme disciplinanti la redazione del bilancio, stante l’attuale assetto normativo circa la determinazione del reddito di impresa, è difficilmente ipotizzabile96 ma sicuramente, anche se incompleto, sarebbe utile a ridare organicità alla materia.

Poiché attualmente, come già analizzato, a soggetti differenti si applicano differenti trattamenti di determinazione del reddito, si pone anche una problematica di uguaglianza sostanziale tra contribuenti. È in altre parole evidente che, derivando il reddito fiscalmente imponibile dal bilancio civilistico, a seconda delle norme e dei principi applicabili per la redazione dei documenti contabili, si giungerà ad imposte differenti e ciò anche se il presupposto di imposta realizzato è il medesimo. Il problema si pone in relazione ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS – IFRS ed a quelli che redigono il

95 R. RIZZARDI, perché abbiamo bisogno di un codice tributario, in Ipsoa, 14/09/2020.

96 G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, op. cit., p. 573 - 574

bilancio secondo i principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). La medesima discrasia si pone tra coloro a cui si applica il principio di derivazione rafforzata e le micro imprese, cui invece si applica il principio di derivazione semplice ai sensi delle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi97. Ma non solo, ad oggi circa 2,3 milioni di contribuenti adottano, nella determinazione del reddito di impresa, un sistema basato sul criterio di cassa in luogo di quello di competenza98, implicando ciò, da un lato semplificazioni in termini di adempimenti e liquidazione del tributo, ma dall’altro creando una ulteriore ipotesi di mancanza di neutralità.

In particolare, quest’ultima ha fatto sorgere riflessioni circa la convenienza di un sistema impositivo basato sul criterio di cassa:

considerando che, come già osservato, una impresa opera sostanzialmente tramite mezzi finanziari99 e, ritardi nei pagamenti, inadempimenti e dilazioni di pagamento possono causare notevoli difficoltà ad adempiere all’obbligazione tributaria non avendo la stessa potenzialmente i mezzi finanziari necessari per farvi fronte. Se poi a ciò aggiungiamo che in periodi di crisi di liquidità, come quello che stiamo vivendo a causa della ben nota pandemia, l’impresa può affrontare un ulteriore problema legato alla difficoltà di reperire, sia sul mercato che mediante ricorso ad istituti finanziari, credito (fenomeno del credit crunch), risulta evidente come un sistema basato sul criterio di competenza rischia di risultare iniquo e ciò ha sollevato riflessioni circa la convenienza della applicazione di una Cash Flow Tax

97 G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, op. cit., p. 582

98 R. BELOTTI e S. QUARANTINI; op. cit., p. 1-4336, par. 7

99 V. DE SENSI, “allerta crediti deteriorati e crisi sistemiche”, In Executivis, 2020

generalizzata100, come poi sarà esaminato più approfonditamente nel prosieguo.

Nonostante a livello politico risulti maggiormente caldeggiata una riforma che implichi un semplice abbassamento delle tasse, si sono susseguite nell’ultimo periodo proposte di riforma organica, se non addirittura di rivoluzione dell’intero impianto del sistema fiscale, in un’ottica di maggior semplificazione e neutralità dell’imposta nei confronti delle diverse categorie di contribuenti.101

Risultando dunque utile ad oggi analizzare un criterio di tassazione nuovo, pensando fuori degli schemi e prendere in considerazione una riforma coraggiosa dell’impianto tributario.102

100 Tra gli altri M. VERSIGLIONI; R. LUPI; ma anche E. M. RUFFINI.

101 M. DAMIANI, “Riforma fiscale “virale”: il contribuente diventa il controllore dei calcoli del Fisco!”, IPSOA, 22/08/2020

102 G. MELIS, IL LIBRO DELLANNO DEL DIRITTO, DERIVAZIONE RAFFORZATA E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI, OP. CIT., P.416.

II. La Cash Flow Tax e differenze rispetto al sistema odierno SOMMARIO: 1. In cosa consiste la CFT e le diverse articolazioni che essa può assumere - 2. Il reddito liquido come effettivo indice di capacità contributiva? - 3. Le origini della CFT (comitato Meade), 3.1 contesto e proposta, 3.2 Flussi di cassa reali (R), 3.3 Flussi di cassa reali e finanziari (R+F), 3.4 Base imponibile S, 3.5 Trattamento delle perdite fiscali, 3.6 Regime transitorio – 4. Ulteriori proposte in merito e differenze rispetto alla elaborazione del Prof. Meade, 4.1 Proposta di riforma del sistema fiscale del 1977 del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America, 4.1.1 Lineamenti della proposta americana del 1977, 4.1.2 Disciplina applicabile alle persone fisiche, 4.1.3 Disciplina applicabile ai redditi derivanti da attività di impresa, 4.1.4 Contabilità necessaria, 4.1.5 Le sorti della proposta, 4.2 Ryan’s Blueprint proposto dalla amministrazione Trump nel 2016, 4.2.1 Lineamenti della proposta americana del 2016, 4.2.2 Vantaggi che produrrebbe tale riforma, 4.2.3 Conseguenze a livello nazionale ed internazionale in caso di implementazione di una DBCFT, 4.2.4 Compatibilità della proposta con le previsioni dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, 4.3 La proposta di riforma del sistema fiscale italiano del Prof. M. Versiglioni, 4.3.1 Determinazione della base imponibile, 4.3.2 Sostituzione di imposta e ritenuta alla fonte, 4.3.3 Disciplina transitoria dal reddito economico al reddito liquido, 4.3.4 Effetti dell’introduzione del LITS – 5. Recente proposta da parte di Ernesto Maria Ruffini di una CFT applicabile alle persone fisiche titolari di partite IVA, 5.1 Lineamenti della proposta di riforma della Agenzia delle Entrate del 2020, 5.2 Il contenuto della proposta, 5.3 Aspetti positivi e controindicazioni.

1. In cosa consiste la CFT e le diverse articolazioni che essa può