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Trattamento delle perdite fiscali

I. COMPLESSITÀ DEL SISTEMA ODIERNO:

3. L E ORIGINI DELLA CFT ( COMITATO M EADE ):

3.5 Trattamento delle perdite fiscali

È possibile che nel corso della vita di una impresa questa realizzi una perdita fiscale, o, in altre parole, che gli elementi reddituali portati in deduzione in un certo periodo di imposta eccedano le componenti positive. A ben vedere ciò è altamente probabile che avvenga

applicando una Cash Flow Tax, che come visto, consente una immediata deduzione di tutte o di alcune passività sostenute in un solo periodo di imposta, soprattutto nei primi anni di attività di una impresa:

anni in cui quest’ultima ha necessità di effettuare investimenti più o meno ingenti al fine di avviare la propria attività.

Inoltre, e soprattutto, applicando una base imponibile R, come osservato da Shome e Schutte141, a causa della struttura medesima della base imponibile, si corre il rischio che le imprese pongano in essere arbitraggi fiscali e fusioni con altre imprese con lo scopo esclusivo di beneficiare di perdite fiscali.

Tuttavia consentire uno sfruttamento di queste perdite si rende necessario al fine di garantire la simmetria che caratterizza questa struttura di imposta. Astrattamente le soluzioni proposte, sia dal Comitato Meade che nel paper “Cash – Flow Tax” a firma dei due autori su menzionati (cfr. nota n. 35), sono due:

la prima prevede il diritto di riportare in avanti la perdita e la conseguente possibilità di impiegarla in esercizi successivi nei quali si sarà realizzato un reddito imponibile.

La seconda prevede invece il diritto ad ottenere un rimborso.

Quest’ultima soluzione, sebbene preferita dal Prof. Meade, viene criticata da parte della dottrina in quanto favorirebbe il fenomeno della creazione di imprese in perdita sistematica e dunque volte esclusivamente ad produrre perdite fiscali. Viene dunque auspicata l’emanazione di una apposita disciplina volta ad evitare il fenomeno.

Gli autori da ultimo citati propongono, nel caso in cui non dovesse essere possibile realizzare una piena compensazione delle perdite, di incentivare la cessione a terzi del credito vantato nei confronti del fisco.

141 P. SHOME - C. SCHUTTE, Cash – Flow Tax, International Monetary Fund, Vol.

40, 3 Sep. 1993, P. 652

3.6 Regime transitorio

La transizione dal regime attuale ad una delle basi imponibili proposte dal Comitato Meade presenta numerosi problemi che è opportuno analizzare:

il primo problema si pone in relazione alla transizione dal regime attuale ad un regime di tassazione basato sulla base imponibile R; in particolare, il Comitato sottolinea come, le imprese già avviate, le quali dovessero avere una elevata esposizione debitoria perderebbero la possibilità di dedurre gli interessi passivi subendo un sostanziale aumento dell’imposizione. Il fenomeno assumerebbe rilevanza, naturalmente, solo nei confronti di quelle imprese i cui interessi passivi eccedano gli interessi attivi; se così non fosse si verificherebbe esclusivamente un mutamento del perimetro della base imponibile senza con ciò determinare un aumento della pressione fiscale.

Sempre per quanto riguarda l’imposta basata sulla R base si è già accennato alle conseguenze della applicazione di tale base imponibile nei confronti delle banche e delle imprese finanziarie, le quali sarebbero sostanzialmente detassate tout court.

Difficoltà sorgono anche in caso di attuazione di una imposta che applica la base imponibile S: seguendo il ragionamento fatto dal Comitato Meade142, innanzi tutto, si deve osservare una vistosa disparità di trattamento tra le imprese ove, prima della introduzione della riforma fiscale, una avesse finanziato i propri investimenti mediante capitale di debito ed una mediante l’emissione di nuove azioni; la seconda non avrebbe beneficiato di deduzioni per l’acquisto

142 COMMITTEE CHAIRED BY PROFESSOR J. E. MEADE, The Structure and Reform of Direct Taxation, cit., P. 242.

effettuato in precedenza mentre la prima potrebbe emettere azioni successivamente, rifinanziare così il debito e beneficiare della deduzione prevista dalla nuova imposta. Lo stesso ragionamento viene effettuato nei confronti di imprese di investimento che, periodicamente convertono il proprio portafoglio in liquidità per poi investirlo nuovamente, a seconda della condizione in cui si trova l’impresa alla data della introduzione della nuova imposta, muterà l’esposizione fiscale a seguito della introduzione della CFT.

Una soluzione al problema proposta è quella di comunicare anticipatamente l’introduzione della nuova base imponibile in modo da consentire alle imprese di tenerne conto nella adozione delle proprie strategie. Si osserva nel documento tuttavia che, così facendo, le imprese sarebbero incentivate a finanziarsi mediante capitale di debito ed a sottoscrivere azioni di terzi da rivendere dopo l’introduzione del nuovo regime fiscale, così da beneficiare della deduzione conseguente.

Ciò generebbe un grave turbamento del mercato azionario e del gettito percepito dall’Erario nel primo periodo di introduzione della nuova imposta.

Un ulteriore problema che potrebbe sorgere applicando una base imponibile S è legato al fatto che le società tenderebbero a liquidare le quote e le azioni dei soci (i quali effettuerebbero un parziale recesso dalla società) in luogo di distribuire i dividendi, pertanto occorrerebbe considerare le liquidazioni di quote ed azioni alla stregua di distribuzioni di utili da un punto di vista impositivo. Le società però che si dovessero trovare a dover liquidare partecipazioni, senza finalità elusive, a cavallo del periodo transitorio potrebbero subire un danno da questa previsione, per farvi fronte il Prof. Meade143 propone di

143 COMMITTEE CHAIRED BY PROFESSOR J. E. MEADE, The Structure and Reform of Direct Taxation, cit., P. 243.

individuare un periodo transitorio di 5 anni in cui l’impresa può decidere se sottoporre a tassazione il valore della quota di liquidazione nell’esercizio in cui è avvenuta la liquidazione o rateizzarla in un periodo pari a quello in cui le imposte su quel reddito sarebbero state versate secondo la previgente disciplina (CIT).

La liquidazione delle partecipazioni potrebbe tuttavia essere funzionale ad una nuova emissione di azioni immediatamente dopo l’introduzione del nuovo regime (beneficiando della relativa deduzione), il Comitato non individua una soluzione a tale potenziale manovra elusiva ma auspica esclusivamente l’introduzione di una norma antielusiva volta a contrastare il fenomeno.

La base imponibile R + F è considerata dal Comitato Meade una alternativa rispetto alla base imponibile S, questa, seppure con strumenti differenti raggiunge il medesimo obiettivo, è tuttavia considerata più complessa da un punto di vista amministrativo. Tale base imponibile però presenta l’indubbio vantaggio di essere più malleabile e quindi di prestarsi meglio all’impego delle norme tributarie per finalità extrafiscali. Inoltre, quest’ultima è più affine rispetto alla struttura delle imposte attualmente in vigore144 e dunque garantirebbe una più semplice transizione al nuovo regime.

In particolare viene prospettata l’introduzione in via transitoria di una base imponibile R + F; ciò dovrebbe garantire una transizione graduale verso la nuova base imponibile. Successivamente, dopo un periodo di sperimentazione della base R+F si potrebbe applicare, in via definitiva, la base imponibile S. Quest’ultima riforma, prendendo in considerazione lo stesso reddito preso in considerazione dalla base

144 Il Comitato Meade si riferisce naturalmente alle imposte in vigore nel Regno Unito nel 1978 ma lo stesso ragionamento può essere traslato alle imposte in vigore attualmente in Italia.

imponibile R + F, ma con una tecnica differente e, soprattutto, in un momento differente, non dovrebbe destabilizzare le imprese, consentendo così di approdare all’assetto definitivo della disciplina, ovvero quello ritenuto più desiderabile dal Comitato Meade.

4. Ulteriori proposte in merito e differenze rispetto alla