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PROPOSTA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UNA CASH FLOW

Sommario: 1. Obiettivi perseguiti; 2. Contenuto della proposta di implementazione di una Cash Flow Tax per l’Italia; 2.1 Derivazione del reddito dal rendiconto finanziario; 2.2 Modalità di determinazione del reddito; 2.3 Compatibilità rispetto alla Direttiva Europea Madre Figlia;

2.4 Disciplina dei conferimenti, delle liquidazioni di capitale e delle cessioni di partecipazioni; 2.5 Trattamento del capitale di debito; 2.6 Disciplina applicabile alle perdite fiscali; 2.7 Disciplina delle ritenute di imposta e dei versamenti all’erario; 2.8 Disciplina applicabile alle operazioni straordinarie; 2.8.1 Cessione di azienda; 2.8.2 Conferimento di azienda; 2.8.3 Scambio di partecipazioni; 2.8.4 Trasformazione omogenea della società; 2.8.5 Trasformazione eterogenea della società;

2.8.6 Fusione societaria; 2.8.7 Scissione societaria; 3. Compatibilità con il diritto internazionale; 3.1. Compatibilità rispetto alle convenzioni contro le doppie imposizioni; 3.2. Compatibilità rispetto alla disciplina concernente gli aiuti di stato e le libertà fondamentali garantite dall’Unione Europea; 4. Regime transitorio.

1. Obiettivi perseguiti

Dopo aver esaminato le diverse proposte che, relativamente alla implementazione di una Cash Flow Tax, sono state sin ora effettuate ed aver analizzato i pregi ed i difetti delle stesse, mi accingo ora a formulare una proposta di riforma cercando di verificarne la realizzabilità nel nostro Paese e che sia compatibile rispetto al diritto internazionale e sovranazionale.

È dunque fondamentale che l’imposta immaginata non obblighi alla rinegoziazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e che, conseguentemente, consenta di distinguere dalla base imponibile i

diversi elementi reddituali al fine di sottoporli ad imposizione solo nel Paese che ne ha diritto secondo gli accordi assunti.

L’imposta dovrebbe essere più semplice da un punto di vista contabile rispetto a quella attualmente in vigore e rispettare i principi costituzionali che informano la materia tributaria, primo tra tutti il principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione Italiana.

Ovviamente l’imposta immaginata dovrebbe essere calcolata mediante il criterio di cassa così da poter essere annoverata tra le Cash Flow Tax e si dovrebbe applicare a tutte le imprese senza discriminazioni. È necessario che sia compatibile rispetto al diritto dell’Unione Europea ed in particolare alla Direttiva Madre Figlia, alla Direttiva Fusioni ed alla Direttiva Interessi e Royalties. È ulteriormente necessario che non limiti le quattro libertà fondamentali garantite dal diritto unionale e che non costituisca “aiuto di stato” alle imprese.

Un ulteriore requisito che reputo sia importante è che i postulati sottesi a tale imposta non differiscano eccessivamente rispetto ai principi oggi contenuti nell’attuale sistema fiscale ma che ci si limiti a riformarne gli aspetti necessari senza che con ciò si impatti eccessivamente sul mercato e sulle relazioni con Paesi terzi; credo sia dunque importante che la riforma si basi su concetti e categorie giuridiche note seppur impiegate in modo tale da ridisegnare la disciplina del reddito imponibile in maniera tale da non spiazzare eccessivamente i contribuenti e non imporre loro eccessivi sforzi per adeguarsi alla nuova disciplina fiscale. Inoltre il mondo in cui ci troviamo oggi è tale da non consentire più fughe in avanti rivoluzionarie di uno Stato rispetto ad un altro, pena la perdita della fitta rete di relazioni internazionali, fondamentali per lo sviluppo e la sopravvivenza economica dello stato medesimo.

La base imponibile deve consistere in un “reddito” o si rischierebbe di non ottenerne il riconoscimento nei Paesi terzi e dunque di penalizzare le imprese nazionali e gli investimenti, non ottenendo crediti all’estero per le imposte assolte in Italia. Come è stato già analizzato precedentemente (cfr. supra introduzione), il concetto di reddito non è univoco ma può essere schematizzato quale una variazione incrementale del patrimonio in un dato arco temporale.

Una ulteriore caratteristica che l’imposta immaginata deve avere è quella di includere tutti i contribuenti che realizzano un reddito di impresa sicché l’impiego di un reddito ispirato alla base imponibile R descritta dal Professor Meade (supra cap. II par. 3.2) non sarebbe adeguato, a mio parere, non consentendo di rilevare il reddito realizzato dalle imprese bancarie e dalle altre imprese finanziarie rendendo quindi necessario applicare a costoro una imposta diversa e complicando così la scacchiera delle norme tributarie.

2. Contenuto della proposta di implementazione di una Cash Flow Tax per l’Italia

2.1 Derivazione del reddito dal rendiconto finanziario

La base imponibile dell’imposta sul reddito delle imprese è calcolata, nel regime attuale, come precedentemente analizzato (cfr. supra Cap. I Par. 1), apportando variazioni in aumento od in diminuzione rispetto all’utile od alla perdita individuata all’interno del conto economico, secondo il principio di derivazione semplice o di derivazione rafforzata296/297; tale reddito è calcolato muovendo dal regime di

296 Art. 83 Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

297 G. MELIS, Lezioni di diritto tributario, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p.

572 e ss.

competenza salvo alcune eccezioni che sono state precedentemente evidenziate (supra Cap. I Par. 1 e 2). Volendo calcolare il reddito mediante il regime di cassa si potrebbe impiegare, quale documento di partenza, il rendiconto finanziario. Tale documento di bilancio << è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio >>298 ed è disciplinato, in maniera piuttosto scarna, dall’articolo 2425 ter del codice civile299, il quale prevede esclusivamente che si debba trattare di un documento che individua l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio ed alla fine dell’esercizio ed i flussi finanziari derivanti dalla attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento. A causa della scarsità delle indicazioni fornite, al fine di determinarne il contenuto di tale scrittura contabile in maniera più precisa, occorre fare riferimento al principio contabile OIC 10300. Tale documento contabile, oltre a misurare i flussi finanziari dell’impresa, caratteristica che lo rende perfettamente coerente rispetto allo scopo di determinare il reddito fiscale secondo il principio di cassa, ha l’ulteriore vantaggio di contenere separata indicazione dei flussi finanziari intercorsi con i soci, così da poter analiticamente determinare le fuoriuscite di denaro dovute al pagamento dei dividendi ed i versamenti da costoro effettuati.

298 ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA’, OIC n. 10, in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016.

299 Art. 2425 ter c.c.: << Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci >>.

300 E. BOCCHINI, Diritto della contabilità delle imprese, Vol. II, bilancio di esercizio, IV ed., UTET giuridica, Vicenza, 2016, p. 377.

La somma algebrica dei flussi di cassa prodotti da ciascuna posta contenuta nel rendiconto finanziario, rappresenta l’incremento od il decremento della disponibilità liquida dell’impresa e, sulla base di questo dato, e dopo aver apportato le variazioni necessarie, l’impresa potrebbe determinare la base imponibile da assoggettare a tassazione.

L’impiego di tale documento contabile consentirebbe di determinare il reddito in maniera analitica e ciò perché la variazione delle disponibilità liquide sarebbe determinata in maniera scalare301; conseguentemente sarebbe possibile distinguere i diversi elementi reddituali che hanno contribuito alla formazione del reddito. Seppure indubbiamente ciò comporta delle difficoltà aggiuntive rispetto al LITS proposto dal Prof.

Versiglioni (cfr. supra Cap. II Par. 4.3), tale metodologia nell’individuazione della base imponibile presenterebbe il vantaggio di consentire l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni senza dover apportare modifiche alle stesse ed in maniera più agevole (infra Cap. IV Par. 2.2). Potenzialmente si potrebbe fare riferimento anche agli altri documenti contabili per individuare le componenti reddituali che devono essere tassate in ordinamenti diversi o che a qualsiasi titolo non devono (o al contrario devono) essere ricomprese nella base imponibile ma sarebbe pur sempre necessario conoscere il controvalore di cassa di un elemento reddituale per poter apportare le variazioni in aumento od in diminuzione rispetto al reddito rilevato ai fini della Cash Flow Tax e, per tanto, sarebbe rilevante poter distinguere analiticamente le varie componenti del reddito che hanno contribuito o che contribuiranno all’incremento o al decremento delle disponibilità liquide dell’impresa.

L’impiego del rendiconto finanziario ha, in prospettiva, un ulteriore vantaggio: in futuro tale scrittura contabile acquisirà una importanza

301 ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA’, OIC 10 cit.

crescente anche dal punto di vista civilistico-fallimentare, grazie alla riforma della legge fallimentare302 che prevede la necessità di rilevare anticipatamente una crisi dell’impresa, prima che sfoci in insolvenza e che, a parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, può essere percepita mediante appositi indicatori tra cui spicca la situazione di squilibrio finanziario e di illiquidità che, tra l’altro, si rileva dalle risultanze del rendiconto finanziario303/304.

Una delle caratteristiche che ulteriormente farebbero propendere per l’impiego del rendiconto finanziario nella determinazione del reddito fiscalmente rilevante è rappresentata dalla duttilità di tale scrittura contabile; essendo infatti disciplinata sostanzialmente solo dall’OIC n.

10, come su accennato, sebbene il contenuto richiesto per tale documento già si adatti bene alle esigenze della normativa fiscale, si potrebbe ipotizzare l’emanazione di una norma che ne definisca più compiutamente il contenuto così da renderlo più specifico e aderente alle esigenze sopravvenute e soprattutto cristallizzarne la struttura che oggi invece è più o meno liberamente determinabile dai singoli imprenditori, salvo il rispetto dei requisiti minimi disposti dall’Organismo Italiano di Contabilità.

È bene ribadire che le informazioni che ad oggi sono contenute in esso appaiono già sufficientemente adeguate anche ai fini in discussione, richiedendosi l’indicazione dei flussi di cassa generati, a titolo di esempio, dai ricavi per cessione di beni e prestazioni di servizi, royalties, commissioni, altri ricavi, costi derivanti dalla attività

302 D.lgs. del 2019 n. 14.

303 V. DE SENSI, Allerta crediti deteriorati e crisi sistemiche, In Executivis, 2020.

304 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, Crisi D’impresa Gli Indici Dell’allerta, 29 ottobre 2019.