L A POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI TRASPORTO A EREO
2.3 Il c.d secondo pacchetto di liberalizzazione: i Regolamenti Cee nn 2342 e 2343 del 1990.
Nel luglio del 1990, ovvero a meno di tre anni dall’entrata in vigore del c.d.
primo pacchetto di provvedimenti, e comprovati i primi effetti della
deregolamentazione del settore aereo, ha avuto inizio la seconda fase di tale deregolamentazione. Ed invero, il c.d. secondo pacchetto di Regolamenti ha sostituito la precedente disciplina ed ha contribuito ad accrescere ulteriormente la libertà dei vettori sotto il profilo sia delle capacità di trasporto da offrire sui traffici intracomunitari, sia della fissazione delle proprie tariffe (97).
In riferimento al primo profilo, il Reg. Cee n. 2343/1990 (98) conteneva la
previsione di un importante ampliamento della terza e della quarta libertà a favore dei vettori aerei della Comunità operanti sui traffici intracomunitari, cui si sommavano altresì rilevanti aperture all’esercizio della quinta libertà (99).
L’art. 6 del suddetto Regolamento, prevedeva un aumento dei casi in cui ciascuno Stato membro era obbligato ad accettare c.d. designazioni multiple effettuate da altri Stati membri sui traffici bilaterali col primo, ovvero colleganti coppie di località site alle due estremità del traffico. Una disposizione di particolare
(97) Sul punto v. MUNARI F., Il diritto comunitario dei trasporti, cit., p. 173.
(98) Si tratta del Regolamento Cee n. 2343/90 del Consiglio del 24 luglio 1990,
sull’accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri, in G.U.C.E., n. L. 217 del 2 agosto 1990, successivamente sostituito dalla Decisione Cee n. 602/87, in materia di ripartizione della capacità di trasporto aereo tra vettori comunitari operanti sulla medesima rotta intracomunitaria, in G.U.C.E. del 31 dicembre 1987, n. L. 374, p. 19 ss., parzialmente sostituito dal Reg. Ce n. 2408/92, a sua volta da ultimo abrogato dal Reg. Ce n. 1008/2008, in G.U.U.E., 31 ottobre 2008, n. L 293, p. 3 ss.
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49 interesse era poi quella che sanciva l’eliminazione di ogni ripartizione delle quote di traffico a livello bilaterale. Ai sensi dell’art. 11 par. 1 del regolamento de quo: «a decorrere dal 1 novembre 1990 uno Stato membro consente ad un altro Stato di accrescere la sua quota di capacità per qualsiasi stagione di 7,5 punti percentuali rispetto alla situazione della precedente stagione corrispondente, fermo restando che ogni Stato membro può comunque esigere una quota di capacità del 60%» (100). Sul
versante tariffario, il Reg. Cee n. 2342/90 (101), ha certamente rappresentato il «secondo stadio del graduale processo comunitario di liberalizzazione delle tariffe del trasporto aereo di linea tra aeroporti ubicati in diversi Stati membri» (102).
In ordine all’ambito di applicazione del regolamento comunitario in esame, occorre precisare che dallo stesso, al pari della direttiva che ha sostituito, restavano escluse le tariffe per i trasporti merci, quelle relative ai voli di cabotaggio, ai charter nonché ai voli effettuati tra i paesi membri della Comunità e gli Stati terzi (103). Nella
sostanza, il Regolamento in questione non differiva dalla Direttiva Cee n. 87/601, giacché l’obiettivo di fondo rimaneva sicuramente quello di favorire un graduale processo di liberalizzazione delle tariffe, tramite l’introduzione di una maggiore
(100) V. MUNARI F., Il diritto comunitario dei trasporti, cit., p. 173.
(101) V. Reg. Cee n. 2342/90, sulle tariffe dei servizi aerei di linea, in G.U.C.E., n. L. 217
dell’11 agosto 1990, p. 1 ss., sostituito dal Reg. n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, in G.U.C.E., n. L 240, del 24 agosto 1992, p. 15, oggi abrogato dal Reg. Ce n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità (rifusione), in G.U.U.E., 31 ottobre 2008, n. L 293, p. 3 ss.
(102) Cfr. BRIGNARDELLO M., La disciplina delle tariffe e dei prezzi nel settore dei
trasporti, cit., p. 107.
(103) La nozione di «tariffe aeree di linea», di cui all’art. 2, lett. a) del Reg. Cee n. 2342/90
si riferisce, infatti, al solo trasporto di passeggeri e bagagli, lasciando alle condizioni del libero mercato la formazione delle tariffe per il trasporto aereo di merci. Per una trattazione più approfondita del tema v. SILINGARDI G., I servizi aerei, in AA.VV., Il cinquantenario del codice della navigazione, Atti del Convegno svoltosi a Cagliari nei giorni 28-30 marzo 1992, Cagliari, 1993, p. 215.
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50 competitività, ma impedendo al contempo che si verificassero squilibri tali da condurre alle determinazione di tariffe pregiudizievoli per gli utenti o per i vettori (104).
Infatti, nell’approvare le tariffe, il Reg. Ce n. 2342/90, all’art. 3 pgf. 1 e 2, affermava che «gli Stati membri approvano le tariffe aeree per i voli di linea dei vettori aerei delle Comunità se esse sono in congrua relazione con i pertinenti costi complessivi a lungo termine a carico del vettore aereo richiedente e tengono altresì conto dell’esigenza di una remunerazione soddisfacente del capitale e di un adeguato margine di costo per garantire standard di sicurezza soddisfacenti»; proseguiva poi statuendo che «nell’approvare le tariffe aeree ai sensi del par. 1, gli Stati membri tengono conto anche di altri fattori pertinenti, delle esigenze degli utenti e della situazione concorrenziale del mercato, incluse le tariffe degli altri vettori aerei operanti sulla stessa rotta, nonché della necessità di impedire pratiche di dumping».
Sempre lo stesso articolo, precisava al par. 3 che gli Stati membri potevano rifiutarsi di approvare le tariffe che si dimostravano essere «eccessivamente elevate per gli utenti o ingiustificatamente basse rispetto alla situazione concorrenziale del mercato».
Ed invero, al fine di introdurre in tale seconda fase una maggiore concorrenzialità tariffaria, il Reg. Cee n. 2342/90, aveva ampliato i casi in cui, come già previsto nella direttiva n. 601/87 dal medesimo abrogata, i vettori aerei potevano
(104) Sul punto v. BRIGNARDELLO M., La disciplina delle tariffe e dei prezzi nel settore dei
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51 ottenere un’approvazione automatica delle tariffe nel rispetto di determinate condizioni (105).
In tal modo si otteneva un ulteriore allargamento delle cc.dd. zone di flessibilità rispetto al livello tariffario approvato dagli Stati interessati ad un traffico, ovvero il potere dei vettori di fissare i propri prezzi all’interno di una «forcella» allargata (106)
rispetto ai valori autorizzati dagli Stati interessati alla singola linea di traffico (107).
Era, infine, previsto che, fino al 31 dicembre 1992, per le tariffe che non rispettavano le condizioni per poter essere approvate automaticamente, restava fermo il principio della doppia approvazione (108).
Con i Regolamenti Cee nn. 2342 e 2343 del 1990, pertanto, si compiva, seppur prudentemente, un ulteriore passo verso la deregolamentazione sia per quanto attiene alle tariffe, sia alla capacità di trasporto nei traffici intracomunitari, ossia solo in relazione ad alcuni aspetti dei traffici comunitari. Restavano, infatti, zone d’ombra in cui ancora sopravvivevano antichi privilegi nazionali, come la riserva di cabotaggio, che, tuttavia, non ebbero lunga vita.
(105) Ci si riferisce alle condizioni elencate nell’Allegato II del Reg. Cee n. 2342/90, sulle
tariffe dei servizi aerei di linea, in G.U.C.E., n. L. 217 dell’11 agosto 1990, p. 1 ss.
(106) Ancor più nello specifico, l’art. 4, par. 2 lett. b) dell’atto di diritto derivato in esame,
prevedeva che: «sui servizi aerei di linea sono previste le tre seguenti zone di flessibilità: una zona tariffaria normale in classe economica compresa tra il 95% e il 105% della tariffa di riferimento; una zona a tariffa ridotta, compresa tra il 94% e l’80% della tariffa di riferimento; una zona a tariffa fortemente ridotta, compresa tra il 79% ed il 30% della tariffa di riferimento».
(107) A tal riguardo v. MUNARI F., Il diritto comunitario dei trasporti, cit., p. 174.
(108) L’art. 4, par. 5 del Regolamento 2342/90/Cee stabiliva, infatti, che: «fino al 31
dicembre 1992, le tariffe non conformi ai parr. 3 e 4 sono soggette all’approvazione di entrambi gli Stati interessati. Una tariffa si considera approvata se entro 21 giorni dalla data della sua presentazione, nessuno dei due Stati membri ha rifiutato l’approvazione».
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2.4 L’adozione del c.d. terzo pacchetto di liberalizzazione: i primi interventi