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3.5 D.l 30 sett 2003 n 269 art 47 e lavoratori non assicurati I.N.AI.L

Il principio secondo il quale non potrebbe incidere in alcun modo

l'iscrizione presso ente assicurativo diverso da inail ha trovato poi piena conferma nel d.L 30 Settembre 2003 n 269 convertito nella legge 24 Novembre 2003 n.326 che ha testualmente eliminato dal tenore originario il riferimento all'assicurazione obbligatoria gestita dall'inal.

La riforma normativa ha fatto salva dunque l'applicabilità dei benefici previdenziali da esposizione ad amianto sia ai lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa non soggetta all'assicurazione obbligatoria e malattie professionali ai sensi tu 1124 del 1965 (es personale di volo della navigazione aerea e personale vigili fuoco) sia quelli che pur svolgendo un'attività soggetta alla suddetta assicurazione siano stati assicurati presso un ente diverso dall'inail.

La normativa però non ha comunque definito il dibattito, ci si è infatti chiesto se l'introduzione normativa di tale previsione fosse da

considerarsi innovativa ovvero confermativa di un precedente regime già esistente.

Tale qualificazione è tutt'altro che puramente teorica , considerare la norma innovativa significa sostenere che in precedenza nessun tipo di tutela previdenziale fosse accordabile ai soggetti assicurati presso enti diversi e che dunque l'unica disciplina applicabile a tali lavoratori sia quella meno favorevole disposta dal d.l 30 Settembre 2003 n . 269 , con la conseguente sola possibilità di richiedere la minor rivalutazione

contributiva del 1,25% senza che tale beneficio possa essere utilizzato anche per l'anticipo del trattamento pensionistico

recepire e codificare183 quando già valevole in passato, in quanto come ampliamente sostenuto, la tesi inversa, libera da ogni interpretazione logico razionale, per la quale i lavoratori non iscritti presso inail non sarebbero legittimati a richiedere i benefici in questione, avrebbe finito per far assumere alla legge 257/92 forti vizi di costituzionalità

Prima del 2003 infatti, era già ormai chiaro quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale, ovvero che fosse doverosa un interpretazione

costituzionalmente orientata che prendesse atto della necessità

di dare un omologa tutela previdenziale a situazioni che concretamente, sul piano pratico si rivelano omogenee, libera da ingiustificate discrasie e sperequazioni di trattamento.

Ed inoltre è d'aiuto ricordare come già nel 2000 la corte abbia

sottolineato come la norma 257/1992 mirasse a concedere “ un beneficio a TUTTI lavoratori esposti all'amianto per un periodo di tempo

apprezzabile(10 anni)”184 e che quindi anche ben prima del 2003

l'articolo 13.c 8 potesse essere applicato a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, senza nessuna rilevanza dell'ente a cui fosse affidata la gestione assicurativa.

La norma dunque non innova la disciplina previgente ma precisa l'entità della disposzione, non amplia l'ambito soggettivo ma semmai chiarifica la giusta lettura interpretativa, che da tempo veniva sostenuta da parte di giurisprudenza.

Risulterebbe dunque privo di reale giustificazione giuridica il tentativo di ricondurre l'operatività della rivalutazione contributiva a quanti non fossero assicurati inail nel regime normativo previsto dalla disciplina meno favorevole.

Ragion per cui sarebbe tacciabile di incostituzionalità pure il dm 27

183 Trib Genova 10 giugno 2004 184 Corte Costituzionale 5/2000

Ottobre 2004 , per il quale una differenza di applicazione normativa sussisterebbe solo per i lavoratori iscritti all'inail, mentre l'operatività della disciplina peggiorativa e sopravvenuta sarebbe l'unica soluzione adottabile nel caso di lavoratori iscritti a gestioni assicurative diverse da inail.

Appare dunque necessario sostenere la possibilità di applicare la

disciplina di miglior favore consistente nella previsione del coefficiente del 1, 5% valido anche per l'ottenimento del prepensionamento, laddove i lavoratori non iscritti all'inail siano comunque in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa del 2003 per l'applicazione della previgente disciplina legislativa.

3.7 I lavoratori autonomi

Altra grande categoria di esclusi dalla concessione dei trattamenti previdenziali è quella dei lavoratori autonomi.

La giurisprudenza ha negato a tali lavoratori la possibilità di ottenere le maggiorazioni contributive in questionesin quanto “ le esigenze di tutela perseguite dal lavoratore non potrebbero ravvisarsi con riguardo ai lavoratori autonomi, i quali, diversamente dai lavoratori subordinati, dispongono di ogni potere di autorganizzazione e dunque non abbisognano di tutele volte a contrastare la sottoprotezione che è conseguenza

ineludibile dell'eterodirezione”185.

Secondo la giurisprudenza i destinatari delle tutele previdenziali in questione, andrebbero individuati solo ed esclusivamente nei lavoratori dipendenti perchè solo essi sono costretti a svolgere la loro attività negli ambienti e negli orari prescelti dal datore , essendo dunque impossibilitati a ricorrere a misure di protezione contro l azione nociva dell'amianto

che non siano quelle predisposte dall azienda 186.

A parere della corte dunque la mancanza di eterodirezione costituirebbe elemento sufficiente a sconfessare il rischio subito dal contatto con le fibre di amianto, senza considerare che per anni le potenzialità tossiche del materiale sono state occultate a livello generale,con il risultato che lo stesso lavoratore autonomo avrebbe ben potuto essere all'oscuro delle capacità lesive e dunque, proprio come il lavoratore subordinato, avrebbe potuto trovarsi nell'impossibilita di adottare gli idonei strumenti volti a tutelarsi dal rischio patologico.

Inoltre, per alcuni, i lavoratori autonomi, l'escludibilità di tali soggetti sarebbe conseguenza anche di una differenza terminologica, essi infatti non sarebbero qualificabili come “lavoratori”, in quanto in tale concetto potrebbero rientrare solo ed esclusivamente i soggetti classificabili “lavoratori dipendenti”187.

In materia risulta una sola sentenza quindi vi è la sensazione che si sia preferito lasciare perdere, forse conosci dell'animo di negazione adottato negli anni dalla giurisprudenza.

Se è vero quanto sopra sostenuto per i lavoratori assicurati presso enti diversi inail, e dunque che le sole condizioni necessarie per l'accesso ai benefici previdenziali siano l'esposizione qualificata e la durata della stessa, non si capisce perchè mai ciò non dovrebbe valere per quanti che se pur tramite una gestione autonoma dell'organizzazione lavorativa, risultino comunque sottoposti al rischio morbigeno.

Si vorrebbe forse sostenere che l'amianto incide solo sui lavoratori dipendenti mentre con riguardo a quelli autonomi esso non produce potenzialità lesive?

E dunque, sempre alla luce del principio di uguaglianza, non si vede

186 Cass. Sez lav. 11110 del 26 Luglio 2002; Cass.sez.lav. 13882 del 2000 e Cass.sez.lav n.5082 del 10 Aprile 2002

perchè possano essere giustificate disparità di trattamento cosi enormi ed oltrettutto inspiegabili, visto come, a parere di chi scrive, il collegamento alla mancanza di eterodirenzione risulta assai poco convincente e di scarso valore motivazionale .

inconsistente, non avente capacità tale di spiegare come mai l'amianto incida