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CAPITOLO IV: PRESCRIZIONE E DECADENZA

4.4 La domanda amministrativa necessaria

Oggetto di discussione è stata poi l'applicabilità della decadenza nel caso in cui la concessione dei benefici previdenziali fosse ricaduta sotto il regime della precedente disciplina più favorevole, visto che solo l'art. 47 d.l 30 settembre 2003, ha espressamente previsto l'onere di presentare domanda I.N.P.S,per ottenere il riconoscimento del diritto alle

maggiorazioni contributive prima della proposizione della domanda giudiziale.

Ci si è chiesti dunque, in mancanza di un esplicito riferimento da parte della disciplina previgente della necessita di adire preventivamente l'ente amministrativo, vi fosse comunque onere di proposizione di domanda amministrativa.

L'argomento è decisivo , in quanto senza l'obbligo di preventiva istanza amministrativa mai si potrà dirsi iniziato a decorrere il termine di decadenza213.

La legge 257/1992 sul punto taceva, ma oggi è ormai pacificamente riconosciuto214 che malgrado il silenzio del legislatore esso può comunque essere desunto alla luce dei principi dell'ordinamento previdenziale, che per la sua struttura rende l'istanza amministrativa condizione

indispensabile per l'effettiva fruizione del diritto al trattamento pensionistico,

Anzi tutto tale necessità discenderebbe dallo stesso art 47 dpr 639 1970215 e dai principi generali per i quali la domanda ente sarebbe condizione

213 Cass. Sez.lav 27 Febbraio 2008 n. : “ In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art 47 del dpr n639 del 1970, poiché la decadenza del termine presuppone la proposizione della domanda amministrativa, la decadenza non puo operare nelle fattispecie in cui non è necessaria la presentazione della domanda amministrativa”

214 Cass. Ord. 9416 del 29 Aprile 2014 ; Cass. Ord. 9378 29 Aprile 2014 ; Cass n 8178 del 2014

215 Il quale recita “ esauriti i ricorsi in sede amministrativa puo essere propota l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria “

necessaria ed indispensabile per la maturazione di qualsiasi diritto previdenziale.

Infatti per qualsiasi altra prestazione previdenziale di accredito figurativo dei contributi non è mai l'ente ad attivarsi d'ufficio bensi' è sempre

necessario un atto d'impulso da parte dell'interessato.

E ciò a maggior ragione nel caso di maggiorazioni contributive per gli esposti all'amianto la cui concessione richiede l'allegazione di requisiti talmente specifici216, quali l'esposizione alle fibre tossiche e la durata della stessa , per il quale è appunto previsto uno speciale provvedimento ad hoc, senza il quale tali situazioni non sarebbero altrimenti conoscibili dall'ente senza l'attivazione dell'interessato.

E quindi risulta chiaro che ogni prestazione previdenziale o assistenziale presupponga la preposizione di domanda rivolta al riconoscimento della stessa, quale presupposto indefettibile del procedimento amministrativo il quale mai potrà essere avviato d'ufficio o ex lege.

Appare dunque pienamente superato l'orientamento prospettato da alcuni217 secondo il quale al silenzio della legge del 1992 sarebbe

ricollegata l'assenza di un onere di proposizione, arrivando a sostenere “che nel regime precedente , non era prevista una domanda

amministrativa per far accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto dell'esposizione all'amianto”.

Ritenere dunque, come avanzato da alcuni, che chi ha richiesto la pensione originaria avesse con la stessa domanda, implicitamente richiesto anche il riconoscimento della contribuzione aggiuntiva per esposizione ad amianto, non configurerebbe altro che un semplice escamotage per negare le tutele previste dalla legge218.

216 Cass. Sez lav . 7934 del 2014

217 Vedi ad esempio Cass. Sez. lav 18 Novmbre 2004 n 21862; Cass.sez.lav 15 Luglio 2005 n.15008

218 Cosi l'amianto decadenza dall'azione e decadenza dal diritto per i cd benefici previdenziali di R.Riverso

Ed è altrettanto impossibile sostenere l'identità delle due domande stante l'estrema diversità dei presupposti sulla base della quale possono essere proposte, mentre per i secondi come già ampiamente sottolineato è necessaria la dimostrazione di requisiti specifici e particolari, quali l'esposizione all'amianto e la durata della stessa, mentre per il semplice trattamento pensionistico vale la regola dell'automatismo per cui vengono accreditati in ragione della semplice costituzione del rapporto lavorativo. Una volta appurata l'esigenza di una preventiva domanda amministrativa, il termine decadenziale non può ( qualora si ritenga operante) che

cominciare a decorrere avuto riguardo al procedimento amministrativo diretto al riconoscimento del beneficio alla rivalutazione contributiva stessa.

E pacifico infatti che il termine di tre anni cominci a decorrere dalla data di comunicazione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia dell'ente della decisione.

Come già sostenuto appare del tutto insostenibile individuare quale termine di decorrenza per la presentazione della domanda giudiziale relativa alle maggiorazioni contributive nella originaria domanda di erogazione del trattamento pensionistico.

Prima dell'istanza rivolta ad ottenere i benefici in questione nessun diritto alla medesimo poteva considerarsi riconosciuto e esistente.

La domanda dunque assolve un ruolo sia sotto profilo sostanziale, sulla costituzione del diritto ma anche processuale, in quanto non è consentito rivolgere domanda giudiziale prima che risulti esperito il procedimento amministrativo.

Ed infatti è stato stabilito che la preventiva domanda amministrativa costituisce un presupposto indefettibile dell'azione , la cui mancanza determina non già la mera improponibilità domanda giudiziale ma bensi, in virtù del combinato disposto art 455 e 148 disp prel219 , l'improponibilità dell'azione220.

Non sarebbe inoltre possibile sanare il vizio tramite presentazione di domanda amministrativa avente ad oggetto una prestazione diversa ,ma compatibile221.

Nessun cambiamento dunque su tale profilo avrebbe comportato la riforma dl 2003 , essendo la domanda amministrativa comunque prevista anche nel regime precedente, dovendosi inoltre ricordare come le stesse circolari amministrative inail e inps222 già prevedessero che l'interessato dovesse rivolgersi all'inps producendo certificazione inail di esposizione all'amianto.

Ad oggi appare poi pacifico che la domanda da prendere in

considerazione per il decorso del termine dacdenziale sia quella rivolta all'I.n.p.s223 per il riconoscimento dei benefici in questione, in quanto unico ente legittimato alla loro concessione, non potendosi in nessun caso caso sostenere la fungibilità di tale domanda con quella richiesta

all'inail,il cui unico intento è quello di fornire la prova dell'avvenuta

219 Cosi “I Benefici contributivi d a esposizione all'amianto” di Milena d'Oriano

220 Tra le tante Cass. Ses.lav. 5 Agosto 1994 n,7269 in Foro,it; Cass. Sez. lav. 19 Giugno 2000 n 8318; Cass. Sez. lav. N 02063 del 17 Gennaio 2014; Cass. Sez lav ; Cass. Sez. lav. 00732 del 2007

221 Cass. Sez U 5 Agosto 1994 n 7269; Cass. Sez. lav. 23 Luglio 1996 n 6615; Cass.sez .lav. 28 Novembre 2003 n. 18265;

222 Circolari Inps 304 del 95 e 129 de 94 223 Cass. Sez lav n. 17798 del 29 Aprile 2015

esposizione decennale.

In tal senso possono ricordarsi svariate sentenze224 con le quali la

giurisprudenza ha sottolineato che in tema di benefici previdenziali l' inail difetti di legittimazione passiva , in quanto soggetto estraneo al rapporto di natura previdenziale che da titolo alla proposizione della domanda in questione.