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La legge di attuazione del Protocollo sul welfare del 23 Luglio

La materia dei benefici previdenziali in tema di amianto è stata nuovamente manipolata dalla legge 24 Dicembre 2007 n. 247 di attuazione del protocollo sul welfare del 23 luglio 2007.

Il legislatore, presa coscienza del fatto che le operazioni di smantellamento e bonifica degli edifici contenenti amianto siano tutt'altro che giunte al termine e che ancora oggi molti soggetti risultano esposti alle polveri di asbesto77, ha esteso ulteriormente il raggio di applicazione della normativa più favorevole prevista dalla legge del 1992 per alcune tipologie di lavoratori che anche dopo il bando dell'amianto hanno comunque continuato a svolgere attività lavorative in presenza del materiale tossico.

La necessità di collocare in pensione anticipata quei lavoratori esposti che ancora non avessero maturato autonomamente i requisiti per il trattamento di quiescenza, ha indotto il legislatore ad un ripensamento, in antitesi

77 Anche sei in base all'art. 246 e ss D.lg 81 del 2008 le misure di protezione sono previste solo al superamento di una dispersione d amianto superiore a 100 fibre litro

all'assetto rigido dei precedenti interventi legislativi, ed ha quindi ampliato il novero dei soggetti a cui potesse essere riconosciuto il coefficiente di 1, 5, valido non solo come incremento economico del quantum ma anche e soprattutto per la maturazione anticipata del diritto a pensione.

La norma al c. 20 ha quindi previsto la possibilità di riconoscere un ulteriore periodo di esposizione all'asbesto per quei lavoratori interessati dalle

operazioni di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003, qualora non ancora collocati in pensione al momento dell'entrata in vigore 78 che abbiano presentato all'I.N.A.I.L. domanda volta al riconoscimento dell'esposizione entro il 15 Giugno 200579.

La norma il cui intento è piuttosto apprezzabile ha tuttavia un ridotto raggio operativo, in quanto circoscrive 1'applicazione dei benefici più favorevoli ai soli lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione professionale in aziende interessate dagli atti d'indirizzo emanati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Rimangono quindi esclusi dalla previsione normativa tutti gli altri lavoratori, ai quali continuerà ad applicarsi la normativa di cui art. 47 legge 326 del 2003, creando situazioni d'ingiustificata disparità sulla base della presenza o meno dell'atto ministeriale, anche se a ben vedere tali disposizioni potrebbero ben suggerire parametri generali sulla base dei quali riconoscere o meno il periodo espositivo dei soggetti non contemplati dalla norma.80

La già ristretta portata della legge è stata poi successivamente ed ulteriormente ridotta nella sua applicazione concreta tanto dal decreto attuativo tanto dalla successiva circolare I.N.A.I.L.

Il decreto interministeriale emanato dal Ministero del lavoro e della

78 1 gennaio 2008

79 Decreto attuativo 27 ottobre 2004, pubblicato in G.U 17 dicembre 2004, il termine per presentare domanda è quindi il 15/6/2005.

80 Questione amianto:contributi pensionistici e fondo in favore delle vittime, di R.Riverso, Il lavoro nella giurisprudenza n.6, 2008

previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze81 che avrebbe dovuto limitarsi a prevedere disposizioni meramente attuative di quanto previsto a livello legislativo, pose invece un'ulteriore limitazione all'efficacia operativa della norma, avendo disposto che la normativa più favorevole fosse da applicarsi limitatamente ai reparti o aree produttive per i quali i medesimi atti ne avessero riconosciuto l'esposizione fino al 1992, operando quindi una sensibile restrizione non contemplata dalla legge.

Sulla base di quanto previsto dal decreto l'I.N.A.I.L. diramò una circolare82 volta a ridurre ulteriormente l'applicazione della legge, disponendo che la normativa in questione prendesse in considerazione solo 15 reparti indicati nell'atto dei oltre 500 siti per i quali furono emessi atti indirizzo.

Una “limitazione nella limitazione” apportata da provvedimenti

amministrativi e in nessun modo richiamata dalla norma che riconosceva quali unici requisiti per l'accesso al diritto al prepensionamento,

l'esposizione decennale e la presenza di un atto ministeriale, con la sola espressa esclusione dei soggetti già pensionati.

In forza di quanto disposto tanto dalla circolare tanto dal decreto l'I.N.A.I.L molte furono le domande rigettate dall'ente certificatore83.

L'Associazione italiana esposti amianto ha dunque impugnato entrambi provvedimenti, lamentando come l'introduzione da parte di essi di limitazioni non richiamate dalla fonte legislativa, avrebbe modificato sostanzialmente il portato della disposizione normativa.

Il T.a.r. della regione Lazio84 riconoscendo la natura regolamentare degli atti

81 Decreto 12 marzo 2008. 82 N .60002 del 19 maggio 2008.

83 Ma non tutte, emblematico il caso del Larderello, sito non preso in considerazione dalla circolare i.n.a.i.l, e in virtù di ciò gran parte dell domande dei lavoratori sono state rifiutate, tutte tranne due che invece sono state rinconosciute dall'ente.

impugnati ha sottolineato come, non sia dato alla fonte secondaria di modificare e circoscrivere una norma avente rango primario, e ha dunque annullato parzialmente entrambi gli atti in quanto in contrasto con il principio generale di gerarchia delle fonti.

Giova tuttavia ricordare che tale sentenza è stata cassata85, anche se per ragioni meramente processuali.

1.8 La legge 190/2014

Il legislatore è nuovamente intervenuto nella materia con la legge 23

Dicembre 2014 n. 190, con la quale è stata ulteriormente ampliata la platea dei soggetti ammessi al godimento dei benefici più favorevoli riconosciuti dalla legge 257/92.

L''intervento, in linea con il precedente assetto legislativo, prendendo atto del fatto che di amianto si continua e si continuerà a morire, risponde alla necessità di garantire maggiori tutele previdenziali a quei lavoratori che abbiano per anni lavorato in presenza delle polveri di asbesto e che in virtù di ciò meritino un periodo di riposo anticipato in vista di una probabile riduzione delle aspettativa di vita .

Il comma 115 art.1 legge 190/2014 estende dunque a determinate categorie di lavoratori la precedente e più favorevole disciplina, permettendo quindi l'accesso anticipato a pensione degli ex esposti all'amianto che tuttora non abbiano maturato autonomamente i requisiti anagrafico-contributivi necessari al trattamento di quiescenza.

Ed è cosi che la disposizione opera un ampliamento del raggio operativo della normativa più favorevole, garantendo l'applicazione del maggior

coefficiente di 1, 5 e soprattutto la possibilità di anticipare la data di pensionamento.

L'estensione operata dalla norma è comunque alquanto limitata, applicabile solo in presenza di determinati requisiti .

Un primo criterio per il perfezionamento della fattispecie richiamata dalla norma è la presenza di una sentenza passata in giudicato che accertando l'esposizione professionale e decennale all'amianto riconosca il diritto all'applicazione della maggiorazione contributiva prevista dall'art 47 legge 326/2003, in virù di una domanda presentata successivamente il 2 ottobre 2003.

La norma riconosce quindi la possibilità di“convertire” la disciplina meno conveniente, applicata sulla base di una decisione giudiziale, nella più favorevole normativa prevista dalla legge del 92, permettendo un

riconoscimento ex post dei benefici in melius da essa previsti, secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione fu realizzata.

La possibilità di una“ conversione” in questo senso rimane tuttavia circoscritta ai soli lavoratori di aziende che abbiano collocato tutti dipendenti in mobilità, e che entro la data del 30 giugno 201586 abbiano proposto domanda in tal senso .

Inoltre come si legge dal testo normativo, e come avvallato dall'I.N.P.S87, si dovrebbe necessariamente trattare di lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, anche se tale interpretazione potrebbe ben essere tacciabile di incostituzionalità, vista l'ingiustificata condizione di

diseuguglianza che potrebbe venirsi a creare.

La norma interviene inoltre salvaguardando la situazione previdenziale di quei lavoratori che seppur in possesso dei requisiti necessari per il

collocamento in pensione alla luce della normativa in materia di

amianto,non avessero raggiunto i diversi parametri prescritti dalla riforma

86 Termine prorogato al 31 Dicembre 2016. 87 Circolare 21 gennaio 2015

pensionistica posta in essere dall'art. 24 legge 201 del 2011 c.d. “Decreto salva Italia, impossibilitati dunque ad accedere al trattamento pensionistico. Il comma 117 ha previsto, che in deroga a quanto previsto dalla riforma Fornero, fosse salva la previgente disciplina pensionistica per i lavoratori del settore amiantifero, ma solo nel caso questi fossero in possesso di determinati requisiti.

Ebbene il legislatore ha previsto la possibilità di applicare la precedente disciplina previdenziale, non per tutti i lavoratori comunque esposti alle polveri, ma limitatamente agli ex occupati in imprese che abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica, che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa di provenienza, il cui sito sia interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, e che risultino affetti da una patologia asbesto- correlata .

La legge di stabilità 2016 è nuovamente intervenuta ampliando i termini della legge di stabilità 201588, con i commi da 274 a 279 sono state infatti introdotte nuove disposizioni di favore per gli esposti all'amianto.

Viene anzitutto previsto un ulteriore termine per la maturazione dei

requisiti anagrafico-contributivi utili all'applicazione dell'art.1 c.117 legge 190/2014 che viene esteso dall'anno 2015, agli anni negli anni 2016- 2017-201889.

Il comma 275 amplia il raggio di azione delle disposizioni sopra

richiamante prevedendo che esse siano da applicarsi anche ai lavoratori, che conseguentemente alla cessazione del rapporto di lavoro

siano“approdati” ad una gestione previdenziale diversa da quella I.N.P.S ,che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015-2016.

La Legge prevede inoltre l'istituzione di un fondo finalizzato

88 Legge 28 Dicembre 2015, n. 208. 89 Art 1.c 274 Legge 208/2015

all'accompagnamento alla quiescenza entro il 2018 dei lavoratori

richiamati dal c. 117 che non maturino i requisiti pensionistici previsti da tale disposizione90.

Infine viene posticipato al 31 Dicembre 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda per riconoscimento dei benefici previdenziali di cui art. 1 c 115 legge 190/2014.