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Principi costituzionali e perdita definitiva del diritto

230 Cass. SS.UU 28 gennaio 1986 n 4813 231 Cass.sez civ 1991 n. 11494

La tesi che sostiene la versione tombale della decadenza e dunque degli effetti totalmente estintivi della stessa, con la conseguente perdita

definitiva del diritto a pensione deve pero necessariamente scontrarsi con i principi derivanti dalla costituzione stessa.

E' infatti la costituzione a prevedere che un diritto costituzionale non si possa perdere per sempre, visto che come è ormai noto il diritto al

trattamento pensionistico è ritenuto diritto costituzionalmente garantito, indisponibile , imprescrittibile e non assoggettabile a termine di

decadenza, essendo assoggettabili a prescrizione e decadenza i soli ratei pregressi233.

La Cassazione ha infatti da sempre sostenuto234 che la rivalutazione contributiva fosse un beneficio trovasse suo fondamento diretto nell'art 38 della costituzione, costituendo la “ trasposizione sul terreno della

solidarietà sociale”235 di due principi costituzionali fondamentali, il principio di uguaglianza ex art 3 Cost e quello di tutela della salute ex art 38, da cui quale ulteriore corollario avente natura costituzionale discende il principio che a parità di rischio occorra assicurare un'identica stessa tutela.

E dunque come è possibile che al riconoscimento di un diritto costituzionale non si accordi un esatta tutela ?

Ulteriore argomentazione adottata dalla cassazione per continuare a sostenere la possibilità di far discendere gli effetti tombali della

decadenza, è “che la protezione costituzionale del diritto a pensione non s estenderebbe a tutte le singole azioni relative alla contribuzione della posizione contributiva236”.

Dunque la previsione di una decadenza tombale, che è di per se non

233 10955 del 2002 e sez unite 9219 del 2010 234 4913 del 2001

235 Corte Cost 206 del 1974 236 Ord. 3 Febbraio 2012 n 1629

applicabile in quanto non prevista dall'ordinamento, non sarebbe in contrasto con quanto disposto alla costituzione in quanto la copertura costituzionale si limiterebbe ad operare solo ed esclusivamente con riferimento al solo diritto a pensione

Per alcuni, infatti, art 6 del dl n 103 1991 riguarderebbe solamente la disciplina del diritto a pensione per sua natura imprescrittibile

inestinguibile e non sottoponibile a decadenza, mentre diversa sarebbe l'ipotesiin cui non si discuta del diritto a pensione ma del riconoscimento dell'accredito figurativo dei contributi amiato.

Tale tesi però cozza con quanto sostenuto da gran parte della

giurisprudenza che qualifica il diritto alla rivalutazione contributiva quale diritto autonomo.

E dunque come si può sostenere che un diritto autonomo e previdenziale sia tuttavia insuscettibile di trovare copertura costituzionale?

Altra considerazione prospettata e che “la soggezione del relativo diritto alla decadenza dall'azione giudiziaria comporta unicamente la non applicazione del più favorevole sistema di calcolo delle contribuzione versata nel periodo esposizione amianto e non certo la perdita del dirittto a pensione , che solo andrà calcolata in base all'anzianità contributiva maturata secondo ordinari criteri” 237.

Qui dunque il diritto al beneficio è configurato addirittura come

semplicemente funzionale calcolo del quantum dell'originario trattamento pensionistico, tra l'altro mancando di considerare che la normativa

237 Cass. Sez. lav.14 Agosto 2012 n. 14471; Cass. Sez. lav. 28 Maggio 2013 n.13265; Cass. 17 Gennaio 2014 n. 950 ; Cass, 2 Aprile 2014 n 7728; Cass. 13 Agosto 2014 n 17941; Cass. 4 Febbraio 2015 n.1999

prevede non solo le maggiorazioni contributive bensì l'accesso in pensione anticipato, e dunque non l argomento frana.

Altri hanno poi ricollegato la violazione di un principio costituzionale per ragioni economiche238,“tutelare la certezza delle determinazioni

concernenti erogazioni di spesa pubblica sui bilanci pubblici tale funzione verrebbe sicuramente frustrata ove si ritenesse che la semplice

riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatesi239

Ma veramente può sostenersi che nel bilanciamento d 'interessi un diritto costituzionale possa essere pregiudicato alla luce della salvaguardia di un diritto economico

Ed è cosi che al novero delle cd “creazioni giurisprudenziali” in materia di maggiorazioni contributive l'per asbesto si aggiunge anche la specifica decadenza totalmente estintiva del diritto al ricoscimento delle

maggiorazioni contributive da amianto

4.6La prescrizione

Secondo parte della giurisprudenza, per le ragioni sopra esposte in tema di decadenza, il diritto alla rivalutazione contributiva per amianto sarebbe soggetto a termine di prescrizione.

Per alcuni infatti, la tutela costituzionale garantita dall'art 38 Cost non si estenderebbe anche al diritto in questione, ben potendo perciò essere prevista una perdita definitiva dello stesso, senza che possa essere

238 Cass. 21 Dicembre 2009 n 26901) 239 Cass. 21 Dicembre 2009 n 26901)

invocabile qualsivoglia violazione costituzionale.

Non si tratterebbe “di una prestazione previdenziale a se stante ovvero della pretesa di un esatto adempimento di prestazione previdenziale ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un fatto in base al quale viene ad essere determinato in via meramente consequenziale il contenuto del diritto a pensione e che dunque non si sarebbe istituita un autonoma prestazione previdenziale ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per determinazione della pensione”240

Secondo tale giurisprudenza in tale caso la prescrizione potrebbe operare in materia di rivalutazione contributiva, non incidendo sul diritto alla pensione ma sulle sole ed eventuali maggiorazioni241 .

La protezione costituzionale non si estenderebbe dunque a tutte le singole azioni relative alla costituzione della prestazione contributiva 242 e dunque nemmeno al diritto alla rivalutazione contributiva per amianto.

La qualificazione quale semplice strumento di maggiorazione dei ratei di pensione , appare decisamente contradditoria con quanto sostenuto in svariate sentenze che definiscono tale diritto come prestazione autonoma. Ed inoltre si sottolinea come per ancora una volta si manchi di

considerare che i benefici previdenziali in questione non raffigurano soltato uno strumento di incremento del quantum pensionistico ma anche un mezzo per l'accesso anticipato a pensione, che potrebbe

irremidiabilmente e definitivamente essere perso per sempre.

Il ragionamento di chi vorrebbe negare l'imprescrittibilità del diritto si rivela altro che un sofisma posto in essere dalla giurisprudenza per privare gli esposti all'amianto di benefici che, spesso si dimentica , sono concessi espressamente dalla legge.

L'ennesimo tentativo di scavalcare, in barba al principio di legalità, una

240 Corte Costituzionale n. 376 del 2008) 241 Corte Costituzionale n 71 del 2010 242 Corte Cass n.. 7138 e n.12052 del 2011

legge che anche se per molti è stata considerata , a quanto pare, troppo generosa ed indulgente è chiara nei suoi presupposti.

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