• Non ci sono risultati.

I lavoratori già pensionati alla data dell'entrata in vigore della legge 257/

CAPITOLO III : I SOGGETI DESTINATARI DEI BENEFICI PREVIDENZIALI PER L'ESPOSIZIONE

3.1 I lavoratori già pensionati alla data dell'entrata in vigore della legge 257/

Altra questione interpretativa che negli anni ha suscitato forti dubbi è stato l 'aver negato, ai soggetti già pensionati alla data dell'entrata in vigore della legge 257/1992, le maggiorazioni contributive previste per gli esposti all'amianto sulla base di una ricostruzione giurisprudenziale, che partendo dalla “presunta” intenzione del legislatore, ha riconosciuto l'esistenza di un'ulteriore e non codificato requisito necessario alla maturazione della fattispecie prevista dall'art. 13 c. 8 : l'attualità della prestazione professionale al momento dell'entrata in vigore della norma di dismissione dell'amianto.

L'ambito applicativo della norma è stato quindi nuovamente circoscritto ad opera di uno sbarramento non legislativamente previsto ma che la Cassazione153 ha riconosciuto esistente attraverso il ricorso ad un ragionamento logico costruito sulla volontà della legge , con la considerazione che il legislatore “ avrebbe voluto dire cose diverse rispetto a quelle che invece ha detto154”.

La tesi ha finito per costituire un orientamento consolidato e pressochè unanime della giurisprudenza di legittimità155 , che arrivando ad

153 Cass. 7 Luglio 1998 n.66508

154 “Amianto: una questione quasi definita” di Miscione.M in Dir. Prat.lav, 2004 n.30 pag. 2003

155 Tra le tante Cass. 7 Luglio 1998 n. 6620, in DL , 1999, II, 55; Cass. Sez. un. , 1 Aprile 1999 n. 207; Cass. 10 Agosto 2000 n. 10577, in LG, 2001, 81 ; Cass. 19 Aprile 2001 n. 5764, in LG, 2001,988 ;

esasperare l'interpretazione logica a discapito del più semplice e chiaro dato letterale, ha ritenuto l'esclusione dei pensionati ante 92 quale

conseguenza naturale della supposta ratio della norma, individuata nella finalità di offrire ai lavoratori impiegati nel settore amantifero un solido strumento di tutela previdenziale che potesse ovviare alle conseguenze negative che la dismissione dell'amianto avrebbe comportato sul piano occupazionale, raffigurando dunque uno strumento di incentivo all'esodo. Ed in tale ottica se la norma ha quale unico obiettivo quello di costituire una specie di ammortizzatore sociale, che favorisca l'uscita dal mercato di quei lavoratori che in vista del divieto di utilizzo dell'amianto abbiano perso il proprio lavoro, è giocoforza sostenere che debbano ritenersi esclusi dall'applicazione della legge i soggetti che già ne risultassero fuori, perchè già destinatari di un trattamento pensionistico, e dunque non sussisterebbe per essi la necessità di operare una ricollocazione

lavorativa.

Tale ragionamento, errato nei suoi presupposti iniziali, finisce per franare di fronte a quanto oggi pacificamente sostenuto da gran parte della

giurisprudenza156 , la quale individua la funzione principale della norma nell'esigenza di garantire una sorta di ristoro ai lavoratori dell'amianto per il rischio, se non certo quantomeno probabile, di contrarre patologia asbesto correlata, perchè comunque il lavoratore vivrà sempre nella paura di una malattia, che se ancora non c'è, presumibilmente in futuro ci sarà .

Ed infatti la ragion d'essere dei benefici previdenziali per l'asbesto per gli esposti sani sarebbe collocabile in un ottica compensativa- risarcitoria, la legge infatti avrebbe inteso aumentare o comunque anticipare il

trattamento pensionistico nella presunzione che, comunque, a causa

156 Tra le tante Pret. Firenze 17/11/99, in Riv. Crit. Lav 2000, 529; Pret. Milano 6/7/99 ; Trib.Milano 12/12/98, in Riv. Crit. Lav 1999, 746; Cass. sez. lav. 4913 /2001; e Cort.Cost 127 /2002 e Cort.Cost. 5/2000 .

dell'esposizione all'amianto l'aspettativa di vita sarà minore e dunque sarà inferiore il trattamento pensionistico da corrispondere.157.

Inoltre se il fine ultimo della legge fosse la mera ricollocabilità dei lavoratori non si capisce quali ragioni potrebbero giustificare l'adozione di una disciplina ad hoc per gli esposti all'amianto, visto come un esposto sano avrebbe le stesse difficoltà di collocazione sul mercato del lavoro di un qualunque altro lavoratore impiegato in altro settore, per i quali

risultano invece applicabili le misure a sostegno dell'occupazione previste a livello generale dall'ordinamento .

Ebbene in tale ottica quale sarebbe la ragione per disporre specifici e diversi strumenti di tutela previdenziale per gli esposti all'amianto se non quella di compensare un rischio subito e una probabile futura patologia? Ed ancora, anche qualora fosse ipotizzabile un iniziale e originaria propensione della norma a raffigurare uno strumento d'incentivo

all'esodo158, la ratio compensativo risarcitoria della stessa sarebbe altresì confermata dall'evoluzione normativa in materia, visto come la legge del 2003, eliminando ogni possibilità di fruire del pensionamento anticipato avrebbe sancito definitivamente la natura indennitaria dei benefici in esame, escludendo dunque ogni possibilità di raffigurarli quale strumento di incentivo all'esodo.

La tesi inoltre risulta ancora più contraddittoria e irrazionale alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge di conversione159 del d.l 169/93, la quale attraverso la soppressione della parola dipendenti ovvero l'eliminazione della locuzione “ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche” dall'originaria formulazione del testo normativo, che avrebbero far potuto far pensare a lavoratori ancora in servizio, avrebbe in maniera piuttosto chiara e lampante esteso l'applicabilità della

157 “ Amianto: una questione quasi definita” di M. Miscione in dir. Prat lav. 2004

158Che potrebbe esse smentibile alla luce di quanto già affermato nei lavori preparatori della legge

disposizione in oggetto, a tutti i lavoratori esposti per un periodo

decennale all'asbesto, senza che ne potesse in nessun modo rilevare ne il settore di provenienza, ne tantomeno l'attualità della prestazione

lavorativa alla data del 28 Aprile 1992160.

Malgrado gli interventi sopra descritti, la Corte Costituzionale161 ha ritenuto comunque una sostanziale parificazione tra quanto

originariamente disposto dalla norma e quanto previsto nel testo finale, come se le modifiche non fossero state nemmeno apposte, vanificando dunque l'opera del legislatore e svuotando di significato la portata effettiva del suo intervento manipolativo.

La giurisprudenza avendo negato l'accesso ai benefici previdenziali ai pensionati ante 92, alla luce di una normativa che prevede letteralmente l'applicabilità a tutti i “lavoratori”, senza distinzioni soggettive, ritenendo necessario per assumere tale qualifica l'attualità della prestazione, ha dunque annoverato i pensionati tra i “non lavoratori”, tralasciando però di considerare che proprio l 'art 38 della costituzione in materia di

prestazioni pensionistiche utilizzi proprio il termine “lavoratori”162. E malgrado ciò, i trattamenti previdenziali per l'esposizione all'amianto sono stati negati ai pensionati ante 92 titolari di pensione i anzianita o vecchia ovvero inabilità163, mentre è stata qualificato come lavoratore chi fosse nel 1992in attualità di servizio ,anche chi si fosse trovato in stato di disoccupazione temporanea164, ovvero chi abbia conseguito il trattamento pensionistico ante 92165.

Sarebbe forse sufficiente riflettere su quest'ultimo dato per ammettere l'applicabilità della norma ai pensionati, la norma non richiederebbe ,

160 Data di entrata in vigore legge 257/1992 161 C.Cost 31 ottobre 2002 n.434

162 Cosi come evidenziato da M. Miscione in “Gli esposti sani all'amianto ed i benefici previdenziali” in Dir. Rel.ind., 2008, n I.

163 Se inabilità 100%

164 Cass. 3 Febbraio 2004 n. 2849 165 Cass. 17 Gennaio 2005 n.757

l'attualità della prestazione ,si applica dunque pacificamente sia ci ha momento dell'entrata in vigore ha cambiato settore d'impiego sia che fosse disoccupato o licenziato166.

E dunque appare in tutta la sua fragilità una tesi che oltre che essere priva di reali e solide giustificazioni ha come conseguenza il crearsi di una serie di assurde sperequazioni, soprattutto alla luce di quanto sottolineato dalla Cassazione167, secondo la quale il legislatore, prevedendo la

fruibilità delle maggiorazioni contributive “ai lavoratori” abbia volutamente “ voluto evitare ogni selezione soggettiva ,e attribuire, piuttosto, centralità all'avvenuta ultradecennale esposizione del

lavoratore all'azione morbigena... senza che rilevi la circostanza della già avvenuta cessazione dell'esposizione alla data di entrata in vigore della legge 257/1992, come pure quella che il richiedente non abbia subito contraccolpi sul piano occupazionale”.

Ebbene l'esclusione dei pensionati ante 92 appare dunque priva di

giustificazioni plausibili e razionali soprattutto se si pensa che tali soggetti proprio in virtù della collocazione in pensione abbiano prestato la propria prestazione in un epoca remota ove l'inesistenza di conoscenze diffuse tra i lavoratori e la mancata adozione di specifiche misure protettive con ogni probabilità abbiano reso l'esposizione ancor più rischiosa.

Se dunque come è stato accertato la finalità della norma di offrire a tutti esposti, ingiustificata appare l'esclusione di tali oggetti che a maggior ragione avrebbero dovuto percepire perlomeno la maggiorazione contributiva in oggetto.

Rimane dunque la sensazione che vi sa stato e vi continui ad essere un assurdo accanimento contro gli ex esposti all'amianto, una ricerca esasperata di mezzi attraverso i quali negare i benefici disposti dalla

166 “Il rischio amianto: ruolo della giurisprudenza ed ultime novità” di R. Riverso in Il lav. Giur, 2009 n.2

legge, come se essere stato esposto all'asbesto senza però non aver ancor contratto una patologia fosse non già un pericolo ma una colpa,e i

benefici previdenziali non un diritto ma un privilegio per pochi fortunati.