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CAPITOLO IV: PRESCRIZIONE E DECADENZA

4.3 Prestazioni riconosciute solo in parte

Altro argomento prospettato per sostenere l'applicabilità della decadenza triennale è stata la previsione contenuta nell'art. 38 del Dl 6 Luglio 2011 n.98 convertito in Legge 15 Luglio 2011 n.111.

La norma modificando l'articolo 47. ,aggiunge il 6 comma prevede l'applicabilità delle decadenza triennale anche ai casi di azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o pagamento i accessori201.

Parte della giurisprudenza202 ha non solo riconosciuto l'operatività di tale norma anche nel caso di benefici contributivi da amianto ma ha sostenuto che tale normativa non fosse affatto innovativa ed anzi, che da sempre, ben prima del 2011, l'adeguamento per amianto fosse soggetto a decadenza ex 47, decorrente dalla data di liquidazione della pensione.

Ma può dirsi dunque veramente applicabile l'articolo 47 comma 6 anche ai benefici contributivi da esposizione da amianto?

Anche qualora si ammettesse che le maggiorazioni contributive in questione possano rientrare nella disciplina prevista dalla norma del 2011, bisogna comunque scontrasi con il dato temprale, sicuro è infatti che la legge in questione, non sia in nessun modo applicabile nel caso in cui i fatti di cui si discute siano anteriori alla data di entrata in vigore della stessa, essendo stata infatti sancita l'illegittimità costituzionale203

201“le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito .In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale delle prestazioni ovvero del pagamento della sorte”.

202 Tribunale di Chieti 1157 del 2011 203 Corte Costituzionale 2 Aprile 2014 n.69

della normativa nella parte dove la medesima prevedeva la possibilità di applicazione retroattiva .

E dunque se si volesse ammettere che le rivalutazione in oggetto rientrino nel raggio d'azione delL'art. 47 c6 sarebbe quantomeno necessario che il trattamento pensionistico abbia avuto riconoscimento parziale a a partire dalla data del 6 Luglio 2011.

E non solo, per assicurare rispetto dei principi generali dell'ordinamento è dunque garantire il concreto ossequio del principio di irretroattività è necessario considerare l'esistenza dei c.d. diritti quesiti, tutelando quindi non solo quei diritti maturati e già riconosciuti ma anche quelli la cui fattispecie acquisitiva si sia già realizzata, ancorchè non ancora concretamente fruita. 204

E dunque sempre alla luce del principio di irretroattività , se si vuol ricomprendere nell'ambito operativo anche i trattamenti previdenziali in questione occorrerò prendere a riferimento quale data di effettività delle previsioni introdotte dalla disposizione legislativa del 2011 almeno il 6 Luglio del 2014,.

Una volta rispettato l'ambito temporale però occorre capire quali siano le prestazioni che concretamente possono dirsi “prestazioni riconosciute solo in parte” e dunque occorrerà definire l'ambito soggettivo della norma 111/2011.

Come sostenuto dalla Corte,la decadenza non può mai trovare

applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione

previdenziale in sé considerata ma solo l adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in precedenza in importo inferiore a quello dovuto come “avviene nei casi in cui l'istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia

204“Decadenza dall'azione e la decadenza dal diritto per i c.d benefici previdenziali amiant” Di R.Riverso -Scuola Supriore della Magistratura

sconosciuto una componete205

Lo stesso Inps206 riconosce che le maggiorazioni contributive per amianto rientrino nell'applicazione dell'art 47 come modificato dalla legge del 2011 ma solo con decorrenza 6 Luglio 2011,ma tale decadenza potrà applicarsi soltanto laddove la relativa domanda, volta al riconoscimento del diritto in questione, risultava già presentata alla data di liquidazione della pensione.

A parere dell'ente infatti la prestazione è riconosciuta in modo parziale qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni che incidano sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico che però fossero presenti al momento della pensione e dunque noti all'istituto all'atto dell'emissione del provvedimento di prima liquidazione.

Dunque la sottoponibilità a decadenza riferita all'inquadramento delle rivalutazioni contributive quali prestazioni previdenziali parziali, potrà considerarsi corretta, solo qualora siano presenti nella domanda

originaria tutti gli elementi utili allo scopo ma non presi in considerazione dall'ente, mentre nel caso in cui dopo il provvedimento di prima

liquidazione, si verifichino fatti sopravvenuti sia relativi all'introduzione di nuove disposizioni legislative, sia a fatti diversi che comportino una maggiorazione della posizione contributiva del pensionato, relativamente a periodi contributivi anteriori alla liquidazione della prestazione

pensionistica, non potrà ritener in nessun caso applicabile il regime previsto dalla norma 2011 e dunque mai potrà parlarsi di estinzione del diritto per decadenza.

205 Cass. Sez uu n 12720 del 29 Maggio 2009 206 Circolare Inps 95/2014

È dunque lo stesso ente previdenziale a riconoscere che nel caso non si tratti di riesame del provvedimento di prima liquidazione e dunque la prestazione sia divenuta parziale per fatti sopravvenuti, non portati in precedenza a conoscenza dell'ente, la domanda volta al riconoscimento di tali maggiorazioni può essere “presentata senza limiti di tempo” e che dunque essa non soggiace ad “alcun termine di decadenza bensì al limite della prescrizione quinquennale relativamente al riconoscimento dei ratei pregressi”.

Dalla constatazione che le maggiorazioni contributive da esposizione ad amianto rientrino nell'ambito operativo della decadenza prevista

dall'articolo 47 comma 6, solo laddove la domanda di accertamento contributivo sia stata proposta antecedentemente o simultaneamente alla richiesta di liquidazione del trattamento pensionistico originario deve per logica inversa, dover discendere necessariamente il principio per il quale in tutte le altre ipotesi la domanda non sia assoggettabile ad alcun termine di decadenza.