Capitolo IV. Il passo indietro della U.S Supreme Court:
2. Kiobel v Royal Dutch Petroleum Co.: la presumption against
2.1. DaimlerChrysler AG v Bauman: l‘atto finale della tutela contro le
Prima di passare ad analizzare gli effetti della sentenza Kiobel sulla tutela offerta dall‟ATCA, un cenno merita il controverso punto riguardante la perseguibilità delle multinazionali.
Come abbiamo visto, la Corte Suprema americana ha lasciato dubbi a riguardo, sia nella sua opera di razionalizzazione attuata grazie al caso Sosa sia, da ultimo, nella vicenda Kiobel, nella quale ha preferito concentrare le sue riflessioni sull‟applicazione fuori dai confini nazionali dell‟ATCA, tralasciando la domanda attorea posta al riguardo.
Ciò, si ricorda, non ha comunque reso meno importante la giurisprudenza del caso appena citato sulla questione delle multinazionali, in quanto la corte del Secondo Circuito, ne ha espressamente vietato la punibilità affiancandosi così alla prassi adottata dai tribunali internazionali.
L‟occasione per un intervento diretto della Corte Suprema, tuttavia, non si fa attendere troppo, manifestandosi l‟anno successivo con il caso DaimlerChrysler AG. v. Bauman (2014).
Nello specifico, viene lamentata la violazione dei diritti umani perpetrata ai danni della popolazione argentina ad opera della DaimlerChrysler per mezzo della sua affiliata Mercedes-Benz Argentina.
La suddetta è accusata di aver aiutato il governo argentino durante gli anni della cd. Guerra Sporca154 attraverso rapimenti, uccisioni e altri trattamenti inumani e degradanti avverso la popolazione.
154
La Guerra Sporca è il periodo di repressione che segue al colpo di stato attuato dalle forze militari argentine, ai danni della presidentessa Isabel Peròn, nel 1976 e protrattosi fino al 1983.
La repressione, rivolta soprattutto contro gli attivisti di sinistra e i peronisti , portò alla sospensione di tutti i diritti e le libertà civili.
Tra le azioni maggiori perpetrate dai militari, vi sono i rapimenti e il sequestro di persone considerate ostili al regime, le quali venivano condotte in luoghi segreti
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L‟instaurazione della causa segue della teoria vicarious liability155
; detta teoria, tipica dei sistemi di common law, afferma la
responsabilità del superiore per gli atti compiuti da un suo sottoposto o, in senso più ampio, la responsabilità di un soggetto terzo che eserciti sulla parte agente un diritto o un dovere di controllo156. In base a quanto detto, gli attori hanno deciso di adire la corte distrettuale in California: la competenza giurisdizionale del foro, a parere degli attori, si avrebbe perché proprio in California la Daimler AG tedesca (ossia, la casa madre) ha, attraverso la filiale Mercedes- Benz USA (MBUSA), il più grande centro di esportazione in America e sarebbe, perciò, possibile ricollegarvi l‟operato della Mercedes-Benz Argentina.
Quindi, stando alla domanda attorea, il giudice californiano avrebbe potuto esercitare la sua giurisdizione sull‟azienda tedesca proprio in base al forte collegamento che quest‟ultima ha sul territorio di sua competenza.
A rafforzare la posizione degli attori vi è, inoltre, anche una
precedente giurisprudenza della stessa Corte Suprema, pronunciata nella controversia Goodyear Dunlop Tires Operation, SA v. Brown del 2011157.
facendone perdere completamente le tracce; si tratta del cd. fenomeno dei desaparecidos.
155
Linda J. Silberman, Daimler AG v. Bauman: A New Era For Judicial Jurisdiction In The United States, in Yearbook of Private International Law, 2014/2015, Vol. 16, p. 222.
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Vicarious Liability: “Liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two parties. Under common law, a member of a conspiracy can be held vicariously liable for the crimes of his co- conspirators if the crimes committed by the co-conspirators were foreseeable and if they were committed with the intent of furthering the objective of the
conspiracy.” in (www.lawcornell.edu).
157La causa ha ad oggetto un incidente stradale avvenuto in Francia in cui hanno
perso la vita due ragazzi originari del North Carolina. Viene accusata la Goodyear USA e la sua filiale Goodyear Turkey, accusata di aver prodotto la ruota difettosa che ha provocato lo sbandamento del bus; il foro scelto è quello di nascita delle due vittime. La corte nega la competenza del foro stabilito dagli attori.
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La questione che si è presenta alla Corte è quella di stabilire ove sia possibile, per le corti statunitensi, esercitare la propria giurisdizione su filiali estere delle multinazionali americane che vengano citate per fatti commessi al di fuori dei confini nazionali.
Nel suo parere, si è espressa in favore di un criterio fondato
sull‟esistenza di un insediamento continuo e sistematico dell‟impresa nello stato ospitante, tale da permettere di regolare i rapporti tra loro come se fosse quest‟ultimo lo stato di appartenenza: “A court may
assert general jurisdiction over foreign (sister-state or foreign- country) corporations to hear any and all claims against them when their affiliations with the state are so ‗continuos and systematic‘ as to render them essentially at home in the forum State ”( 131 S.Ct.
2846,2)158.
La Corte ha mancato, tuttavia, di definire con precisione lo standard „continuos and systematic‟ ed i segnali che permettono di considerare un‟impresa “a casa” anche su territorio straniero.
In ogni caso, rifacendosi ai due criteri e considerando l‟attività svolta dalla MBUSA idonea ad integrarli, la corte del Nono Circuito in
Daimler ha deciso di accordare la richiesta degli attori, e cioè ha
confermato la competenza del giudice californiano159.
Sennonché, pochi mesi dopo, la Corte Suprema è intervenuta ribaltando quanto stabilito.
Riprendendo quanto statuito in Goodyear, la Corte, nell‟opinione redatta dal giudice Ginsburg, ha definito la portata dell‟espressione „essentially at home‟ asserendo che una multinazionale può essere sottoposta alla giurisdizione del foro dello stato ospitante quando in
158
Thiago Ampara, Alexandra Horvathova, Catch me if you can:Post-Daimler Transnational Litigation, in Queen Mary Law Journal, 2015, Vol. 6, pp. 10-11.
159
Si noti che la corte distrettuale, al contrario, ha accettato la richiesta di dismissal avanzata dalla Daimler basandosi sia sul fatto che le attività svolte direttamente dalla casa madre tedesca in California si sono rivelate insufficienti a determinare su questa una giurisdizione generale sia in quanto la MBUSA è considerata
un‟azienda indipendente rispetto alla Daimler e, quindi, non ricollegabile a quest‟ultima per mezzo della teoria della vicarious liability .
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questo si possa identificare il luogo della costituzione dell‟impresa e la sede principale dei suoi affari: “With respect to a corporation, the
place of incorporation and principal place of business are ‗paradigm bases for general jurisdiction‘. Those affiliations have the virtue of being unique -that is, each ordinarily indicates only one place- as well as easily ascertainable.‖ (134 S. Ct. 746,760)160
.
Come vediamo, la Corte Suprema non si è solamente limitata a specificare i canoni di giurisdizione già precedentemente affermati ma è andata oltre, richiedendo espressamente la presenza di detti elementi affinché un‟impresa possa essere perseguibile in base alla legge del foro; il superamento del più semplice criterio „continuos
and systematic‟ menoma sensibilmente la tutela offerta fino a questo
momento.
Quanto detto è riscontrabile ulteriormente nel fatto che tali criteri non vanno analizzati limitatamente ad uno specifico ambito territoriale, bensì alla luce delle operazioni commerciali svolte dall‟impresa, sia a livello nazionale sia a livello mondiale, e soprattutto tale ultimo aspetto rende particolarmente difficile poter individuare un unico stato a cui attribuire l‟esercizio della
giurisdizione161.
Per cercare di ridurre la portata del limite posto alla giurisdizione e non privare gli individui della tutela offerta dai fori statunitensi, interviene una nota al parere la quale permette in circostanze
eccezionali, ossia quando la controversia è di natura particolarmente grave, che l‟impresa possa essere perseguibile a prescindere dalla
160
Linda J. Silberman, Daimler AG v. Bauman: A New Era For Judicial Jurisdiction In The United States, cit., p.224. Quindi, pur riconoscendo la Corte l‟importanza dell‟attività svolta da MBUSA in California, questa non è comunque ritenuta sufficiente a fondare la giurisdizione, perchè da ricomprendere nel progetto di commercio globale attuato dall‟impresa in cui non svolge un ruolo preminente.
161 Linda J. Silberman, op. cit., p. 226. È questo, per altro,uno dei motivi principali
dell‟opinione espressa, in contrasto con la maggioranza, dal giudice Sotomayor per la quale, tuttavia, la decisione finale di non ammettere la giurisdizione per il caso è comunque corretta, tenendo conto del fatto che le parti sono di nazionalità straniera e che la condotta incriminabile è avvenuta fuori dai confini americani.
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sussistenza dei criteri del luogo di costituzione e della sede degli affari: “We do not foreclose the possibility that in an exceptional
case, a corporation‘s operation in a forum other than its formal place of incorporation or principal place of business may be so substantial and of such a nature as to render the corporation at home in that State.” (134 S. Ct. 746,761, nota 19).
Ancora una volta, inoltre, non si può fare a meno di notare come l‟opera della Corte Suprema non risulti esaustiva: lasciando aperta una terza via per la giurisdizione, quale appunto quella
dell‟exceptional case, la Corte non è arrivata fino al punto di identificare quali siano le circostanze in grado di attivarla e, soprattutto con riferimento alla tutela dei diritti umani e dell‟applicazione dell‟ATCA, ciò ha comportato uno spazio indefinito lasciato nuovamente alla discrezionalità del giudice operante.
Il peso dei dubbi interpretativi lasciati dalla Corte è ancor più evidente se richiamiamo alla mente quanto espresso in Kiobel: una causa può essere promossa sotto l‟egida dell‟ATCA solo ove sia in grado di disapplicare la regola della presumption against
extraterritoriality.
La tutela dei diritti umani contro le multinazionali sembra, quindi, sfumare sempre più, mentre l‟applicazione dell‟ATCA risulta
abbandonata alla discrezionalità e alle valutazioni dei giudici federali (la „caution‟ di Sosa), guidati dai pochi e confusi criteri tracciati dalla Corte Suprema.
La decisione, di conseguenza, non è rimasta esente da critiche, essendo accusata di aver favorito la posizione delle multinazionali a discapito dell‟interesse degli individui ad ottenere soddisfazione per i torti da queste commesse162.
162 Thiago Ampara, Alexandra Horvathova, Catch me if you can:Post-Daimler
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