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Dal telelavoro al lavoro agile: analogie e differenze.

Nel documento Il lavoro agile (pagine 41-44)

Discipline a confronto: lavoro agile, coordinato e telelavoro.

2.2 Dal telelavoro al lavoro agile: analogie e differenze.

Il lavoro agile introdotto dalla l. n. 81/2017 viene da più parti decantato come potenziale strumento di modifica sostanziale dello svolgimento del rapporto di lavoro. La possibilità di svolgere l’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali non nasce però in realtà con il lavoro agile, essendo stata prevista, sempre nell’ambito del lavoro subordinato, con il telelavoro. Telelavoro e lavoro agile costituiscono due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, con importanti punti di contatto, ma anche con differenze di non poco conto. Innanzi tutto occorre rilevare come il telelavoro, introdotto nel

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nostro ordinamento con l’Accordo interconfederale del 2004 (che recepiva l’accordo quadro europeo del 2002), sia rimasto nei fatti lettera morta. Le ragioni del poco utilizzo del telelavoro possono essere rinvenute nel fatto che è assente una traccia formale della sua applicazione, in quanto non è prevista alcuna comunicazione obbligatoria, pertanto la scarsa diffusione è legata a rilevazioni statistiche, che potrebbero essere non particolarmente attendibili. Di sicuro hanno poi inciso sulla (presunta) limitata diffusione di tale strumento il mancato intervento del legislatore e lo scarso intervento della contrattazione collettiva (soprattutto non è mai stato chiarito se una prestazione potesse svolgersi solo parzialmente in telelavoro), nonché le rigidità legate al controllo relativo alla sicurezza della postazione di

telelavoro46. L’evoluzione tecnologica ed informatica avvenuta medio tempore

ha comportato la possibilità e la necessità di avere ─ tra i datori di lavoro e i lavoratori ─ contatti e modalità di collaborazione più efficaci ed immediate e ha determinato la nascita dell’attuale concetto di “lavoro agile”, che, nel tempo, presumibilmente andrà a trasformare le organizzazioni aziendali di tutto il mondo. Primariamente è necessario un confronto in termini definitori rispettivamente ora del lavoro agile ora del telelavoro. In particolare l’art. 18 della l. n. 81/2017 indica il lavoro agile: quale modalità di esecuzione del

rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obbiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La definizione di telelavoro è presente all’art. 1 dell’Accordo

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G. Santoro-Passarelli, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da

comporre in un’impresa in via di trasformazione, in Working Papers, Centre for the Study of European Labour Law “Massimo d’Antona”, 2017, n. 327, p. 16.

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interconfederale del 2004: è una forma di organizzazione e/o svolgimento del

lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa. Emergono ─ quindi ─ i tratti distintivi più

significativi del lavoro agile rispetto al telelavoro47: non vi è più la rigida

trasposizione della prestazione lavorativa dai locali aziendali ad un luogo esterno, ovvero l’abitazione del lavoratore, tramite una postazione remota fissa, il lavoro agile sembra voler andare oltre questo mero “spostamento” dell’attività, aprendo la strada alla possibilità per il lavoratore di gestirsi con maggiore autonomia “allo scopo di incrementare la competitività e agevolare

la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, e tutto questo sia in relazione al

luogo di lavoro, che può essere il locale dell’azienda stessa o qualsiasi altro luogo, purché dotato dei necessari strumenti che garantiscano la prestazione lavorativa (per esempio la connessione internet), sia per quanto riguarda l’orario di lavoro. Inoltre mentre nel lavoro agile la scelta di svolgimento dell’attività lavorativa secondo tale modalità è di carattere volontario ed è sempre modificabile, nel telelavoro, invece, vi è si la volontarietà ma essa è modificabile solo se non è contenuta già nella stipula del contratto. Elemento fondamentale è costituito poi dalla fornitura degli strumenti di lavoro, i quali nel telelavoro sono ─ generalmente ─ forniti dal datore di lavoro, ma possono essere anche del lavoratore; nel lavoro agile non è specificato (la legge prevede che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore, però solo se la strumentazione è assegnata dal datore di lavoro). Per quanto riguarda il controllo datoriale sull’attività lavorativa, nel lavoro agile ─ in quanto l’attività può essere svolta per fasi, cicli e obbiettivi ─ il controllo può essere

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F. Ciavarella - A. Giardetti – M. Giardetti, Jobs act del lavoro autonomo e smart working, in Il

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quindi sul risultato dell’attività e non sulla modalità di esecuzione; nel telelavoro il potere di controllo non è definito, si presume comunque (per quanto possibile) sia lo stesso del lavoro svolto in azienda. In materia di sicurezza sul lavoro, la modalità agile della prestazione lavorativa prevede che il datore di lavoro debba presentare al lavoratore un’informativa sui rischi e inoltre nell’ambito delle comunicazioni amministrative sussiste l’obbligo di comunicazione per il datore di lavoro, ciò non è previsto nel telelavoro, dove inoltre il controllo ai fini della sicurezza sul lavoro riguarda la postazione del lavoratore. L’accordo sul telelavoro è scritto su base volontaria, quello sul lavoro agile è stipulato in forma scritta ad probationem ed ai fini della regolarità amministrativa. Nell’accordo di telelavoro devono essere indicate le modalità esecutive e operative della prestazione; l’accordo sul lavoro agile disciplina la prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo all’esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, nonché agli strumenti utilizzati dal lavoratore, occorre altresì l’individuazione dei tempi di riposo del lavoratore e la disciplina del c.d. diritto alla disconnessione. Alla luce della comparazione effettuata, il lavoro agile può essere di fatto considerato come una modalità di telelavoro più flessibile, che

può essere prestata senza vincoli di luogo, orario, per obbiettivi48. Esiste però

in relazione al lavoro agile un limite legato alla necessità di prestare l’attività lavorativa (sia pur magari in minima parte) all’interno dell’azienda, mentre per il telelavoro non esiste tale limite (esiste semmai il limite opposto).

2.3 La fattispecie della collaborazione coordinata e

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