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I danni risarcibili ed il controverso «danno da paura di ammalarsi».

Amministrazione per omessa adozione di misure di prevenzione.

2.3. I danni risarcibili ed il controverso «danno da paura di ammalarsi».

Una volta accertata la responsabilità della pubblica amministrazione per le condotte omissive riferite al periodo successivo alla mancata concessione della proroga da parte della Commissione Europea si pone il problema dell’individuazione delle tipologie di danno risarcibile e della quantificazione dei pregiudizi in concreto subiti dagli utenti del servizio idrico. Per quanto attiene allo specifico problema del risarcimento dei danni non patrimoniali alla salute, vengono in considerazione i pregiudizi subiti a causa dell’aumento del rischio di malattie connesse all’utilizzo di acqua inquinata e della sofferenza patita a seguito dello stato di ansia e di stress determinato dalla consapevolezza di essere stati esposti a fattori di rischio per la salute (c.d. danno da paura di ammalarsi)210.

209Planchenstainer, Arsenico e vecchi acquedotti: la responsabilità della

P.A. per la fornitura di acqua potabile non a norma, cit., 1081.

210 Il danno da paura di ammalarsi ha trovato riconoscimento in diversi

precedenti di merito e di legittimità. La leading decision in questo senso può essere individuata nella decisione delle Sezioni Unite originata dall’incidente di Seveso, ove è stato ritenuto risarcibile il danno morale soggettivo lamentato da coloro che avevano subito un turbamento psichico (non tradottosi in malattia) a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita (Cass., sez. un., 21 febbraio 2002, n. 2515, in Danno e responsabilità, 2002, 499, con nota di Ponzanelli, Una «nuova» stagione del danno non patrimoniale?

Le Sezioni Unite e il caso Seveso; Al Mureden, La responsabilità per esercizio di attività pericolose a quarant’anni dal caso Seveso, in Contratto

132 Con riferimento al danno biologico e al danno morale soggettivo

viene assunta una decisione che tende a sfumare una distinzione, peraltro compiutamente delineata nel diritto vivente. Nel caso di specie, infatti, il Giudice amministrativo ha ritenuto che il danno non patrimoniale comprendesse tanto il danno biologico in senso stretto quanto il danno morale inteso come turbamento dello stato d’animo portatore di pregiudizi esistenziali. Con riferimento al danno biologico è stato rilevato che nel caso di specie sarebbe risultato impossibile stabilire se gli utenti del

e Impresa, 2016, 647). In seguito il danno da paura di ammalarsi è stato

riconosciuto da Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516, in Danno e

responsabilità, 2011, 57, con nota di Monateri, La Cassazione e i danni del fumo: evitare un ennesimo «isolamento» italiano; in Il Corriere giuridico,

2010, 488, con nota di Ponzanelli, La produzione di sigarette è attività

pericolosa, con riferimento ai danni da fumo; Cass. 13 maggio 2009, n.

11059, in La responsabilità civile, 2009, 658, con nota di Facci,

L’osservatorio delle Corti Superiori, con riferimento ad un’ipotesi di responsabilità per disastro ambientale; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2009, n.

794, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 793, con nota di Buffone,

La dicitura «light» è ingannevole: risarcibili i danni al consumatore di sigarette. Nella giurisprudenza di merito v. App. Torino 9 luglio 2012, in Foro italiano, 2012, I, 3170, nella cui motivazione si legge che “è risarcibile

il pregiudizio non patrimoniale asseritamente derivante dall’esposizione ad immissioni acustiche intollerabili, anche nel caso in cui la lesione ad un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute, sia rappresentata dal disagio psico-fisico e dalla paura di ammalarsi”. Al riguardo occorre osservare che il danno da paura di ammalarsi può essere risarcito entro limiti assai ristretti qualora si tenga conto delle indicazioni contenute in Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26975, in Danno e responsabilità, 2009, 19, con nota di Landini, Le SS. UU.

fanno il punto sul «danno non patrimoniale», che ha identificato il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. come lesivo di interessi inerenti la persona e protetti dalla Carta costituzionale.

133 servizio idrico avessero effettivamente subito un danno alla

salute. Questa considerazione, del resto, si basa sul rilievo secondo cui l’esposizione alle sostanze tossiche contenute nell’acqua può condurre all’insorgere di patologie caratterizzate da lunghi tempi di latenza, di guisa che risulta impossibile dimostrare un pregiudizio attuale al momento in cui venga avanzata la richiesta di risarcimento del danno. È innegabile, tuttavia, la sussistenza di un pregiudizio subito da chi, verosimilmente, sarà obbligato a convivere con la paura e la preoccupazione degli effetti a lungo termine ricollegabili all’esposizione ad acque inquinate. Con una motivazione sotto alcuni profili non pienamente coerente con gli orientamenti consolidati nella giurisprudenza di legittimità 211, la pronuncia

del Tar ha stabilito che, nel caso di specie, sussisteva un danno non patrimoniale complessivamente risarcibile a titolo di danno biologico, morale ed esistenziale, consistente nell’aumento di probabilità di contrarre gravi malattie nel futuro e nello stress psicofisico per le alterazioni delle proprie abitudini. Tale soluzione, supportata anche dal riferimento al principio di precauzione, ha condotto ad una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale nella misura di cento Euro per ciascun danneggiato.

A questo riguardo occorre notare che la propensione della giurisprudenza a risarcire un danno conseguente alla paura di ammalarsi determinata dalla prolungata esposizione a fattori di

211 Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, con

nota di Franzoni, Il danno non patrimoniale del diritto vivente, in Il Corriere

giuridico, 2009, 4 ss.; Ponzanelli, Il danno non patrimoniale dopo le sezioni unite tra giurisprudenza, interventi legislativi e nuove tabelle, cit., 4;

Simone, La riscrittura del danno non patrimoniale: il declino del danno

esistenziale, e l’ascesa del danno morale, ivi, 9; Bonaccorsi, «A volte ritornano»: il danno morale tra diritto vivente e diritto vigente, ivi, 17.

134 rischio ha già trovato riconoscimento in altri precedenti212. Tale

orientamento in realtà è stato oggetto di critica sotto un duplice

212 Il danno da paura di ammalarsi ha trovato riconoscimento in diversi

precedenti di merito e di legittimità. La leading decision in questo senso può essere individuata nella decisione delle Sezioni Unite originata dall’incidente di Seveso, ove è stato ritenuto risarcibile il danno morale soggettivo lamentato da coloro che avevano subito un turbamento psichico (non tradottosi in malattia) a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita (Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515, in Danno e responsabilità, 2002, 499, con nota di Ponzanelli, Una «nuova» stagione del danno non patrimoniale?

Le Sezioni Unite e il caso Seveso; Al Mureden, La responsabilità per esercizio di attività pericolose a quarant’anni dal caso Seveso, in Contratto e Impresa, 2016, 647). In seguito il danno da paura di ammalarsi è stato

riconosciuto da Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516, in Danno e

responsabilità, 2011, 57, con nota di Monateri, La Cassazione e i danni del fumo: evitare un ennesimo «isolamento» italiano; in Il Corriere giuridico,

2010, 488, con nota di Ponzanelli, La produzione di sigarette è attività

pericolosa, con riferimento ai danni da fumo; Cass. 13 maggio 2009, n.

11059, in La responsabilità civile, 2009, 658, con nota di FACCI,

L’osservatorio delle Corti Superiori, con riferimento ad un’ipotesi di responsabilità per disastro ambientale; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2009, n.

794, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 793, con nota di Buffone,

La dicitura «light» è ingannevole: risarcibili i danni al consumatore di sigarette. Nella giurisprudenza di merito v. App. Torino 9 luglio 2012, in Foro italiano, 2012, I, 3170, nella cui motivazione si legge che «è risarcibile

il pregiudizio non patrimoniale asseritamente derivante dall’esposizione ad immissioni acustiche intollerabili, anche nel caso in cui la lesione ad un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute, sia rappresentata dal disagio psico-fisico e dalla paura di ammalarsi». Al riguardo occorre osservare che il danno da paura di ammalarsi può essere risarcito entro limiti assai ristretti qualora si tenga conto delle indicazioni contenute in Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26975, in Danno e responsabilità, 2009, 19, con nota di Landini, Le SS. UU.

fanno il punto sul «danno non patrimoniale», che ha identificato il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. come lesivo di interessi inerenti la

135 profilo. Anzitutto esso sembra allargare indebitamente l’area dei

danni non patrimoniali risarcibili delineata dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle pronunce a Sezioni Unite del 2008213.

In secondo luogo, affermare la possibilità di risarcire il danno da paura di ammalarsi facendo leva sul principio di precauzione sembrerebbe da escludere qualora si aderisca all’impostazione secondo cui quest’ultimo principio non avrebbe una rilevanza «diretta» nell’ambito dei rapporti tra privati214. Esso, in altre

persona e protetti dalla Carta costituzionale.

213 In questo senso Trib. Taranto 15 gennaio 2014, n. 72, in Ambiente e

sviluppo, 2015, 355, con nota di Buonfrate, Caso Ilva: danno ambientale e tutela risarcitoria dei cittadini (nota a Trib. Taranto nn. 72 e 708/2014),

nella cui motivazione si legge che «le immissioni intollerabili di polveri provenienti da una vicina industria siderurgica, possono essere valutati dal giudice civile sia ai fini inibitori, sia ai fini risarcitori se integrano gli estremi di fatto-reato accertato in sede penale e come danni ingiusti in presenza di altri elementi costitutivi dell’illecito aquiliano. Sussiste nel caso di specie il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla compressione del diritto di proprietà a causa dei lamentati fenomeni immissivi purché adeguatamente provati sotto il profilo causale. Non sussiste il diritto al risarcimento dei danni da diminuzione di valore dei beni di proprietà e dei danni non patrimoniali (danno alla salute e danno da paura di ammalarsi) in mancanza di adeguata prova della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica e del nesso causale». Con riferimento alla vicenda dell’Ilva di Taranto rivestono particolare interesse anche le considerazioni di Di Federico, Sub

art. 35, in Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a cura di

Mastroianni, Pollicino, Allegrezza, Pappalardo, Razzolini, cit., 678, il quale sottolinea l’importanza del riferimento operato nell’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale all’art. 35 CEDU e all’art. 191 TFUE, ove rispettivamente è contenuta la tutela del diritto alla salute e risiede il fondamento del principio di precauzione.

214 Con riferimento al problema della responsabilità del fabbricante per i

danni cagionati da prodotti Al Mureden, I danni da uso del cellulare tra

tutela previdenziale e limiti della responsabilità del produttore, in Responsabilità civile e previdenza, 2010, 1392, osserva che il principio di

136 parole, costituirebbe un parametro per valutare la ragionevolezza

delle leggi e dei provvedimenti della pubblica amministrazione, ma non potrebbe influenzare direttamente la lettura delle norme di diritto civile che regolano i rapporti tra privati215.

Ciò non significa, tuttavia, che l’ingresso del principio di precauzione tra i valori fondamentali del diritto dell’Unione Europea e, di conseguenza, del diritto interno, non debba essere considerato come un elemento alla luce del quale leggere le norme in materia di responsabilità civile e risarcimento del danno alla persona. In particolare la presenza di questo principio nel nostro ordinamento potrebbe indurre a ritenere che la tutela del diritto alla salute assuma oggi una dimensione diversa da quella originariamente concepita dal Costituente e poi confluita nell’art. 32 Cost.216. Quest’ultima norma, infatti, potrebbe essere

precauzione non può trovare applicazione diretta nell’ambito dei rapporti tra privati, ma solamente costituire un criterio per valutare la ragionevolezza dei provvedimenti legislativi e amministrativi; in senso contrario Nanna,

Principio di precauzione e lesione da radiazioni non ionizzanti, cit., 67,

ritiene che il principio di precauzione possa giustificare il sorgere di obblighi risarcitori anche in situazioni di incertezza scientifica.

215 AlMureden, Il danno da «prodotto conforme». Le soluzioni europee e

statunitensi nella prospettiva del «Translatlantic Trade and Investment Partnership» (T.T.I.P.), cit., 402.

216 Nell’ambito dell’amplia bibliografia in materia di diritto alla salute vedasi

Alpa, voce Salute (diritto alla), in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, VI, 1986, 913 ss.; Ferrara, voce Salute (diritto alla), in Digesto delle

discipline pubblicistiche, XIII, 1997, 513 ss.; Santilli Giusti, voce Salute: II) Tutela della salute Dir. civ., in Enciclopedia giuridica, XXVII, 1991; Rolli, Il diritto alla salute, in Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, a cura di Sesta e Cuffaro, Napoli, 2006, 3 ss.; Morrone e

Minni, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale

italiana, in Associazione italiana dei costituzionalisti, 2013, 1 ss.; D’Arrigo,

137 letta anche alla luce del principio di precauzione che emerge in

modo implicito, ma indiscutibile, nell’art. 191 TFUE. In una simile prospettiva si potrebbe delineare, nel sistema odierno, un’estensione della tutela della salute che vada oltre il confine tradizionale della risarcibilità dei danni attualmente riscontrabili e giunga sino a ricomprendere la protezione da pregiudizi solo eventuali, destinati a manifestarsi in un arco di tempo significativamente ampio. Una conferma in questo senso può riscontrarsi nelle numerose disposizioni nelle quali emerge che il legislatore dell’Unione Europea estende la portata del diritto alla salute fino al punto di tutelare il benessere delle generazioni future217. Qualora si adotti una concezione del diritto alla salute nella quale la prospettiva del diritto interno si integri e si arricchisca a seguito dell’ingresso del principio di precauzione potrebbe sostenersi che è presente una base sulla quale giustificare la rilevanza di un diritto alla salute inteso in senso più ampio rispetto al passato, nell’ambito del quale anche la condizione di stress generata dalla paura per un pregiudizio futuro costituisce una situazione meritevole di tutela risarcitoria.

3.

La

prevenzione

degli

eventi

catastrofali,

pianificazione territoriale e responsabilità civile della