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Illecito civile e illecito della Pubblica Amministrazione a confronto: punti di contatto e divergenze.

giurisprudenziali e la loro applicazione alle condotte della Pubblica Amministrazione.

6. Illecito civile e illecito della Pubblica Amministrazione a confronto: punti di contatto e divergenze.

L’osservazione complessiva degli ambiti d’indagine passati in rassegna testimonia che il problema della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione ha conosciuto una considerevole espansione e si caratterizza per la presenza di peculiarità che suggeriscono l’opportunità di operare una ricostruzione sistematica tesa ad individuare i lineamenti che alcuni problemi tradizionali della responsabilità civile possono assumere in questa particolare prospettiva.

Per quanto concerne, ad esempio, il risarcimento del danno alla persona149 si può osservare che proprio la circostanza che

l’evento dannoso scaturisca nell’ambito di un rapporto nel quale la veste di danneggiante è assunta dalla Pubblica Amministrazione, la cui azione dev’essere informata al principio di precauzione, ha consentito di elaborare l’innovativa categoria del danno da paura di ammalarsi150. Essa, infatti, potrebbe

effettivamente subito dal danneggiato (così Cass. 17 dicembre 2014, n. 26590, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, 10519, con nota di Malzani, Tutela del lavoratore e personalizzazione del danno: oltre

le tabelle?; Cass. 18 novembre 2014, n. 24473, in De Jure Giuffré).

149 Franzoni, L’illecito, Trattato della responsabilità civile, cit., 661 ss.;

Castronovo, La nuova responsabilità civile, III ed., Milano, 2006, 685; Monateri, Illecito e responsabilità civile, in Trattato Bessone, Torino, 2002, X, 2, 257; C.M. Bianca, Diritto civile. 5. La responsabilità, cit., 189. Cfr. amplius infra cap. II, par. 3.

150 La possibilità di giustificare la risarcibilità del danno da paura di

ammalarsi sembra intravedersi in quanto osserva Franzoni, L’illecito.

92 giustificarsi proprio qualora si ricolleghi all’ingresso nel nostro

ordinamento del principio di precauzione l’allargamento del concetto di diritto alla salute che consente di includere tra i danni meritevoli di tutela risarcitoria anche quello derivante dalla condizione di angoscia determinata dalla paura di ammalarsi. Una simile ricostruzione, che è tutt’ora suscettibile di essere contraddetta ma sembra affermarsi nella giurisprudenza di merito è senz’altro agevolata dalla circostanza che il danneggiante (la Pubblica Amministrazione) rientri tra i soggetti ai quali il principio di precauzione si rivolge in via diretta151. In

altri termini, quindi, una simile ricostruzione interpretativa non avrebbe potuto sostenersi qualora il danneggiante fosse stato un soggetto privato al quale, sulla base di una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, il principio di precauzione non può essere rivolto in via diretta152.

ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali che hanno determinato l’espansione della categoria del danno ingiusto e, in particolare, di quelli che hanno condotto ad affermare la risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo, afferma che in un contesto nel quale ha fatto ingresso il principio di precauzione, potrebbe generarsi “una certa aspettativa che la responsabilità civile potrebbe tutelare con il risarcimento”. Lo stesso Autore, nel trattare il danno alla salute nell’ambito di una più ampia cornice di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona esprime in termini generali considerazioni che potrebbero risultare funzionali a spiegare il recente orientamento emerso nella giurisprudenza di merito riguardo alla risarcibilità del danno da paura di ammalarsi.

151 Cfr. amplius infra cap. II, par. 2.

152 Corso, La valutazione del rischio ambientale, cit., 173, chiarisce che il

principio di precauzione è “subordinato al principio di legalità, sicché esso opera solo a livello della normazione”. A tale riguardo si vedano le decisioni adottate dalla Corte di Giustizia in materia di sicurezza alimentare e, segnatamente, Corte giust. 10 dicembre 1985, C-247/84, Motte, concernente la disciplina legislativa in materia di coloranti alimentari, Corte giust. 6

93 Queste osservazioni possono essere riproposte in termini più

generali qualora si consideri che la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione – quantomeno negli specifici contesti oggetto del presente studio – si fonda costantemente sul mancato rispetto di articolate discipline funzionali a garantire il corretto svolgimento di attività ritenute dal legislatore meritevoli di particolare attenzione in quanto potenzialmente pericolose per la salute delle persone153.

maggio 1986, C-304/84, Muller, in materia di additivi per prodotti di pasticceria (entrambe con nota di Greco, Sentenza della Corte e

comunicazioni della Commissione: un'ulteriore fonte (combinata) di obblighi e di poteri amministrativi per gli Stati membri, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1992, 1314) e Corte giust. 5 febbraio 2004, C-

24/00, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 2004, 155, con nota di Costato, Circolazione degli alimenti, competenza nazionale e

competenza comunitaria), relativa alla presenza di sostanze potenzialmente

pericolose in una bibita energetica.

153 Sull’esercizio di attività pericolose e sulla copiosa elaborazione

interpretativa in argomento P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 275 ss.; Comporti, Esposizione al pericolo e responsabilità

civile, Napoli, 1965, 259 ss.; Franzoni, Dei fatti illeciti. Artt. 2043 - 2059, in Commentario del Codice Civile Scialoja Branca, a cura di Galgano, Bologna

- Roma, 1993, 529 ss.; Id., L’illecito, Trattato della responsabilità civile, II ed., Milano, 2010, I, 400 ss.; Id., Il danno da attività pericolose nella

giurisprudenza, in CeI, 1985, 167; Galgano, I fatti illeciti, cit., 111 ss.; Patti, La responsabilità extracontrattuale e l’arricchimento senza causa, in Diritto privato, a cura di Patti, Padova, 2016, 815; Monateri, Illecito e responsabilità civile, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone,

Torino, 2002, X, II, 83 ss.; Ziviz, Le attività pericolose, in La nuova

giurisprudenza civile commentata, 1988, II, 183.

Si veda, infine, Cerulli Irelli, Diritto privato e amministrazione pubblica, cit., 74, ove vengono ricordati alcuni casi emblematici di responsabilità della Pubblica Amministrazione rinvenibile nell’esercizio di attività pericolose. Il primo riferimento ricade su una risalente pronuncia (Cass. 27 febbraio 1984,

94 In definitiva, quindi, l’ipotesi che in sede di conclusioni lo studio

si prefigge di sottoporre a verifica è quella per cui la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione da una parte può senz’altro considerarsi soggetta alle tradizionali norme che governano le conseguenze dei fatti illeciti, ma, dall’altra, impone una lettura di quelle stesse norme che tenga conto delle peculiari caratteristiche del danneggiante e, in particolare, della sua sottoposizione a complesse regole che ne governano l’attività, le quali devono essere necessariamente lette in una prospettiva d’interazione sistematica con le norme sulla responsabilità aquiliana. In quest’ottica, pertanto, l’obiettivo finale della ricerca è quello di ricostruire i lineamenti della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione enucleando, ove possibile, principi generali la cui applicazione potrebbe estendersi ad ipotesi diverse da quelle specificamente considerate.

n. 1393, in Foro italiano, 1985, I, 1497, con nota di Comporti, Presunzione

di responsabilità e pubblica amministrazione: verso l’eliminazione di privilegi ingiustificati) in cui si afferma che la presunzione di colpa

contemplata dall’art. 2050 c.c. “per danni derivanti dall’esercizio di attività pericolosa”, consistente nel caso di specie nella gestione di una sottostazione elettrica dotata di sezionatori di corrente ad alta tensione, “opera anche nei confronti della P.A.”. In maniera analoga viene considerata responsabile l’Amministrazione in solido con il soggetto privato che ha acceso i fuochi, per il rilascio incauto di una licenza per l’accensione di fuochi d’artificio (Cass., Sez. Un., 3 marzo 1991, n. 2726, in Giurisprudenza italiana, 1993, I,1,1118).

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Capitolo II

OBBLIGHI

DI

PREVENZIONE

E