TUTELA DELLA PERSONA, SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INDISPENSABILI E
3. Le vaccinazioni obbligatorie tra salvaguardia della salute collettiva e autodeterminazione del singolo.
Le norme che impongono la sottoposizione a trattamenti vaccinali obbligatori costituiscono un importante punto di osservazione della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione281. Essa, infatti, è chiamata in primo luogo a
definire le linee guida attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) aggiornato
281 Sul tema delle vaccinazioni obbligatorie si veda Montuschi, sub art. 32,
comma 1, Cost., in Rapporti etico-sociali, in Commentario della Costituzione, cit., 187; Amato, La “disfunzione sistemica” dei rimedi per il ristoro dei danni da infezioni post-trasfusionali, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, 810; Ponzanelli, Vaccinazioni obbligatorie: un primo commento alla legge n. 238/1997, in Danno e responsabilità, 1997,
649; Id., “Pochi ma da sempre”: la disciplina sull’indennizzo per il danno
da vaccinazione, trasfusione o assunzione di emoderivati al primo vaglio di costituzionalità, in Foro italiano, 1996, I, 2328; Comandé, Diritto alla salute tra sicurezza e responsabilità civile, in Danno e responsabilità, 1996,
573; Ponzanelli, La misura dell’intervento dell’indennizzo per le “vittime”
di vaccinazioni obbligatorie: il nuovo intervento della Corte costituzionale,
in Il Foro italiano, 1998, 1370; Id., Vaccinazioni obbligatorie: un’ulteriore
lacuna della legge n. 210/1992, in Danno e responsabilità, 2003, 154; Id., L’indennizzo ex lege 210 dovuto anche in assenza di un obbligo a sottoporsi ad un trattamento sanitario, in Danno e responsabilità, 2012, 1063.
183 periodicamente dal Ministero della Salute, quindi a vigilare sulla
sicurezza dei vaccini, infine a effettuare un capillare controllo riguardo all’effettiva sottoposizione dei soggetti minori al trattamento legislativamente previsto. Le questioni appena accennate risultano estremamente delicate e complesse laddove si consideri che il diritto alla salute viene in considerazione sia nella sua dimensione individuale riferita al singolo, sia nella dimensione collettiva; due prospettive che non sempre risultano pienamente conciliabili in quanto, talvolta, le istanze di autodeterminazione del singolo che intenda non sottoporsi all’obbligo di vaccinazione possono risolversi in una lesione della dimensione collettiva del diritto alla salute frustrando i benefici effetti tipicamente connessi alla vaccinazione di massa dell’intera popolazione282. Non v’è dubbio che in questo genere
di ipotesi la Pubblica Amministrazione sia chiamata ad intervenire ed a risolvere delicate situazioni di bilanciamento tra il diritto a non subire trattamenti sanitari contro la propria volontà e il generale interesse alla massima estensione del trattamento vaccinale. Proprio in questo contesto si rinviene un significativo ambito di applicazione della teoria dell’atto lecito dannoso, quale strumento funzionale ad assicurare un indennizzo a coloro che subiscano un danno alla salute riconducibile ad un’azione della Pubblica Amministrazione conforme al canone della liceità283.
282 A tal proposito si veda Montuschi, sub art. 32, comma 1, Cost., in
Rapporti etico-sociali, in Commentario della Costituzione, cit., 187.
283 In questo senso Micari, P.A., danno da ritardo "mero" ed atipicità degli
atti legittimi dannosi, cit., 124; Anselmo, Trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie, somministrazione di emo-derivati e casi d’indennizzo e di risarcimento del danno per i cittadini contagiati, in Le nuove responsabilità
184 Altro contesto nel quale la Pubblica Amministrazione è chiamata
a svolgere un ruolo estremamente delicato è quello della sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti utilizzati per attuare i trattamenti profilattici; un’attività questa che rientra nell’ambito della farmacovigilanza e della farmacosorveglianza, delle quali si è già dato conto nei paragrafi precedenti284.
3.1. La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalle vaccinazioni obbligatorie.
Il problema di conciliare l’esigenza di sottoporre a vaccinazioni obbligatorie la più ampia parte possibile della popolazione e quello di tutelare la salute dei singoli che, in casi numericamente limitati, subiscano lesioni personali riconducibili alla vaccinazione stessa è stato risolto attraverso un intervento legislativo specificatamente concepito al fine di assicurare un’adeguata compensazione economica ai danneggiati.
Così la L. n. 210/1992 contempla il diritto ad ottenere un indennizzo da parte dello Stato a favore di chiunque abbia subito menomazioni permanenti della propria integrità psico-fisica a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (art. 1)285. Una simile
previsione costituisce una significativa applicazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione per atto lecito dannoso. È stato messo in luce che tale disciplina sia a causa
dello Stato verso il cittadino, a cura di Defilippi e Anselmo, Padova, 2006,
2 ss.
284 Cfr. retro cap. III, par. 2.
285 Barbaro, Il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo
nell'erogazione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, in Danno e responsabilità, 2009, 713.
185 dell’articolata procedura necessaria al fine di conseguire un
ristoro economico286, sia in considerazione dell’esiguo importo
degli indennizzi, finisce per apprestare una tutela non soddisfacente, inducendo i danneggiati a percorrere anche la via della tutela risarcitoria287. A tale ultimo riguardo la
giurisprudenza ha ormai da tempo ammesso la possibilità di un cumulo tra le due differenti forme di tutela, di modo che alla compensazione economica derivante dall’applicazione della L. n. 210/1992 può sommarsi a quella scaturente dalle norme aquiliane288. La responsabilità civile della Pubblica
Amministrazione conseguente ai danni cagionati dalle vaccinazioni obbligatorie è stata ricondotta all’art. 2043 c.c., escludendo la possibilità di un inquadramento nel più severo regime contemplato con riferimento all’esercizio delle attività pericolose dall’art. 2050 c.c.289. Appare particolarmente
286 Il problema del ritardo nella corresponsione delle somme dovute ai
soggetti danneggiati da trattamenti obbligatori nonché dell’impossibilità di conseguire l’ulteriore risarcimento del danno da ritardo nel pagamento è affrontato in Cass. 10 novembre 2008, n. 26883, in La nuova giurisprudenza
civile commentata, 2009, 347, con nota di Querci,
L’indennizzo ai danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni di sangue ed i suoi rapporti con il risarcimento.
287 Rizzuti, Il problema dei danni da vaccinazione obbligatoria, in
Giurisprudenza italiana, 2012, 541.
288 Sul problema del cumulo tra il rimedio meramente assistenziale
contemplato dalla L. n. 210/1992 e quello risarcitorio proprio della responsabilità civile si veda D'Orazio, Sulla natura dell'indennizzo ex lege
210/1992 e sulla sua concorrenza con il regime della responsabilità civile,
in Archivio civile, 2002, 1149; Corte cost. 22 giugno 2000, n. 226, in Foro
italiano, 2001, 5, con nota di Ponzanelli, Responsabilità civile e sicurezza sociale: un decennio "tribolato"; Cass. 31 maggio 2005, n. 11609, cit.
289 Cass. 27 aprile 2011, n. 9406, in Giurisprudenza italiana, 2012, 541, con
186 significativo il riferimento operato al principio di precauzione
che la giurisprudenza di legittimità indica alla stregua di un criterio in funzione del quale il Ministero della Salute è chiamato a valutare se, in ragione delle “migliori cognizioni scientifiche disponibili” una determinata tipologia di vaccini possa presentare elementi di rischio tali da suggerire la sospensione del suo utilizzo290. Proprio in applicazione di questo principio è stata disposta la responsabilità civile del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla somministrazione di un vaccino che, sulla base di accreditate ricerche scientifiche e in ragione del principio di precauzione, avrebbe dovuto essere sospesa e sostituita con altro trattamento al fine di assicurare un’ottimale protezione della salute dei cittadini.