• Non ci sono risultati.

Il danno patrimoniale: reato di evento e reato di pericolo I nessi causali.

L’UNTREUE TEDESCA: INTRODUZIONE E CENNI PROBLEMATICI.

5. Il danno patrimoniale: reato di evento e reato di pericolo I nessi causali.

Entrambe le fattispecie ora studiare presuppongono che la condotta infedele abbia cagionato un pregiudizio (Nachteil) alla persona i cui interessi patrimoniali l’autore aveva in cura.

Va da principio fatto chiaro, stante la natura di reines Vermögensdelikt124

del reato di Untreue, che si intende pregiudizio ai sensi del § 266 Abs. 1 StGB “ogni diminuzione patrimoniale cagionata dalla condotta criminosa”125.

Anche il requisito del Nachteil deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva e “precisante”126: in particolare la corte costituzionale raccomanda

che venga tutelata l’autonomia, empirica come dogmatica, del requisito del pregiudizio nei confronti di quello, di natura normativa, della antidoverosità (Pflichtverletzung): non bisogna dunque assottigliare (Verschleifungsverbot) la dogmatica dell’evento fino a renderlo sostanzialmente coincidente con la mera violazione degli obblighi attinenti alla posizione fiduciara. Nella verifica del danno, i referenti normativi conserveranno sì un ruolo determinante, tuttavia non al punto di oscurare uno studio massimamente “economico” dell’elemento in parola, che è il più coerente con il carattere “patrimoniale” dell’Untreue127.

Prima di addentrarsi nell’analisi dei requisiti specifici che il danno richiamato dalla fattispecie di Untreue deve presentare, va notato che questi sono stati in buona parte mutuati dalla dogmatica sviluppatasi attorno allo Schaden (appunto, danno) richiamato nel dispositivo della truffa ex § 263 StGB: i due termini, Schaden per la truffa e Nachteil per il § 266 StGB sono considerati

124 Letteralmente: “delitto patrimoniale puro“.

125 Così WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 134; Cfr. anche BGH NStZ

2004, 205; BGH NStZ-RR 2006, 175.

126 V. BVerfG NJW 2009, 2370; BVerfG 2010, 3209.

127 V. BVerfG NJW 2010, 3209, 3215. Cfr. WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., §

dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante sostanzialmente sovrapponibili nell’indicare un medesimo evento di diminuzione patrimoniale128.

Preliminarmente, anche per il § 266 si staglia la questione dogmatica del contenuto del concetto penalistico di patrimonio: si è detto a tal riguardo che all’interprete deve apparire il patrimonio nel suo contenuto “giuridico- economico”. Il punto acquista rilievo per la Ganovuntreue, ossia la infedeltà del criminale129, la cui punibilità non può che fondarsi su di un concetto

squisitamente economico130 di patrimonio, non rappresentando l’illecito penale

una valida modalità di acquisto della proprietà131.

Passando alla verifica del pregiudizio, questa dovrà eseguirsi secondo il principio del cd. “saldo complessivo” (Gesamtsaldierung); il titolare del patrimonio tutelato deve ossia risultare “economicamente impoverito” da un raffronto da condursi ex ante tra il patrimonio come prima e dopo l’azione (= omissione ) abusiva od antidoverosa132. La diminuzione patrimoniale così

128 Cfr. WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 136, ss.; SEIER J., Untreue, in

AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 166; DIERLAMM A., § 266, in Münchener Kommentar, cit., Rn. 180; SALIGER F., Strafgesetzbuch (§ 266 StGB), cit., Rn. 53.

129 Si pensi al ricettatore che tenga in “gestione” i proventi di un reato.

130 Giuridicamente, infatti, il patrimonio cui qui si ha riguardo non fa capo al

“Treugeber”, ed ossia a chi affidi ad altri il prodotto di un reato; solo da una prospettiva economica questi può dunque assumersi come “danneggiato” della infedeltà del ricettatore.

131 L’opportunità politica di una tale ipotesi di punibilità si fonda sull’esigenza di

non lasciare aperte delle “zone franche della illegalità”, in cui ossia viga puramente la legge del più forte.

132 V. BGHSt 47, 295, 301, che, anche in tema di Kompensation chiarisce: Ҥ 266

Abs. 1 StGB schützt als ein Vermögensdelikt nur das Vermögen des Geschäftsherrn oder Treugebers als ganzes, nicht seine Dispositionsbefugnis. Ob ein Vermögensnachteil eingetreten ist, muß grundsätzlich durch einen Vergleich des gesamten Vermögens vor und nach der beanstandeten Verfügung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geprüft werden (BGHR StGB § 266 Abs. 1 Nachteil 39 m.w.Nachw.; vgl. auch Schünemann in LK aaO Rdn. 137 f., 148, 149). Deshalb hätte differenziert erörtert werden müssen, daß der Angeklagte die Zuwendungen in seinem dienstlichen Aufgabenfeld verwandt hat und diese möglicherweise auch der Universität - jedenfalls teilweise - zugute gekommen sind. Eine solche kompensatorische Betrachtung setzt zwar grundsätzlich voraus, daß die ungetreue Verfügung Vermögenseinbuße und Kompensation zugleich hervorbringt. Eine Ausnahme von diesem Gleichzeitigkeitserfordernis kann indessen dann angebracht sein, wenn - bei wirtschaftlicher Betrachtung - nach einem vernünftigen Gesamtplan mehrere Verfügungen erforderlich sind, um den

rilevata deve inoltre essere monetariamente quantificabile, a meno di non voler perdere di vista la natura di delitto patrimoniale dell’Untreue, finendo per ricomprendere altresì quei casi più “volatili” quale è p.e. il danno all’immagine commerciale. In via esemplare è da ritenersi dunque certamente sussistente un pregiudizio ai sensi del § 266 StGB “quando siano stati donati, venduti sotto costo, danneggiati o distratti i beni del patrimonio, ovvero un bene sia stato comprato ad un prezzo gonfiato, un servizio sproporzionatamente sovra- retribuito o il patrimonio gravato da una garanzia reale, nonché quando qualunque oggetto di quest’ultimo (financo le energie lavorative) sia stato contro gli accordi impiegato al proprio profitto”133.

In via incidentale va notato come, dalla formulazione della norma, si evince che assume rilievo penale solo il danno patrimoniale che si verifichi direttamente sul patrimonio oggetto delle cure dell’autore134; prerequisito sarà dunque la

sussistenza di una identità tra il patrimonio oggetto dell’obbligo di cura ed il patrimonio oggetto di danneggiamento135.

Tornando alla teoria del “saldo complessivo”, anch’essa mutuata dalla giurisprudenza già consolidata per il reato di Truffa, costituisce suo diretto corollario il rilievo dei vantaggi che, da una prospettiva, appunto, “complessiva” dell’operazione sul patrimonio, il danno cagionato finiscano per compensare. Più precisament, non sussisterà il requisito del danno allorché ausgleichenden Erfolg zu erreichen (vgl. Schünemann in LK aaO Rdn. 137) und eine konkrete, schadensgleiche Gefährdung des zu betreuenden Vermögens ausscheidet”.

; BGH NStZ-RR 2006, 175, 176; BGH NStZ-RR 2006, 378, 379; v. anche SCHÜNEMANN B., § 266, cit., Rn.136, SALIGER F., Strafgesetzbuch (§ 266 StGB), cit., Rn. 54 e ss.; SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 166.

133 Così Seier in SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit.,

Rn. 168 “Ein Vermögensschaden ist z.B. anzunehmen, wenn Vermögensgegenstände verschenkt, unter Preis verkauft, verschleudert, beschädigt oder entzogen werden, wenn für Sachen überteuerte Preise gezahlt oder Leistungen unverhältnismäßig hoch entlohnt werden, wenn Vermögensstücke dinglich belastet werden, wenn Personal-oder Sachmittel bestimmungswidrig zum eigenen Vorteil eingesetzt werden“: cfr. anche BGH GA 1971, 210; BGH wistra 1986, 218; RGSt 61, 174.

134 RENGIER R., Strafrecht. Besonderer Teil, cit., § 18, Rn. 51. 135 Cfr. BGHSt 47, 295, 297.

alla condotta pregiudizievole faccia immediato seguito altresì un compensativo incremento del patrimonio136. A un tale incremento sono poi

equiparati: lo sconto di un debito di pari entità e la prospettiva di un guadagno equivalente.

Il requisito dell’immediatezza lascia intendere che un tale vantaggio compensativo debba scaturire dalla stessa azione od omissione pregiudizievole, non anche da separate ed autonome attività, che costituirebbero dunque al massimo una riparazione del danno137.

Dalla contemporanea ed immediata compensazione va tenuta distinta la sopravvenuta riparazione dei danni causati138 che non costituisce causa di

esclusione del reato ma può al massimo valere in fase di commisurazione della pena. Un tale principio soffre però due rilevanti eccezioni: in primo luogo il caso in cui la condotta pregiudizievole e quella riparatoria abbiano fatto parte di un piano economico unitario (“einheitliches wirtschafliches Vorhaben”139) che

prevedesse la perdita realizzata nella prospettiva del futuro guadagno. Un esempio può costituire la riconversione dei metodi produttivi per incrementare i guadagni140; a bene vedere però ancor prima che il danno, a venire qui in difetto

è la condotta antidoverosa , ed ossia la violazione dell’obbligo di cura141.

In secondo luogo è giurisprudenza oramai consolidata che un tale pregiudizio debba ritenersi insussistente quando l’autore abbia avuto la

136 V. BGH NStZ-RR 2006, 175; 378, 379; BGH NStZ 2004, 205; FISCHER T.,

Strafgesetzbuch ( § 266 StGB), cit., Rn. 115. SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 166.

137 V. BGHSt 15, 372, 376; FISCHER T., Strafgesetzbuch ( § 266 StGB), cit., Rn. 166.

WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 139.

138 CFR. SCHÜNEMANN B., § 266, cit., Rn. 137.

139 V. RGSt 61, 211, 213; 65, 430 ess; 66, 255, 261 ess,; BGHSt 47, 295, 301; BGH

NJW 198, 1808; 2002, 1211, 1215, 2801 e ss.; BGH NStZ 2002, 648, 650; cfr. SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 173.

140 RG JW 1936, 882; altro esempio (cfr. SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch

Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 174) è quello presentato in OLG Frankfurt NStZ-RR 2004, 244 e ss. in cui il fiduciato distragga denaro dal fiduciante da destinare ad un negozio corruttivo in vista di un grosso introito. Ove ci si attenga ad un concetto strettamente economico-quantitativo di patrimonio, va escluso il danno (oltre che il dolo di danno) e dunque il reato di Untreue ove alla distrazione a finalità corruttive sia però seguito un grosso guadagno; v. anche FISCHER T., Strafgesetzbuch ( § 266 StGB), cit., Rn. 166 e seguenti.

intenzione, e in ogni tempo la capacità, di porre pronto ed integrale rimedio al decrescimento patrimoniale cagionato, con mezzi propri ovvero in altra maniera142.

Ad essere escluso è invece il dolo di danno, e non anche, dunque, il danno, allorché l’autore procedesse all’attività, che sapeva pregiudizievole ed antidoverosa, solo erroneamente ritenendosi in grado di porre riparo alla perdita con i propri mezzi143, ovvero allorché il conguaglio, cui pure l’autore era

intenzionato, non sia stato poi effettuato per sopravvenuta impossibilità. Ugualmente per il caso in cui questi solo successivamente alla produzione del anno si sia determinato e non effettuare il conguaglio, che tuttavia si provi esistente tra le sue intenzioni al momento della commissione del fatto.

Tuttavia, se la punibilità delle ipotesi subito sopra richiamate va per certo ritenuta incompatibile con lo speciale disvalore che il legislatore esige facendo richiesta del dolo di danno, meno logico pare il primo caso: un decrescimento patrimoniale cui anche faccia da contrappeso una pretesa risarcitoria gravante sull’autore del reato rimane un pregiudizio intenzionalmente cagionato, la cui riparazione/riparabilità giocherà un ruolo in fase di commisurazione della pena144.

Come si è visto la giurisprudenza ha tentato di ovviare alla confusione ermeneutica causata dalla inconsistenza della formulazione, procedendo a tastoni da un numero limitato di casi, con una metodologia casistica non diversa da quella del common law.

In particolare la giurisprudenza e la dottrina hanno diretto i propri sforzi su di una serie di casi “limite”, in cui ossia maggiormente spinosa si presenta la

142 Cfr. BVerfG NJW 2010, 3209, 3217 e ss; RGSt 62, 31, 33; 73, 283, 285; BGHSt

15, 342; BGH NStZ 1982, 331; 1995, 233, 234; BGH NStZ-RR 2004, 54; in letteratura cfr. SCHÜNEMANN B., § 266, cit., Rn. 139; PERRON W., Strafgesetzbuch Kommentar, (§ 266 StGB ), cit., Rn. 42; Maurach/Schroeder/Maiwald Besonderer Teil I § 45 Rn. 45.

143 SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 175. 144 Cfr. FISCHER T., Strafgesetzbuch ( § 266 StGB), cit., Rn. 169; SEIER J., Untreue,

in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 176, per cui “wenn der Täter willens und in der Lage ist, die Vermögensminderung auszugleichen, dann liegt darin nicht mehr als die Absicht einer nachträglichen Schadenswiedergutmachung, die allenfalls bei der Strafzumessung ins Gewicht fällt.

configurazione del requisito del danno. Tra questi meritano per certo un richiamo il ruolo del lucrum cessans nella verifica della diminuzione patrimoniale, ed i casi in cui il patrimonio, che ancora non abbia subito un definitivo decrescimento, sia stato però esposto ad un pericolo particolarmente “concreto” ed ossia destinato secondo l’id quod plerumque accidit, a trasformarsi in un danno effettivo e definitivo.

Per quanto attiene al lucro cessante (unterlassene Vermögensmerung), per la giurisprudenza questo può assurgere alla dignità di “pregiudizio” ai sensi del § 255 StGB solo ove sul perduto guadagno sussisteva una “aspettativa sufficientemente salda”145. Oggetto di questione è stata la concretezza di una

siffatta aspettativa, anche considerando come il sempre valido principio del Vorher-nachher-Vergleich (raffronto quantitativo prima-dopo) ne richiede la misurabilità economica in termini monetari. Al giorno d’oggi la giurisprudenza è unanime, in fase di quantificazione dei danni, nel negare rilievo ai guadagni meramente sperati146; incertezze si registrano invece con riguardo agli

incrementi del patrimonio del tutto sicuri147; in quest’ultimo caso, si è detto,

l’aspettativa deve costituire già nel presente un valore patrimoniale quantificabile ( p.e. secondo i principi contabili)148 con esclusione, dunque, ad

145 Così WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 145, letteralmente: “eine

hinreichend gesicherte Aussicht”, anche Anwartchaft o Exspektanz; v. BGHSt 31, 232, 234 e ss.; BGHSt 50, 299, 314 e ss.; BGH NStZ 2003, 540, 541; cfr. anche FISCHER T., Strafgesetzbuch ( § 266 StGB), cit., Rn. 116; SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 169, che spiega la differenza rispetto al Betrug: “ Sofern man in diesem “Verhindern des Reicherwerdens” eine Abweichung oder zumindest eine Besonderheit gegenüber dem Betrug erblickt, erklärt sich das aus dem Inhalt der Treupflicht: Der Untreutäter ist zumeist nicht nur dafür verantwortlich, dass der gegenwärtige Vermögensgüterstand des Geschäftsherrn erhalten bleibt, sondern er hat regelmäßig auch dafür zu sorgen, dass das Vermögen Zuwachs erfährt, z.B. durch ein günstige Anlage von Kapital oder durch vorteilhafte Geschäftsabschlüsse“.

146 V. BGH NJW 1983, 1808; OLG Bremen NStZ 1989, 229; OLG Hamm NJW

1968m 1940; OLG Stuttgart NJW 1999, 1566.

147 Parimenti va segnalata qui una divergenza della giurisprudenza sull’elemento

del danno dell’Untreue rispetto a quello del Betrug, per il quale ultimo è sufficiente una prognosi di probabilità ( Wahrscheinlichkeitsprognose).

148 Cfr. WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 145; SCHÜNEMANN B., §

266, cit., Rn. 135; KINDHÄUSER U., § 266, in Nomos-Kommentar Strafgesetzbuch, cit., Rn. 101.

esempio, della perdita di un incremento di popolarità per l’azienda, che non è suscettibile di una quantificazione in termini economici.

In secondo luogo, come già si è operato per il reato di truffa, anche per l’Untreue, all’evento di danno si considera sostanzialmente equivalente il caso di una concreta messa in pericolo del patrimonio (Schadensgleiche Vermögensgefährdung); anche per l’Untreue, dunque, rileva il così detto “danno di pericolo” (Gefähdungsschaden). Secondo la teoria in parola, è da ritenersi già integrato un pregiudizio al patrimonio tutelato quando quest’ultimo venga concretamente esposto al pericolo, anche ove il pregiudizio non si realizzi149. La

delicatezza di una tale manipolazione giurisprudenziale si manifesta in ciò, che rischia ossia di attrarre pericolosamente nella sfera della punibilità del § 266 StGB quelle condotte sì abusive od antidoverose, ma che in assenza di un danno per il Treugeber (fiduciante) il legislatore apertamente intendeva lasciare impunite: ciò appare doppiamente evidente ove si pensi che alla struttura del reato come uno di evento affiancava la non punibilità del tentativo150. Inoltre,

avvisa la dottrina, una tale concezione del danno porterebbe ad una sostanziale abrogazione del requisito del danno che finirebbe, così, per coincidere con la condotta del reato (che risulta dunque sostanzialmente trasformato in uno di pura condotta): attesa la forte indeterminatezza della formulazione di quest’ultima è già chiaro quale agile arma sia offerta all’arbitrio degli organi giudiziari, in aperta violazione dei principi di legalità e di riserva di legge.

La corte costituzionale investita della questione, ha però “salvato” la così richiamata equiparazione151 , sempre nel compromesso, però, di una lettura

restrittiva che esiga ben più di un pericolo astratto: si richiede infatti una messa in pericolo tanto concreta da potersi accertare “in modo economicamente misurabile”. Contro le tesi dei ricorrenti sostiene infatti la corte che “la

149 Il punto è di comprensibile rilievo; approfondiscono la nozione di “messa in

pericolo equipollente al danno” le pronunce di BGHSt 44, 376, 384 in cui si esprime il principio per cui “ein Nachteil kann bereits in einer konkreten, wirtschaftlich schon zu einer Minderbewertung führenden - also schadensgleichen - Vermögensgefährdung liegen”; BGH NStZ 2003, 540; NStZ-RR 2005, 343; Cfr. WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 141, 149 e ss; FISCHER T., Strafgesetzbuch ( § 266 StGB), cit., Rn. 150 e ss.; SALIGER F., Strafgesetzbuch (§ 266 StGB), cit., 66.

150 V. infra, par. 1.

dogmatica del (…) pericolo di danno (…) si basa sull’assunto che da una prospettiva economica, sotto determinate circostanze, il pericolo di una perdita futura può già rappresentare una diminuzione “presente” del valore patrimoniale, e quindi già integrare (…) un pregiudizio ai sensi del (…) § 266 StGB”. Non basta, quindi, come detto, un pericolo astratto, ma l’interprete dovrà verificare se la particolare prossimità e certezza del verificarsi del danno nelle speciali circostanze economiche in qui il pericolo si realizza, già costituisca una diminuzione del valore del patrimonio152.

La corte fa propri, poi, due criteri restrittivi: il primo, di natura oggettiva, impone che la futura diminuzione patrimoniale sia già al tempo della verifica dei danni quantificabile secondo i principi contabili e di bilancio153. Il secondo, che

agisce sul piano soggettivo, richiede, per l’accertamento del danno di pericolo, che l’autore non solo abbia voluto l’azione o l’omissione che sapeva rischiosa per il patrimonio, ma anche abbia preventivamente accettato il verificarsi del danno. Si pensi al caso154 dell’amministratore di società che lasci decorrere il tempo di

prescrizione di un credito: il danno non può dirsi definitivo, atteso come sempre il debitore possa efficacemente adempiere sua sponte alla pretesa creditoria della società; l’omissione (antidoverosa) dell’amministratore realizza però un definitivo diradamento delle probabilità, per l’azienda, di vedere il proprio credito soddisfatto. Non può negarsi come, allora, il concreto pericolo cui il patrimonio è esposto già costituisca per quest’ultimo un danno, che ha, nel caso

152 Esempi derivanti dalla giurisprudenza di casi di danni da pericolo sono: una

concessione di un credito senza sufficienti sicurezze; un vizio di nullità o di annullabilità nell’atto dispositivo a carico del patrimonio del fiduciante che ponga a rischio l’esecuzione della controprestazione per cui la disposizione era in primo luogo effettuata (BGH wistra 2006, 306); una redazione disordinata dei libri contabili che impedisca o renda più difficoltoso il recupero di un credito ( BGHSt 20, 304).

153 Cfr. il § 253 Abs. 4 HGB per cui “Bei Vermögensgegenständen des

Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt. Ist ein Börsen- oder Marktpreis nicht festzustellen und übersteigen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Wert, der den Vermögensgegenständen am Abschlussstichtag beizulegen ist, so ist auf diesen Wert abzuschreiben”.

154 Cfr. BGH NJW 1983, 461, vedi anche WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20,

in specie, il pregio di essere quantificabile secondo i criteri della contabilità. Ove risulti altresì provato che l’amministratore volontariamente ometteva l’esercizio del diritto, intenzionalmente ricercando, ovvero anche solo accettando, l’estinzione del diritto conseguente al decorrere del termine della prescrizione, sarà allora pienamente integrato il reato di Untreue.

Concludendo, merita qui spazio l’analisi dei nessi causali intercorrenti tra gli elementi della fattispecie: il danno che si è ora studiato deve infatti porsi in una speciale relazione causale con le condotte della fattispecie di Untreue.

In primo luogo l’atto giuridico efficace che costituisce abuso dei poteri validamente conferiti di disporre del patrimonio altrui ovvero di obbligare (§ 266, 1° variante, StGB), nonché la violazioni degli obblighi inerenti la posizione fiduciaria (§ 266, 2° variante, StGB) possono coincidere con la effettiva diminuzione patrimoniale ovvero la concreta messa in pericolo del patrimonio altrui che segnano la consumazione del reato.

L’evento di danno può, dunque, presentarsi in contemporanea con l’esecuzione della condotta, ma questo non sempre è vero: è in ogni caso importante tenere ben distinti i due elementi che infatti rappresentano “circostanze del fatto autonome, separate l’una dall’altra, e che vanno accertate ciascuna secondo una propria regola” 155.

A frapporsi tra i due si richiede intanto un nesso causale, che univocamente riconduca il danno alla violazione dell’obbligo di cura (Treupflicht). A ben vedere è unicamente sulla necessità di una tale speciale relazione che il dispositivo dell’Untreue si esprime senza lasciare dubbi: nel dadurch (con ciò) posto a frapporsi tra la condotta e l’evento viene a esplicitarsi proprio una connessione siffatta .

In questione però è l’immediatezza (Unmittelbarkeit)156, ed ossia la

prossimità nella serie causale tra la violazione dell’obbligo di cura ed il verificarsi

155 Così SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 202. 156 Vedi anche BGH NStZ 2009, 686, 688, per cui: In den möglichen

Ersatzansprüchen und Prozesskosten nach Aufdeckung eines zum Vorteil des Treugebers begangenen Betrugs liegt kein Nachteil des Treugebers im Sinne des Untreuetatbestands (§ 266 StGB). Denn solcher Schaden ist nicht unmittelbar, er setzt nämlich mit der Aufdeckung der Tat einen Zwischenschritt voraus. Der für die Nachteilsfeststellung notwendige Gesamtvermögensvergleich hat aber auf der Grundlage des vom Täter verwirklichten Tatplans zu erfolgen”, consultabile

del pregiudizio al patrimonio; al riguardo si registra una dissonanza tra dottrina e giurisprudenza.

Quest’ultima si è infatti solo raramente espressa sul punto, specificando però come questa immediatezza, nel reato di Untreue e a differenza del reato di

Documenti correlati