• Non ci sono risultati.

Untreue e rischio d’impresa (Risikogeschäfte).

L’UNTREUE TEDESCA: INTRODUZIONE E CENNI PROBLEMATICI.

2. Untreue e rischio d’impresa (Risikogeschäfte).

La verifica che investe gli elementi del reato di Untreue si atteggia diversamente nel paricolare caso delle operazioni economiche ad alto rischio24.

L’ipotesi dei cosiddetti Risikogeschäfte va ricondotta naturalmente nella prima variante esecutiva del reato: si tratta infatti generalmente di attività costituitenti esercizio di un potere dispositivo ovvero obbligatorio sul patrimonio altrui (Verfügungs- Verpflichtungsbefugnis25). Oggetto privilegiato di analisi, nel caso in

specie, è dunque la condotta di abuso, più in particolare di quella particolare autorizzazione interna (innere Legitimation) al negozio rischioso che ove non trovi corrispondenza nella esternazione (giuridicamente valida ed efficace) del potere di porre in essere l’atto, rivela la natura abusiva della disposizione rischiosa o dell’obbligazione assunta con rischio.

Si principia col far presente che sono attività a rischio (Risikogeschäft) quelle ”decisioni imprenditoriali, per le quali rimane del tutto incerto se condurranno ad un aumento ovvero ad una perdita del patrimonio”26. In via

esemplare possono richiamarsi la concessione di crediti bancari, gli investimenti ed altre speculazioni in borsa27.

Tornando poi alla configurabilità della fattispecie di infedeltà, non presenta particolari problemi il caso in cui l’assunzione di rischi sia del tutto esclusa dal contenuto del mandato che istituisce la posizione fiduciaria: l’attività così intrapresa sarebbe senz’altro antidoverosa (pflichtwidrig) e realizzerebbe quella

24 WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 42 e ss.; KINDHÄUSER U., § 266,

in Nomos-Kommentar Strafgesetzbuch, cit., Rn. 73 e ss.; RANSIEK A., ZStW 116, 634 e ss.; SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 376 e ss.

25 V. retro, cap. III, par. 3.

26 WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 42: Più precisamente SEIER J.,

Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 377, riprendendo PERRON W., Strafgesetzbuch Kommentar, (§ 266 StGB ), cit., Rn. 20: “Gekennzeichnet sind die Risikounternehmungen oder gewagte Geschäfte dadurch, dass die Prognose, ob die projektierte Maßnahme zu Gewinn oder Verlust führt, mit einem erhöhten Maß an Ungewissheit belastet ist“.

27 Per altri esempi vedi WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 42 e SEIER

disposizione del patrimonio altrui, la quale, ai sensi del § 266 StGB, ove conduca ad un definitivo pregiudizio del patrimonio, ovvero lo esponga ad un pericolo concreto, integrerà il reato di Untreue28.

Allo stesso modo, il consenso validamente espresso ( ovvero altrimenti assicurato, p.e mediante un comportamento concludente), purchè dato anterioremente all’operazione rischiosa, escludendo alla radice la configurabilità del reato di Untreue, esime da ogni ulteriore indagine. Parimenti, non presenta particolari problemi il caso in cui l’assunzione di rischi rientri normalmente, e senza limiti, nel contenuto del mandato29.

In entrambi i casi ora riportati, infatti, rimane perfettamente irrilevante ai sensi del § 266 StGB, la particolare efferatezza del rischio accettato, ovvero anche la speciale negligenza con cui l’amministratore abbia agito, anche quando l’attività imprenditoriale così intrapresa abbia condotto ad una ingente perdita patrimoniale. L’essenza del reato di Untreue, infatti, non è quella di punire la scarsa professionalità dei gestori dei patrimoni altrui o l’abuso del ruolo istituzionale che rivestono nell’economia nazionale, quanto invece quella di tutelare la assoluta aderenza alle direttive (espresse o implicite) dei titolari dei patrimoni affidati in gestione, perché sia rispettato il vincolo di destinazioni da questi ultimo imposto sulle loro proprietà30.

La questione diviene invece più intricata dove l’assunzione di rischi va contemperata con la diligente conservazione del patrimonio, ed ossia nella attività di gestione delle impese commerciali. In questo particolare ambito, il rischio è connaturato alla discrezionalità assicurata all’amministratore nello svolgimento delle proprie funzioni. In via di principio può dunque ritenersi non

28 WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 43, KINDHÄUSER U., § 266, in

Nomos-Kommentar Strafgesetzbuch, cit., Rn. 74; FISCHER T., Strafgesetzbuch ( § 266 StGB), cit., Rn. 65; Cfr anche SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 381, che cita i casi in cui è ancor prima la stessa legge che fonda il potere gestorio sul patrimonio altrui ad escludere la facoltà di intraprendere una tale tipologia di attività: è il caso della tutela (§ 1802 e ss BGB , Vormund) della curatela (Pflege § 1915 BGB); Cfr. BGH NStZ 2001, 155, con riguardo all’amministratore di una fondazione;

29 Qui da considerare è invece la validità del consenso, che nel caso specifico deve

essere uno quanto meno informato: l’indagine si sposta allora sulle informazioni date sul negozio rischioso.

antidoverosa la condotta dell’amministratore che accetti il rischio di perdite per l’impresa del cui patrimonio dispone. Più in particolare “per il caso di una attività di impresa in cui si ammetta un rischio medio e dunque limitato, la domanda da porsi è se il gestore si sia mantenuto nei limiti del rischio medio assumibile nella propria attività gestoria31“. Conseguentemente, “non può dirsi integrata la

violazione del dovere di cura, finché non siano stato sorpassati i limiti in cui l’autore poteva assumere, sulla propria responsabilità, decisioni imprenditoriali orientate esclusivamente all’interesse generale dell’impresa e fondate su ragioni diligentemente indagate”32.

In giurisprudenza si sono sviluppati due concorrenti criteri risolutivi.

Da una parte si è detta inammissibile l’assunzione del rischio “ quando il pericolo di una perdita supera a livello probabilistico le prospettive di guadagno”. Un tale criterio è apparso però eccessivamente intollerante: l’amministratore di impresa non sempre ha il tempo di valutare con esattezza le probabilità di rischio. Inoltre, il criterio non pare tener conto dell’essenza della funzione svolta dall’amministratore di impresa, che non è quella di conservare il patrimonio, ma di “metterlo in moto”, massimizzandone la capacità di produrre profitto. La letteratura ha dunque tentato di correggerne gli eccessi, suggerendo di ritenere invece “superati i limiti solo quando, ad una analisi di tutte le

31 PERRON W., Strafgesetzbuch Kommentar, (§ 266 StGB ), cit., Rn. 20;

KINDHÄUSER U., § 266, in Nomos-Kommentar Strafgesetzbuch, cit., Rn. 75; WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 43.

32 Così in BGHSt, 50, 331, 337, per cui: “Allerdings beinhaltet nicht jede

Vergütungsentscheidung des Präsidiums, die im Ergebnis zu einer Schädigung der Aktiengesellschaft führt, eine Pflichtverletzung. Denn auch hierbei handelt es sich um unternehmerische Führungs- und Gestaltungsaufgaben, für die in der Regel ein weiter Beurteilungs- und Ermessensspielraum eröffnet ist. Die Anerkennung eines solchen weiten Handlungsspielraums findet ihre Rechtfertigung darin, dass unternehmerische Entscheidungen regelmäßig aufgrund einer zukunftsbezogenen Gesamtabwägung von Chancen und Risiken getroffen werden müssen, die wegen ihres Prognosecharakters die Gefahr erst nachträglich erkennbarer Fehlbeurteilungen enthält. Deshalb ist eine Pflichtverletzung nicht gegeben, solange die Grenzen, in denen sich ein von Verantwortungsbewusstsein getragenes, ausschließlich am Unternehmenswohl orientiertes, auf sorgfältiger Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen beruhendes unternehmerisches Handeln bewegen muss, nicht überschritten sind”; WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 45; in giurisprudenza cfr. anche BGHZ 135, 244, 253 f.; 111, 224, 227; BGHSt 46, 30, 34 e ss; BGHSt 47, 148 e 149; BGHSt 47, 187, 192.

circostanze esteriori, il rischio risulti assolutamente diseconomico”33; in altri

termini, si è aggiunto, il rischio d’impresa “sarà sempre ammesso se alla operazione, poi risultata pregiudizievole, era sotteso uno scopo ragionevole e ancora economicamente sostenibile”34.

Attualmente la giurisprudenza costituzionale35, impegnata come visto in

un’opera di “restringimento” della portata operativa dell’Untreue, richiede, in caso di attività rischiose, che, unitamente all’assunzione del rischio, nella catena causale poi culminata nella deminutio patrimonii per la società, si sia intromessa una grave violazione dei doveri (gravierende Pflichtverletzung): il requisito imposto dai giudici delle leggi ha incontrato però le aspre critiche della dottrina sulla base dell’osservazione per cui il presupposto ora richiamato, in nessun mode potrebbe cogliersi dal dettato normativo36.

Una ultima ricostruzione37, poi, sposta il focus dell’indagine, muovendosi

dalla natura del rischio accettato che risulta di difficile valutazione per arrivare invece alla già richiamata autorizzazione interna: l’antidoverosità del rischio intrapreso andrebbe dunque verificata per mezzo di un giudizio obiettivo ex ante, che stabilisca se al tempo dell’assunzione del rischio il gestore era autorizzato, secondo il contenuto del suo mandato, a compiere quel tipo di operazioni con quel tipo di rischio.

33 PERRON W., Strafgesetzbuch Kommentar, (§ 266 StGB ), cit., Rn. 20; Tiedemann

FS Weber, p. 319, 325 e ss.; SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 385.

34 Cfr. Tiedemann FS lackner, p. 746 e ss; vedi anche: BGHZ 135, 244, 253 e ss. 35 V. BVerfG NJW 2010, 3209, 3215.

36 Cfr. WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 46; KINDHÄUSER U., § 266,

in Nomos-Kommentar Strafgesetzbuch, cit., Rn. 75; SCHÜNEMANN B., NStZ 2005, 473, 475.

37 WITTIG P., Wirtschaftsstrafrecht, cit., § 20, Rn. 48; FISCHER T., Strafgesetzbuch (

Documenti correlati