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L’Untreue nel diritto dei gruppi (Konzernrecht) 38

L’UNTREUE TEDESCA: INTRODUZIONE E CENNI PROBLEMATICI.

3. L’Untreue nel diritto dei gruppi (Konzernrecht) 38

L’applicazione del reato d’infedeltà all’interno del delicato fenomeno dei gruppi di società ha rappresentato una sfida interpretativa di non facile risoluzione: per lungo tempo sostanzialmente ignorata da dottrina e giurisprudenza39, la questione ha è stata invece oggetto di fervide discussioni a

seguito della storica sentenza Bremer Vulkan40, che apriva una stagione di

intensa ed ininterrotta produzione letteraria.

Il fenomeno in questione esplica la sua essenza nello scollamento tra realtà economica e realtà giuridica41: il gruppo si affaccia al mercato come unico

soggetto economico, ma agli occhi del diritto ciascun elemento del gruppo mantiene la sua autonomia giuridica e patrimoniale. Già da tempo, infatti, il gruppo trovava una prima definizione in dottrina quale “unione di imprese giuridicamente indipendenti, costituenti, sotto una conduzione unitaria, una unità economica”42.

38 Cfr. SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 355. 39 Con rare eccezioni: vedi BGH NJW 1997, 66 e ss.

40 Cfr. BGHSt 49, 147, del 13 maggio 2004, in cui è enunciato il seguente principio

di diritto: “all’interno di un gruppo di società, gli amministratori della s.p.a. controllante agiscono in violazione del loro dovere di cura esteso sul patrimonio della società controllata, se i loro beni patrimoniali vengono investiti senza le dovute garanzie nel gruppo in misura tale che, in caso di perdita, verrebbe messa in pericolo l’adempimento delle obbligazioni o l’esistenza della controllata”; più approfonditamente si dice: “Zwar ist die Errichtung eines entsprechenden Cash- Management-Systems nicht an sich pflichtwidrig. Werden automatisch ohne Rücksicht auf bestehende Verbindlichkeiten Gelder in dieses System eingespeist, löst dies dann gesteigerte Sicherungspflichten aus, wenn auf diese Weise Vermögenswerte das Unternehmen verlassen und innerhalb des Konzerns transferiert werden (vgl. Vetter, Gesellschaftsrecht in der Diskussion, Bd. 6, S. 94 f.). Erreicht der Vermögenstransfer ein solches Ausmaß, dass die Erfüllung der eigenen Verbindlichkeiten des einlegenden Konzernmitglieds im Falle eines Verlusts der Gelder gefährdet wäre, dann trifft die Muttergesellschaft eine Vermögensbetreuungspflicht, die Rückzahlung der Gelder -- etwa durch ausreichende Besicherung-- zu gewährleisten. Sie hat dann die wirtschaftlichen Eigeninteressen ihrer Tochtergesellschaft (und deren Gläubiger) zu wahren”.

41 Cfr. SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 356. 42 Cfr. ARNOLD S., Untreue in Gmbh- und Aktienkonzern, cit., p. 17.

La definizione legale del gruppo societario è data però dal paragrafo 18 dell’Aktiengesetz del 1965, rubricato Konzern und Konzernunternehmen che così recita:

<<Se un’impresa dominante e una o più imprese dipendenti sono riunite sotto la direzione unitaria ( einheitliche Leitung) dell’impresa dominante, esse costituiscono un gruppo (Konzern); le singole imprese sono parte del gruppo (Konzernunternehmen). Sono da considerarsi riunite sotto una direzione unitaria le imprese collegate da un contratto di dominio (Beherrschungsvertrag); § 291 AktG ) o nelle quali l’una è connessa all’altra (ai sensi del § 319 AktG). In presenza di una impresa controllata si presume che formi un gruppo con la dominante>>.

Il § 18 definisce dunque il gruppo (Konzern) quel fenomeno di concentrazione, di una impresa controllante ed una o più imprese dipendenti, sotto la guida unitaria (einheitliche Leitung)43 della controllante: il primo comma

è dedicato alla disciplina del gruppo verticale (Unterordnungskonzern), definito dalla presenza di una controllante e una o più controllate44; il secondo comma è

43 Il concetto di conduzione unitaria, su cui la giurisprudenza non ha ancora preso

una posizione sufficientemente, è oggetto di diatriba in dottrina, che si divide tra una concezione “stretta” di gruppo (enger Konzernbegriff) che richiede un piano finanziario comune, in cui le società figlie siano stabilmente e imprescindibilmente incastonate; ed una concezione “ampia” (weiterer Konzernbegriff) per la quale è sufficiente a fondare l’inquadramento nella categoria anche il singolo incarico laterale o la dispensabile collaborazione cui la controllata sia preposta; Cfr. ARNOLD S., Untreue in Gmbh- und Aktienkonzern, cit., p. 23, per cui: “Die Vertreter eines engen Konzernbegriffs fordern für die Anerkennung einer einheitlichen Leitung die Behandlung des Unternehmenszusammenschluss als eine wirtschaftliche Einheit, was nur dann anzuerkennen sei, wenn sich die Leitung zumindest auch auf die Finanzplanung erstreckt. Die Vertreter eines weiteren Konzernbegriffs gehen zwar im Falle der einheitlichen Finanzplanung ebenfalls ohne weiteres von einem Konzern aus, lassen es demgegenüber aber genügen, wenn sich die Leitung auf irgendein strategisches Aufgabenfeld wie Personalwesen, Einkauf, Organisation oder Absatz erstreckt“; benussi 89 per cui “tale <<direzione unitaria>>, difettando una definizione normativa al riguardo, viene fatta presumere iuris tantum dalla presenza di un controllo azionario o contrattuale ex art. 17 AktG”.

44 L’impresa dipendente è invece definita al precedente § 17 AktG: << (1)

Abhängige Unternehmen sind rechtlich selbständige Unternehmen, auf die ein anderes Unternehmen (herrschendes Unternehmen) unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluß ausüben kann. (2) Von einem in Mehrheitsbesitz

dedicato invece al gruppo orizzontale (Gleichordnungskonzern), qualificato da un rapporto di mero coordinamento tra imprese giuridicamente autonome, indipendenti l’una dall’altra ma riunite sotto una direzione unitaria, e ne sancisce la sostanziale equiparazione al gruppo verticale, sotto la medesima nozione di gruppo: non è dunque necessario un rapporto di dipendenza o comunque di subordinazione quando già risulti provata la guida unitaria, potendo anzi le varie società porsi sullo stesso piano (Gleichordnungskonzern)45.

La nozione di “direzione unitaria” ha trovato specificazione in giurisprudenza in quello più duttile di “pianificazione unitaria”46, costituiscono

un gruppo dunque le imprese dirette secondo una medesima strategia economica, in rispetto delle direttive provenienti da un medesimo centro decisionale.

Le norme ora viste sono contenute nell’Aktiengesetz, legge che disciplina la società per azione; ciò non di meno sono pacificamente estese in via analogica alla società a responsabilità limitata.

Per ciò che attiene invece ai profili penalistici, bisogna innanzitutto indagare quali soggetti di diritto possano rilevare quali persone offese del reato di Untreue47.

stehenden Unternehmen wird vermutet, daß es von dem an ihm mit Mehrheit beteiligten Unternehmen abhängig ist>>.

45 Cfr ARNOLD S., Untreue in Gmbh- und Aktienkonzern, cit., p. 19; Benussi 89 e 90,

che aggiunge in argomento che “nonostante l’espressa regolamentazione del fenomeno dei “gruppi”, l’applicazione della figura dell’Untreue alle aggregazioni di imprese è risultata assai scarsa in Germania, vuoi, perché solo una percentuale irrisoria di imprese ha optato per l’adozione del modello del <<gruppo contrattuale >>, preferendo la quasi totalità rimanere assoggettata alla disciplina del <<gruppo di fatto >>, vuoi, perché in tale Paese la disciplina dei gruppo non è stata attesa alle società a responsabilità limitata, che rappresentano la forma più diffusa”.

46 V. LG Dusseldorf, 7 TaBV 88/09, 87.

47 Così SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 356;

vedi anche ARNOLD S., Untreue in Gmbh- und Aktienkonzern, cit., pp. 73 e ss. per cui “der Konzern als solcher nicht in den Schtutzbereich der Untreue fällt, er also kein taugliches Opfer einer Untreue sein kann; BUSCH D., Konzernuntreue. Eine Untersuchung spezifischer Untreue-strafbarkeit innerhalb von Konzernverbindungenmit Aktiengesell-schaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Frankfurt, 2004 p. 22 e ss.;

Ora, a ben vedere, soggetto passivo dell’infedeltà nel gruppo può essere la società controllata come anche il suo singolo socio, ma anche il gruppo nel suo insieme48.

Nel primo caso, ed ossia quando soggetto passivo della infedeltà della controllata bisogna distinguere: ove tra società dominante e società controllata sussista un contratto di dominio (Beherrschungsvertrag) e dunque la controllata sia posseduta interamente dalla impresa dominante, il reato dovrà ritenersi escluso dal meccanismo del consenso (Einwilligung)49.

In caso contrario sugli amministratori della controllante grava un dovere di tutela degli interessi patrimoniali delle società figlie (Vermögensbetreuungs- pflicht).

Discusso è, da ultimo, se possano considerarsi persone offese i creditori: da una parte il patrimonio sociale costituisce la prima garanzia dei loro diritti, d’altra parte discende proprio dal concetto di Untreue come delitto patrimoniale puro la conseguenza di escludere questi soggetti dalla tutela almeno diretta, da questo reato approntata: questi debbono però ritenersi almeno di riflesso (reflexhaft) tutelate comunque dalla norma.

Resta ora da verificare come può estendersi la responsabilità penale agli amministratori della società madre che agiscano in danno della figlia. Basterebbe, a ben vedere, un qualunque rapporto di impiego verso la società madre a fondare un rapporto fiduciario ex § 266 StGB rispetto alle singole controllate (§ 14 StGB)50, senza dimenticare, però, per ciò che attiene

all’amministrazione di fatto, che “anche quando l’autore non fosse inserito in un rapporto di lavoro nella società controllante, potrebbe comunque classificarsi in un certo qual senso come servo di due padroni”51.

48 Cfr. FOFFANI L., Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi nella gestione

d’impresa. Profili penalistici, Milano, 1997, p. 194.

49 V. retro, cap. III, par.

50 Vedi infra cap. III, par. 2. Meno problematico è il caso in cui tra le due vi sia

stato un Gewinn oder Ergebnisfuehrungsvertrag ex 291 o 302 AktG; in questo caso soccorre in primo luogo il già richiamato § 14 StGB ovvero anche un inquadramento nella categoria delle Hilfpersonen.

Effettuati gli inquadramenti e verificata la responsabilità penale anche agli amministratori della società madre per i danni che derivino alle figlie, bisogna a questa responsabilità dare forma, verificandone i limiti ed i contorni.

L’esistenza del gruppo influisce in primo luogo sul concetto di antidoverosità, introducendo o modificando l’atteggiarsi degli obblighi per la cui violazione l’amministrazione risponde: se, come visto, in caso sussista un espresso contratto di dominio, non può integrare il reato di Untreue la corretta osservanza ( degli obblighi e) delle direttive che da tale contratto scaturiscono (§§ 302, 308 AktG), in tutti gli altri casi, compreso il controllo esercitato in via di mero fatto, “non si può evitare di tenere in considerazione (come criterio per la verifica della violazione dell’obbligo di cura) l’aspetto dell’interesse del gruppo”52.

Viene, ossia, in considerazione un meccanismo che già trovava impiego nell’infedeltà comune (scilicet: non societaria): si tratta dei vantaggi direttamente compensativi della diminuzione patrimoniale53.

La questione è complessa ma nella trattazione presente saranno giusto ripercorse in grandi linee i principi distillati sul punto nell’ordinamento giuridico tedesco.

Bisogna innanzitutto dividere il caso in cui il controllo trovi espresso regolamento in un apposito contratto (Beherrschungsvertrag) da quello in cui il controllo sia esercitato solo di fatto ( faktischer Konzern).

Per la prima ipotesi viene in considerazione il § 302 AktG, per cui alla controllante è fatto obbligo alla fine dell’anno sociale di compensare le eventuali perdite subite in corso di validità del contratto; una tale norma, che pur suggerisce la sicura validità del meccanismo di esenzione in parola, non può però oscurare il principio di immediatezza: anche nei gruppi di società il vantaggio compensativo deve sorgere immediatamente dalla attività dannosa, ovvero essere prevista nel più generale piano di cui questa attività era parte54.

52 Cfr. SEIER J., Untreue, in AA.VV., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, cit., Rn. 362. 53 Vedi infra cap. III, par. 5.

54 Cfr. ARNOLD S., Untreue in Gmbh- und Aktienkonzern, cit., p. 108; BUSCH D.,

Konzernuntreue. Eine Untersuchung spezifischer Untreue-strafbarkeit innerhalb von Konzernverbindungenmit Aktiengesell-schaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Frankfurt, 2004, p. 198.

Per la seconda, invece, normativa espressa è contenuta nel § 311 AktG, che vieta che il potere di influire sulle società dipendenti giunga al punto di “intraprendere una attività per queste pregiudizievoli, ovvero compiere od omettere atti in loro pregiudizio, a meno che il pregiudizio non venga compensato”55. Il paragrafo ora analizzato costituisce dunque la responsabilità

civile della controllante sui danni che dalla sua attività di controllo alla controllata siano derivati: una tale responsabilità non può valere in modo assoluto anche sul piano del diritto penale: non può ossia adagiarsi la società controllante sul presupposto di dover comunque “prima o poi” risarcire la controllata danneggiata; anche qui il vantaggio dovrà essere stato previsto come conseguenza immediata della operazione.

L’operatività del meccanismo in questione nell’ordinamento penale deriva dunque, a ben vedere, dall’atteggiarsi dello stesso concetto di patrimonio all’interno del fenomeno del gruppo di società. Il vantaggio direttamente scaturente dall’operazione dannosa elide dunque l’elemento del danno, escludendo la configurabilità del reato. La verifica del danno deve infatti seguire il principio del saldo complessivo (Prinzip der Gesamtsaldierung): “conseguentemente bisognerà comparare il valore del patrimonio prima e dopo l’operazione dannosa. Dovrà considerarsi integrato un danno patrimoniale ai sensi del § 266 StGB, allorché la violazione dell’obbligo di fedeltà penalmente rilevante abbia condotto ad una diminuzione del valore economico complessivo del patrimonio non compensato da un aumento corrispondente (nicht durch einen Zuwachs ausgeglichenen)”56.

55 Così recita infatti il testo originale del § 311, Abs 1, AktG (Schranken des

Einflusses): Besteht kein Beherrschungsvertrag, so darf ein herrschendes Unternehmen seinen Einfluß nicht dazu benutzen, eine abhängige Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien zu veranlassen, ein für sie nachteiliges Rechtsgeschäft vorzunehmen oder Maßnahmen zu ihrem Nachteil zu treffen oder zu unterlassen, es sei denn, daß die Nachteile ausgeglichen werden”.

56 Così CORSTEN J., Erfüllt die Zahlung von Bestechungsgeldern den Tatbestand der

Untreue?, in http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/archiv/11-06/index.php?sz=7, che in argomento aggiunge: “Ein unmittelbarer Vermögensvorteil ist dann gegeben, wenn die den Schaden ausschließende Kompensation in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Pflichtverletzung steht. Unmittelbar meint in diesem Zusammenhang nicht zeitgleich, sofort oder bald, sondern es ist lediglich erforderlich, dass keine weitere, selbstständige Handlung mehr hinzutreten”; cfr

Attenendo il meccanismo compensativo alla dogmatica generale del danno patrimoniale, non si pongono particolari problemi in ordine alla estensibilità o meno della clausola di esclusione del reato in parola con riguardo alle altre fattispecie che un danno patrimoniale prevedano.

anche BGH NJW 2011, 88, 93, per cui: “Weiterhin ist jedoch erforderlich, dass es sich bei dem Vorteil, der die Minderung kompensiert um einen unmittelbaren Vorteil handelt. [43] Dazu bedarf es zwar keiner synallagmatischen Gegenleistung [44], allerdings reichen – dies wurde bereits in den soeben erwähnten Ausführungen des BGH im Siemens-Urteil deutlich – mittelbare, unkonkrete und wenig wahrscheinliche zukünftige Vorteile insoweit nicht aus”.

CAPITOLO V

INFEDELTA’ PATRIMONIALE: INTRODUZIONE.

SOMMARIO: 1. Le esigenze di tutela del patrimonio sociale. Linee fondamentali e caratteri principali dei nuovi reati societari. – 2. La riforma del diritto societario: il d.lgs. n. 6 del 2003. – 3. “Storia” del dettato normativo: dal decreto EUROSIM alla Commissione Mirone. – 4. I soggetti attivi del reato. – 5. Il bene giuridico tutelato.

1. Le esigenze di tutela del patrimonio sociale. Linee fondamentali e

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