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Decisione del Consiglio dell’Unione del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della

Nel documento DISABILITÀ O DIVERSA ABILITÀ? (pagine 33-37)

di Domenico Iodice

1.5. Decisione del Consiglio dell’Unione del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della

Conven-zione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (2010/48/CE)

L’adozione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (convenzione UNCRPD o Convenzione) nel 2006 ha segnato una svolta nella definizione di norme minime per i diritti delle persone con disabilità.

L’UE e gli Stati membri sono parti della convenzione UNCRPD e ne stanno portando avanti l’attuazione. Dal punto di vista formale, all’art. 3 è sancito che

«per le questioni che rientrano nella sfera di competenza della Comunità e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri, la Commissione rappresenta il punto di contatto per gli aspetti relativi all’applicazione della convenzione ONU». Dal punto di vista sostanziale, la Convenzione ONU recepita dalla citata Decisione prevede, alla lett. c del preambolo, «l’universalità, l’indivisibilità, l’in-terdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamen-tali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni»; riconosce, inoltre: alla lett. e, «che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra per-sone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impedi-scono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri»; alla lett. g «l’importanza di integrare i temi della disabilità nelle per-tinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile». Alle lett. i, j, k ed m il docu-mento afferma la necessità di realizzare l’uguaglianza sostanziale sul presupposto

irrinunciabile della riconosciuta «diversità delle persone con disabilità» e con la preoccupazione che le stesse continuino a incontrare ostacoli nella loro parteci-pazione alla società come membri eguali della stessa, malgrado siano riconosciuti

«gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità». Importante, per gli aspetti di diversity strategica che riecheggiano nella direttiva sulle informazioni non finanziarie delle imprese, che pure esamineremo, è la lett. o: «le persone con disabilità dovrebbero avere la possibilità di essere coinvolte attivamente nei pro-cessi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguar-dano direttamente». Si tratta di un principio-guida nella definizione del disability management che, in questo approfondimento monografico, viene sviluppato in chiave di gestione strategica d’impresa.

Nella parte dell’articolato, interessante è la nozione giuridica che, all’art. 1, giu-stifica la necessità di interventi legislativi di riequilibrio e ripristino dell’ugua-glianza sostanziale tra persone: «Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».

All’art. 4 è sancito un importante principio di effettività, trasferendone il carico giuridico agli Stati parti, che «si impegnano […] ad adottare tutte le misure legi-slative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente convenzione; ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità; […] ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discrimina-zione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzadiscrimina-zione o impresa privata». Nel richiamo alle imprese private è contenuto l’impegno di po-litica legislativa a indirizzare l’iniziativa lucrativa ai descritti fini sociali. Gli artt. 6 e 7 evidenziano la condizione di «discriminazione multipla» in cui rischiano di trovarsi le donne e i minori con disabilità, individuando come compito degli Stati parti l’adozione delle misure necessarie alla rimozione delle condizioni di disu-guaglianza. Il fulcro della Convenzione è nella parte dell’articolato che regola l’accesso al lavoro (inteso sia come ingresso sia come mantenimento dell’occu-pazione e dell’occupabilità) per le persone con disabilità. L’art. 26, nel richiamare l’abilitazione e la riabilitazione come strumenti per la vita indipendente, richiede agli Stati di adottare misure efficaci e adeguate a permettere alle persone il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. È lo stesso testo di legge che prevede il dovere dello Stato di organizzare, rafforzare e sviluppare servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei set-tori della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali. Per realiz-zare ciò è essenziale la promozione dell’offerta e dell’utilizzo di tecnologie, di strumenti di sostegno, di «accomodamenti ragionevoli», che siano progettati,

realizzati, individuati per e con le persone con diversa abilità. All’art. 27 (Lavoro e occupazione) è sancito che «Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle per-sone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mer-cato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati parti garantiscono e favoriscono l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative, anche legislative, in particolare al fine di: a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che con-cerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro; b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l’uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie; c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri; d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua; e) promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nel reinserimento nello stesso; f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di attività economi-che in proprio; g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico; h) favo-rire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure; i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro; j) promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro; k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità». Nell’allegato II (Dichiarazione relativa alla competenza della Comunità europea nell’ambito della Convenzione ONU, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1), è evi-denziato che, ad oggi, «la Comunità condivide competenze con gli Stati membri per quanto riguarda le misure intese a combattere la discriminazione fondata sulla disabilità»: essa esercita dunque una potestà legislativa concorrente (4), ed assume (4) Tale potestà legislativa concorrente si è già espressa in una serie di atti normativi comuni-tari in materia di disabilità, riconducibili a tre principali aree tematiche. Accessibilità: ex ceteris, direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco

riconoscimento della loro conformità; direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE; direttiva 96/48/CE del Consi-glio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, modificata dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, modificata dalla di-rettiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; didi-rettiva 2006/87/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio; direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri; direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva-quadro);

decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le persone a mobilità ridotta nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità; direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, modificata dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE; direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro norma-tivo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva-quadro); direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale); direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, modificata dalla diret-tiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità e modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Vita indipendente e inclusione nella società, lavoro e occupazione: ex ceteris, regolamento (CE) n. 800/2008 della Com-missione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Mobilità personale: ex ceteris, direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida e direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente (ancora) la patente di guida; direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio; Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del

una conseguente responsabilità politica per l’efficacia delle misure normative as-sunte ed omesse.

Nel documento DISABILITÀ O DIVERSA ABILITÀ? (pagine 33-37)

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