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LA CORTE STRAORDINARIA D'ASSISE DELLA SPEZIA E I REATI DI COLLABORAZIONISMO

2. I Decreti legislativi per l'epurazione

Le prime misure legislative di epurazione, ovvero di de- fascistizzazione del tessuto sociale, civile ed economico italiano, vennero approntate già nel Regno del Sud, alla fine del 1943, quando il conflitto mondiale era ancora in corso.

In realtà, fu in seno al fascismo che possiamo rintracciare un segnale di questo atteggiamento, quando dopo la seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943, con la messa in minoranza di Mussolini, il maresciallo Badoglio, decretò lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista, la soppressione del Gran Consiglio, del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, della camera dei fasci e delle corporazioni e l’incorporamento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale dell’esercito Regio. Il Decreto legislativo luogotenenziale (DLL) relativo alla punizione dei reati fascisti e ai delitti di collaborazionismo col tedesco invasore del 27 luglio 1944, n. 159 rappresenta il primo testo che affronta in maniera organica la questione della punizione dei crimini fascisti. Esso divenne il testo di riferimento in materia di epurazione e di sanzioni contro il fascismo.

La punizione per via penale di coloro che avevano commesso delitti fascisti compresa la collaborazione con i tedeschi era affrontata nel titolo I del decreto. I principali colpevoli, perseguibili con la morte o con l’ergastolo, erano identificati nei membri del governo fascista e nei gerarchi che avessero annullato le garanzie costituzionali, distrutte le liberà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del paese condotto alla attuale catastrofe197.

197 «Gazzetta ufficiale» 19 luglio 1944, n.41, Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, Sanzioni

Più precisamente, nella categoria dei punibili rientravano gli organizzatori e i capi delle squadre fasciste che avevano commesso violenze e devastazioni, i promotori o i direttori della Marcia su Roma, coloro che avevano diretto il colpo di stato del 3 gennaio 1925, coloro che avevano compiuto “atti rilevanti” per mantenere in vita il regime e chi dopo l’8 settembre aveva compiuto “delitti contro la fedeltà e la

difesa militare dello stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza col

tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata”198.

I Ministri e gli alti gerarchi del fascismo avrebbero dovuto essere giudicati da un’Alta Corte costituita da magistrati e da “altre personalità di vita pubblica e

morale illibata”. Per tutti gli altri casi, il giudizio era affidato a tribunali penali e Corti

d’Assise ordinarie. Il decreto prevedeva infine misure di esenzione o di riduzione della pena per chi si fosse “distinto per particolare valore” nella lotta contro i tedeschi.

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 22 Aprile 1945 n. 142, per la punizione della collaborazione con i tedeschi fu approvato dal secondo governo Bonomi dopo il nulla osta degli Alleati.

Uno degli obiettivi del provvedimento fu quello di arginare gli episodi di giustizia sommaria che si temeva potessero verificarsi durante e dopo la liberazione nelle zone occupate per lungo tempo dai nazifascisti. Conclusa la travagliata fase dell’occupazione e travolto dalla disfatta tedesca il governo della RSI, si doveva ora sanzionare le responsabilità del regime che per un ventennio aveva tolto la libertà agli italiani e precipitato il Paese in una spirale bellica devastante con pesanti riflessi di scontro intestino dentro il contesto della guerra di liberazione199

.

Nel complesso e turbolento periodo che cominciò con la fine delle ostilità, il processo che condusse a un graduale ritorno alla normalità fu connotato dall’insediamento dei nuovi organi istituzionali e giudiziari che da un lato si fecero garanti della continuità dello Stato e, dall’altro, promossero un processo di regolarizzazione e pacificazione. Le settimane successive alla fine della guerra furono infatti caratterizzate da violenze e rappresaglie, ritorsioni ed esecuzioni sommarie; in 198 «Gazzetta ufficiale» 19 luglio 1944, n.41, Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, Sanzioni

contro il fascismo.

199 Mimmo Franzinelli, L’amnistia Togliatti, 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti, Mondadori,

questo periodo “improvvisati tribunali partigiani, istituiti dai CLN provinciali, condannarono alla fucilazione gerarchi e gregari senza curarsi di individuare le fattispecie del reato”200.

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 142, prevedeva l’istituzione di Corti Straordinarie di Assise nei territori italiani al momento sottoposti all’occupazione nemica, con competenza provinciale e nei territori progressivamente indicati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le CAS si insediarono in un clima sociale dove regnava la conflittualità e la violenza diffusa201e si susseguirono manifestazioni di protesta che videro vittime anche

donne e bambini; non mancarono reclami contro il carovita e la disoccupazione ma neppure richieste di epurazione e licenziamento degli ex-fascisti ancora impiegati nella Pubblica Amministrazione (P.A). 202. Scopo di queste Corti era quello di giudicare

“coloro che, posteriormente all’8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la

fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall’art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata”.

Di seguito si specificavano cinque categorie di figure ritenute colpevoli per il solo fatto di aver rivestito determinate cariche o svolto determinate attività dopo l’instaurazione della Repubblica Sociale Italiana: Ministri o Sottosegretari di Stato o chi avesse ricoperto cariche direttive di carattere nazionale nel PFR; Presidenti o membri del Tribunale speciale per la difesa dello Stato; Capi di provincia, segretari o commissari federali; direttori di giornali politici; Ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari 203.

200 Mimmo Franzinelli, L’amnistia Togliatti, 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti, Mondadori,

Milano, 2006, p. 20.

201 Mirco Dondi, La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano, Editori Riuniti, Milano,

2004, pp 40-46.

202Giovanni Focardi, Cecilia Nubola, Nei Tribunali, Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell’Italia repubblicana, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 34 ss.

203 «Gazzetta ufficiale» 19 luglio 1944, n.41, Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, Sanzioni

Le Corti avrebbero dovuto operare secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale (CPP) e avrebbero giudicato in base agli articoli 51, 54 e 58 del codice penale militare di guerra (CPMG), che trattavano del reato specifico di collaborazione.

Gli appartenenti alle prime due categorie e chi, nelle cariche e funzioni elencate, avesse assunto responsabilità più gravi, doveva essere punito secondo gli articoli 51 e 54 da cui era prevista la pena capitale mentre in tutti gli altri casi doveva essere applicato l’art. 58, che prevedeva pene detentive da un minimo di dieci a un massimo di trent’anni di reclusione.

Le CAS, erano competenti a giudicare anche i reati previsti dall’art. 3 del DDL 27 luglio 1944 n. 159 nel caso in cui fossero stati commessi da chi era imputato anche per il reato previsto dall’art. 5 dello stesso decreto, cioè da chi si era macchiato anche di collaborazione. Ogni Corte doveva essere composta da un presidente scelto dal Primo ministro della Corte d’appello tra i magistrati di grado non inferiore a quello di Consigliere della corte d’appello e da quattro giudici popolari. Il giudice doveva essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili, avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età, essere di condotta morale illibata e non avere appartenuto al partito fascista o quanto meno non avere mai svolto attività fascista.

Con il successivo decreto del 2 agosto 1945, n. 466, la loro competenza si estese anche ai reati commessi dai militari, prevedendo l’intervento del Tribunale militare competente solo qualora sorgessero “questioni che implichino un giudizio di

carattere tecnico militare di particolare complessità e che siano influenti sulla decisione”.

Fu stabilito inoltre il principio di archiviazione per i casi di manifesta infondatezza. Il DLL 5 ottobre 1945 n. 625 stabilì che le Corti d’Assise Straordinarie sarebbero state sostituite da Sezioni speciali di Corti d’Assise Ordinarie e che avrebbero terminato la loro attività il 31 marzo 1947 204.

204«Gazzetta Ufficiale» 24 aprile 1945, n. 49, Decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142,

Fino all’emanazione del successivo DLL del 12 aprile 1946 n. 201 non ci furono cambiamenti sostanziali ma a partire da questo momento il collegio giudicante venne composto da due magistrati e cinque giudici popolari, estratti a sorte da un elenco di 150 cittadini stilato non più dal solo CLN ma da una commissione costituita dal presidente del Tribunale, un esponente del CLN e il sindaco del capoluogo 205.

Inoltre gli avvocati facenti parte dell’ufficio del PM non potevano più essere scelti tra quelli proposti dal CLN ma dovevano necessariamente far parte dell’ordine degli avvocati.

Oltre al Collegio giudicante, il decreto prevedeva che presso ogni Corte Straordinaria d’Assise fosse istituito un ufficio di Pubblico Ministero, del quale potevano fare parte anche avvocati “di illibata condotta morale, di ineccepibili

precedenti politici e di provata qualità” scelti fra quelli nominati dal CLN. Non era

ammessa costituzione di parte civile né la presenza di familiari e affini entro il terzo grado in qualità di giudici e di PM.

Contro le sentenze della CAS era ammesso il ricorso in Cassazione, ed in caso di annullamento con rinvio il procedimento avrebbe dovuto essere rimesso ad un’altra sede.

Già nel nome attribuito alle Corti si intuisce il carattere eccezionale di questi organi al quale il giudice aggiunse la temporaneità: entro sei mesi dalla loro istituzione sarebbe venuto meno la loro competenza.

Nel maggio '46 Umberto di Savoia propose, come atto di clemenza per la sua ascesa al trono, l’emanazione di un amnistia estesa ai delitti politici e il ministro della Giustizia Palmiro Togliatti si disse favorevole a promuovere un’amnistia limitata dopo il referendum del 2 giugno.

Dopo qualche contrasto sul progetto di legge, il 22 giugno 1946 il governo promulgava il decreto presidenziale (DPR) n. 4, detto “amnistia Togliatti”.

205D. Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 201. Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la

Il decreto era applicabile a tutti i fascisti già colpiti dalle sanzioni e a chi era ancora in attesa di giudizio, ad esclusione degli alti esponenti civili o militari, di chi avesse commesso violenze particolarmente efferate o omicidio volontario e degli autori di azioni criminose commesse allo scopo di lucro.

Sarebbero stati amnistiati anche i delitti politici concernenti gli articoli 3 e 5 del DLL 159 del 44 e l’articolo 1 del decreto n. 142 del 1945, con l’eccezione che questi fossero stati compiuti “da persone rivestire di elevate funzioni di direzione

civile, politica o di comando militare”, riguardassero “fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio o fossero stati commessi a scopo di lucro” 206.

Per i reati politici esclusi dall’amnistia, si disponeva che la pena di morte fosse commutata in ergastolo, escluse le eccezioni citate, che l’ergastolo fosse commutato in trent’anni di reclusione; che le pene detentive superiori ai cinque anni fossero ridotte di un terzo e quelle comprese nei cinque anni fossero condonate.

Del condono non avrebbero usufruito i latitanti che non si fossero costituiti entro quattro mesi dall’emanazione del decreto. Sarebbero stati amnistiati anche i delitti politici compiuti dai partigiani dopo la liberazione, se politicamente motivati ed eseguiti entro il 31 luglio 1945.

A seguito di questa amnistia si ebbero molti ricorsi e la Corte Suprema annullò nella maggioranza dei casi le sentenze emesse dalla Corte straordinaria d’Assise207.

Infine il decreto legge del Capo provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 140, fissò al 30 giugno 1947 il termine all’attività delle Corti; il decreto fu però modificato qualche giorno prima del termine e si decise la definitiva cessazione del funzionamento delle Corti al 31 dicembre 1947.

206Palmiro Togliatti, Relazione al decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari, in Lex, 1946

207Mimmo Franzinelli, L’amnistia Togliatti, 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti, Mondadori,

La fine della politica punitiva venne ufficializzata con il Decreto Legislativo (DL) del 7 febbraio 1948 n. 48, relativo alle norme per l’estinzione delle sanzioni e la revisione dei provvedimenti adottati.

La generica clemenza dimostrata dal governo verso il fascismo e i crimini connessi ebbe un incremento negli anni successivi.

Nel 1949 vennero emanati decreti per la revoca dei provvedimenti di dispensa dal servizio e la concessione di altri condoni; col DL n. 922 del 19 dicembre 1953 si stabilivano ulteriori indulti e condoni per i reati politici e militari compiuti dopo l’8 settembre 1943, dei quali beneficiavano anche i latitanti: a quel punto il processo di epurazione poté dirsi definitivamente archiviato.