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Il decreto che dispone il giudizio immediato: vaglio e contenuti

Il decreto di giudizio immediato che promana dal giudice per le indagini preliminari è un atto a duplice contenuto. La prima parte deve documentare l’ammissibilità della richiesta di giudizio immediato, la seconda parte coincide con il decreto di rinvio a giudizio emesso a seguito dell’udienza preliminare, salvo gli specifici adattamenti previsti in modo espresso. Il contenuto del decreto è determinato mediante rinvio alla norma di cui all’art.429, comma 1 e 2, c.p.p.

Una delle questioni che si pongono a riguardo concerne l’an e il quantum della motivazione del provvedimento che accoglie la domanda del pubblico ministero.81 Si reputa da alcuni che solo l’ordinanza di rigetto debba indicare le ragioni della decisione; altri sostengono che né il decreto, né l’ordinanza impongano alcun obbligo di motivazione, vagliando essi unicamente le

81 In proposito Bene, Giudizio immediato, in Trattato di procedura penale, a cura di Spangher, Utet, Torino, 2008, pag. 422

condizioni di ammissibilità del rito; altri ancora segnalano che una esposizione giustificativa debba accompagnare sia uno che l’altra.

La prassi giudiziaria, d’altra parte, consegna esempi di decreti per lo più immotivati.

In particolare si deve portare a conoscenza dell’imputato (nel caso che la richiesta sia partita dal pubblico ministero) l’avviso relativo alla possibilità di chiedere il giudizio abbreviato, l’applicazione negoziata della pena o di poter chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro quindici giorni dalla notificazione del decreto medesimo.82 L’omissione di questo specifico avvertimento sembra integrare la classica ipotesi di nullità assoluta, toccando un aspetto importante del diritto di difesa.

La decisione sulla richiesta di giudizio immediato non consente ripensamenti: il Giudice per le indagini preliminari che lo abbia disposto non può subito dopo dichiararne la nullità e ritrasmettere gli atti al pubblico ministero, in quanto egli ormai si è spogliato del procedimento: un tale provvedimento di autoannullamento non è previsto da alcuna norma processuale e si colloca fuori dell’ordinamento, tanto da dover essere qualificato come abnorme.83 tale valutazione del Giudice per le indagini preliminari può essere in seguito sindacata dal giudice del dibattimento, sotto il profilo della erronea ritenuta sussistenza di una delle condizioni di ammissibilità.

82 Prima della c.d. legge attuativa del giusto processo (l. n. 63 del 2001) il termine per la richiesta del rito premiale era di 7 giorni

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il Giudice deputato a celebrare il rito immediato non può in alcun modo incidere sul relativo decreto, sarebbe singolare un controllo sulla ricorrenza di quelle condizioni, ulteriore rispetto a quello tipico contemplato dall’art.455 c.p.p., che conduca a una declaratoria di nullità del decreto per qualsiasi causa.84

La sentenza più nota tra quelle che inaugurarono questo trend interpretativo fu emessa dalla Corte di Cassazione nel processo a carico di Sergio Cusani: “l’ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento… la contestazione della mancanza dell’evidenza della prova non potrebbe mai condurre ad una regressione del processo a una fase precedente e meno garantita, la tardività della richiesta del pubblico ministero, per la cui presentazione è previsto un termine non perentorio, non incide né sull’iniziativa dell’esercizio dell’azione penale, né limita i diritti della difesa; l’omissione dell’interrogatorio dell’accusato prima della formulazione della richiesta viene in rilievo non quale carenza di un presupposto del rito, bensì, in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178 lett. c), e 180 c.p.p.”.85

Più specificamente è stata ritenuta l’abnormità del provvedimento di annullamento del decreto di giudizio immediato, adottato dal giudice del dibattimento per la valutata carenza del requisito dell’evidenza della prova.

84 Cass., Sez. IV, 25 ottobre 2007, P.M. in proc. Gianatti, in Mass. Uff., n.238.506. 85 Cass., Sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, cit.

Il relativo controllo è infatti demandato in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari, e la eventuale mancanza di tale evidenza, non dando luogo a nessuna ipotesi di nullità, non può determinare la regressione del processo a una fase precedente.86

Nella giurisprudenza più recente è dato registrare una delle pochissime pronunce di non abnormità, sia pure con riferimento alla peculiare ipotesi di richiesta di giudizio immediato formulata in ordine a reato per il quale era prevista la citazione diretta a giudizio. La corte di legittimità ha reputato corretta l’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento aveva ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto dalla omissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari può discendere una violazione della facoltà dell’imputato, rilevante a norma dell’art. 178, lett. c), c.p.p.87

Differente questione quella che concerne la individuazione di possibili spazi operativi per la immediata declaratoria di cause di non punibilità ad opera del Giudice per le indagini preliminari richiesto della ammissione del giudizio immediato. La tesi negativa si fonda sulla direttiva n.52/6 dell’art.2 della legge delega del c.p.p., la quale riconosce il potere del giudice di emettere una sentenza del genere di quella prevista dall’art. 129 c.p.p. solo dopo aver sentito le parti comparse. Tale norma, inoltre, in quanto applicabile in ogni stato e

86 Cass., Sez. IV, 27 giugno 2007, P.M. in proc. Piefederici, in Mass. Uff., n.237.831 (Nel caso di specie, il giudice del dbattimento aveva annullato il decreto, qualificando inutilizzabili i risultati delle indagini compiute oltre il termine di novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato, che erano stati invece valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari in vista dell’accertamento della evidenza probatoria). 87 Così Cass., Sez. I, 10 febbraio 2010, P.M. in proc. Ly, in Mass. Uff., n.246249.

grado del processo, implica necessariamente l’avvenuto esercizio della giurisdizione, con effettiva realizzazione del contraddittorio fra le parti. Ne discende che, non essendo prevista dall’art. 455 c.p.p. la presenza delle parti medesime, il Giudice per le indagini preliminari non potrà rendere operativa la norma in questione, bensì limitarsi ad accogliere la richiesta di giudizio immediato, oppure respingerla, con restituzione degli atti al pubblico ministero. A favore della stessa interpretazione si pongono coloro che assegnano rilievo alla mancanza di esplicito richiamo della norma dell’art. 129 c.p.p. nell’ambito della disciplina riservata al giudizio immediato, a differenza di quanto è previsto, invece, in sede di patteggiamento e di procedimento per decreto. L’avversa tesi positiva, invece, intende privilegiare esigenze di economia processuale rispetto a quelle del pieno riconoscimento della innocenza dell’imputato, dovendosi il processo cristallizzare immediatamente nello stato in cui si trova. Sulla medesima linea si è sostenuto che la disposizione di cui all’art. 129 c.p.p. possiede un carattere generale che non tollera preclusioni applicative. Inoltre la immediata declaratoria della causa di non punibilità rientra necessariamente nei poteri-doveri di controllo del Giudice per le indagini preliminari, atteso che questi valuta un patrimonio conoscitivo completo ed esaustivo, come delineato dagli atti di indagine del pubblico ministero e dal contributo defensionale eventualmente apportato in vista della decisione. La giurisprudenza tende a mostrarsi contraria alla pronuncia de plano di una sentenza di non luogo a procedere, la quale

presuppone piuttosto l’attuazione del contraddittorio e la garanzia dei diritti delle parti88. In senso contrario, tuttavia, si è ritenuta la non abnormità della sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari, richiesto di giudizio immediato da parte dell’opponente a decreto penale di condanna, ha emesso pronuncia di proscioglimento, essendo il reato contestato estinto a seguito di prescrizione maturata prima della emissione del decreto penale di condanna89.

La discovery degli atti avviene dalla notificazione di questo decreto con il quale l’imputato viene a conoscenza della vicenda processuale concreta. Solo decorsi i sette giorni previsti dall’art.458, comma 1, c.p.p., di cui sopra, il giudice per le indagini preliminari può formare il fascicolo per il dibattimento trasmettendolo al giudice competente e può restituire gli atti esclusi al pubblico ministero. Il decreto di giudizio immediato è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato ed alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il dibattimento. Identico termine è assicurato al difensore in funzione di garanzia di un’adeguata preparazione.

Il dibattimento conseguente a questa fase seguirà la disciplina ordinaria non essendo riscontrabile nessuna previsione eccettuativa in deroga.

88 Così, ad es., Cass., Sez. III, 16 marzo 2004, P.G. in proc. Prevedello, in Mass. Uff., n.228.967. 89 Cass., Sez. III, 20 novembre 2008, Budel e altro, in Mass.Uff., n.242.983

2.10 ..segue..Il ruolo del Giudice delle indagini preliminari nel giudizio immediato: la declaratoria di non punibilità ex art.129 c.p.p.

Un dubbio da chiarire è quello riguardante la possibilità per il giudice per le indagini preliminari di emettere sentenza di immediata declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p. in quanto la norma tace su questo punto.

La giurisprudenza si è consolidata in senso negativo in quanto non sarebbe previsto il contraddittorio in condizioni di parità tra le parti di fronte ad un giudice terzo e imparziale necessario per il proscioglimento immediato.90

La dottrina arriva al medesimo approdo in base al principio ubi lex voluit dixit, cioè se il legislatore avesse voluto conferire al giudice la facoltà in questione lo avrebbe fatto espressamente come per esempio nel procedimento penale di condanna.91

Tuttavia la soluzione più convincente sarebbe quella estensiva proprio in base alla lettura testuale del disposto de quo per la quale la declaratoria deve essere ammessa “in ogni stato e grado del procedimento”.92 Un’altra argomentazione di logica sistematico-analogica farebbe derivare l’estensione al giudizio immediato per la comune natura di riti semplificati, essendo l’istituto presente nell’applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art.444, comma 2, c.p.p., nel procedimento per decreto, ai sensi dell’art.459, comma 3, c.p.p. e

90 Cass. sez. un., 25 gennaio 2005, De Rosa, in Cass.pen., 2005, pag.1835, Con nota di Varraso,

Richiesta di rinvio a giudizio, proscioglimento immediato e “diritto delle parti all’ascolto”

91 L’argomento è di Illuminati, Il giudizio immediato, in Giust.pen., 1989, III. c.715 92 Gaito, il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, cit., pag. 205

nella sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all’art.464 quater, comma 1, c.p.p.

Una lettura orientata all’ammissibilità è in linea sicuramente con la ratio della giustizia semplificata riscontrabile nell’economia processuale dei tempi e costi dell’accertamento.