• Non ci sono risultati.

Il sacrificio della difesa: omesso avviso dell’art.415 bis c.p.p

In caso di effettivo svolgimento dell’interrogatorio, questo risulta caratterizzato come detto da una posizione di supremazia dell’accusa rispetto alla difesa, quest’ultima mutilata anche dalla mancanza di discovery degli atti, non essendo prevista la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. La Corte costituzionale ha a più riprese escluso76 la necessità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art.415 bis c.p.p. affermando la legittimità delle diverse declinazioni del diritto di difesa adattate in funzione alla fisionomia dei singoli procedimenti speciali; nel caso del

75 Valentini, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, in AA.VV., Misure urgenti in materia

di sicurezza pubblica, a cura di Mazza-Viganò, Torino 2008, pag.330

giudizio immediato risulta eliso questo avviso per la connotazione di celerità e semplificazione che lo contraddistingue; questo purché sia assicurata all’imputato la possibilità di interloquire prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato.

L’avviso assolve ad una funzione informativa, con esso cade la segretezza delle indagini e, in armonia con quando previsto dall’art. 111 comma 3 Cost., si garantisce all’indagato un’effettiva possibilità di esercizio del proprio diritto di difesa in un momento antecedente all’esercizio dell’azione penale.

La Corte costituzionale ha sostanzialmente equiparato la contestazione dei fatti dai quali emerge l’evidenza della prova con l’avviso di conclusione delle indagini, ritenendo che il previo interrogatorio offre una copertura normativa funzionalmente corrispondente a quella dell’art. 415 bis77. Tuttavia, pur condividendo la impraticabilità dell’avviso di conclusione delle indagini anche nel giudizio immediato, non sembra possibile parlare di equipollenza tra le attività dovute ex 415 bis e quelle del combinato disposto degli artt. 453 e 375 c.p.p. perché sia i modelli legali di questi due atti, sia le funzioni che svolgono sono eterogenee: l’invito a presentarsi per rendere interrogatorio non produce una discovery piena, può essere notificato anche in una fase delle indagini molto antecedente al loro completo sviluppo e non è finalizzato ad evitare l’esercizio dell’azione penale ma a garantire uno spazio di difesa effettivo. La

77 Successivamente, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità dell’art. 455 c.p.p. in relazione agli artt. 24 e 111 comma 2 Cost., la Consulta ha ribadito che la particolare struttura del giudizio immediato non impedisce alla difesa di interloquire prima della emissione del decreto che dispone il giudizio in quanto il pubblico ministero può presentare richiesta di giudizio immediato solo se l’indagato sia stato interrogato sui fatti dai quali emerge l’evidenza probatoria, oppure abbia ricevuto l’invito a presentarsi emesso a norma dell’art. 375 comma 3 c.p.p..

mancata applicazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis sembra, invece, doversi giustificare in ragione dell’incompatibilità con il presupposto dell’evidenza probatoria e con la ratio del rito, risolvendosi in un atto antieconomico dal momento che la natura “acceleratoria” del giudizio immediato si fonda su un momento di contraddittorio interno e peculiare.

2.8 Il ruolo Giudice per le indagini preliminari all’interno del giudizio immediato

Il giudice per le indagini preliminari deve controllare la sussistenza delle condizioni di legge, la legittimità della richiesta una volta verificata porterà il giudice per le indagini preliminari ad emettere decreto di giudizio immediato. La funzione del giudice per le indagini preliminari in questa sede è unicamente quella di consentire o meno il passaggio in dibattimento omettendo l’udienza preliminare.

Il giudice per le indagini preliminari decide entro 5 giorni vagliando, dopo la prima verifica riguardo alla sua competenza, la presenza dei requisiti anzidetti: l’evidenza della prova, l’interrogatorio o l’equipollente invito a comparire, il rispetto dei termini di cui all’art.454 c.p.p. nonché l’assenza del grave pregiudizio per le indagini.

Il giudice per le indagini preliminari fa un giudizio allo stato degli atti senza entrare nella ricostruzione dei fatti, di conseguenza non c’è spazio alcuno per i mezzi istruttori. Da notare che quindi il suo controllo è unicamente su valutazioni di tipo processuale appunto limitate alla legittimità della richiesta.

l decreto di giudizio immediato, avente i contenuti di cui all'art. 429 comma 1 c.p.p., deve essere notificato al solo imputato e non al suo difensore, che deve essere avvisato solo della data dell'udienza, alla persona offesa, oltreché comunicato al PM; per tutti vale il termine di trenta giorni liberi prima della data fissata per il giudizio.

Dalla mancanza di uno solo dei presupposti stabiliti dalla legge discende l’obbligo per il giudice per le indagini preliminari di dichiarare l’inammissibilità della domanda, con un’ordinanza che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Si tratta di un provvedimento non ricorribile da notificare agli interessati. Non è prevista, e quindi non è consentita al pubblico ministero, l’indicazione di temi nuovi o incompleti che, integrati tempestivamente, potrebbero consentire al pubblico ministero di riproporre la richiesta nei termini.

A seguito della regressione degli atti al pubblico ministero, quest’ultimo potrebbe richiedere l’udienza preliminare oppure richiedere l’archiviazione, ma non ci sarebbe possibilità per il pubblico ministero di proseguire le indagini.

Il giudice per le indagini preliminari opta a favore di uno dei due termini dell’alternativa all’interno di un’udienza con decisione inaudita altera parte in quanto l’udienza non è preceduta dalla discovery ed è connotata da totale segretezza.

In tal senso, invero, le Sezioni Unite hanno specificato che il rispetto dei termini per la formulazione della richiesta costituisce un presupposto di ammissibilità del rito, in virtù del nesso che lega, in tale tipo di giudizio, la non particolare complessità delle indagini, l'evidenza della prova o lo stato detentivo dell'accusato, e le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che ispirano l'istituto.

Ne consegue che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, (salve ipotesi di lesione di diritti ed obblighi procedurali) atteso che il provvedimento in tal senso adottato chiude una fase di carattere endo- processuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato.

Con la sentenza Squicciarino78 si stabilisce che il rispetto di questi termini sia rilevabile dal giudice per le indagini preliminari e questo vaglio non può essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice dibattimentale. Il giudice per le indagini preliminari non può limitarsi ad un vaglio formale ma dovrà entrare anche nel merito dell’evidenza della prova.

Detta pronuncia era particolarmente attesa e le conclusioni a cui giunge, sono perfettamente coerenti, non solo con i principi costituzionali (artt. 3, 24, 97, 101, 111 Cost.) ma anche con l'attuale assetto complessivo del processo penale, che conferisce rilievo centrale proprio al dibattimento.

La questione rimessa alle Sezioni unite "se l'inosservanza dei termini di novanta e centoottanta giorni, previsti, rispettivamente, per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello custodiale sia rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari" è stata risolta, in data 14 ottobre, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "l'inosservanza dei suddetti termini è rilevabile da parte del giudice dell'udienza preliminare, attendendo ai presupposti del rito". Inoltre "la decisione, dello stesso giudice, con la quale

dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore giudicato".79

In tal senso, invero, le Sezioni Unite hanno specificato che il rispetto dei termini per la formulazione della richiesta costituisce un presupposto di ammissibilità del rito, in virtù del nesso che lega, in tale tipo di giudizio, la non particolare complessità delle indagini, l'evidenza della prova o lo stato detentivo dell'accusato e le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che ispirano l'istituto.

Secondo la già citata sentenza Squicciarino80 va riconosciuto a questo giudice un ruolo centrale e decisivo nel controllo dei presupposti per l’instaurazione del rito immediato; l’eventuale carenza di tali presupposti non è sindacabile

79 http://www.archiviopenale.it/giudizio-immediato--cass-sez-un-14-ottobre-2014-(ud-26-giugno-2014)- squicciarino-con-nota-di-b-lavarini/contenuti/4021

nelle fasi successive del giudizio, fatta salva la verifica concernente l’effettivo espletamento dell’interrogatorio. Viene peraltro rilevato criticamente come in tal modo, qualora il controllo del giudice per le indagini preliminari si riveli assolutamente carente, l’imputato non possa più essere ripristinato dei suoi diritti difensivi, compressi a causa dell’illegittima instaurazione del giudizio immediato.