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Revoca della misura cautelare e suoi effetti sul giudizio immediato cautelare

ministero si trova in mano elementi che configurino un fatto diverso rispetto a quello descritto nel titolo cautelare, il pubblico ministero appunto andrà ad aggiornare la fattispecie cautelare che, come detto deve sempre trovare

rispondenza nello stato delle indagini preliminari.174

3.8 Revoca della misura cautelare e suoi effetti sul giudizio immediato cautelare

Sotto altra e diversa prospettiva, occorre valutare gli effetti del corso della vicenda cautelare e dei suoi possibili epiloghi sulla valida instaurazione del procedimento. Rileva a tal fine il testo dell’art. 455, co. 1 bis, c.p.p., secondo cui il giudice deve in ogni caso rigettare la richiesta di giudizio immediato qualora l’ordinanza custodiale sia stata revocata o annullata per sopravvenuta

insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Non senza alcune sfasature

174 Valentini, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, in AA.VV., Misure urgenti in materia

concettuali, pertanto, la struttura codicistica introdotta esalta, quale fonte primaria da cui promana l’esigenza di procedere con le forme del giudizio immediato, sia l’attualità dello stato di restrizione della libertà dell’indagato, sia la semplice persistenza del quadro indiziario caratterizzato dalla consolidata gravità, indipendentemente dalla permanenza in vinculis del

soggetto. L’uno quale requisito legittimante la richiesta del p.m. (ex art. 453,

co. 1 bis, c.p.p.); l’altro come presupposto condizionante l’accoglimento da parte del giudice per le indagini preliminari. (ai sensi del citato art.455, c.1 bis,

c.p.p.).175 Non è più, quindi, la mera condizione di stato custodiale

dell’indagato a governare gli itinera del procedimento, bensì la persistenza del

quadro indiziario, pur in un mutato assetto delle esigenze cautelari che ha imposto l’annullamento, la revoca o anche la semplice modifica – in una

misura avente carattere non custodiale – del provvedimento originario. Per

l’effetto, la richiesta andrebbe ugualmente accolta dal giudice per le indagini preliminari. anche se nel frattempo il soggetto non si trovasse più in vinculis

per il venir meno o per l’attenuazione dei soli pericula libertatis176; in tale

ipotesi, si potrebbe discutere se, pur in presenza di un provvedimento custodiale, rimarrebbe necessario il rispetto dei classici presupposti dell’evidenza della prova e del previo interrogatorio. Ora, si prenda il caso in cui il procedimento incidentale de libertate approdi in cassazione e questa annulli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per originaria insussistenza

175In tal senso Siracusano, voce Giudizio immediato, in Dig. Disc. Pen., Agg., Torino,2010, pag. 17ss.

176Sul punto Orlandi, Procedimenti speciali, cit., pag. 648; VARRASO, Il “doppiobinario”, cit.,

dei gravi indizi, decisione che, come tale, opera ora per allora, e che, ragionevolmente, censura l’errore del magistrato nel senso che la misura cautelare custodiale non doveva essere disposta. Nulla quaestio se il g.i.p. non si è anc111ora pronunciato in ordine alla richiesta di rito immediato: ai sensi dell’art. 455, co. 1 bis, c.p.p. il giudice, infatti, rigetterà l’istanza del requirente. Di contro, seri problemi sorgono nel caso in cui il giudice per le

indagini preliminari. abbia già emesso decreto di giudizio immediato. In tale

ipotesi, è addirittura il presupposto essenziale, oltre che formale, dell’instaurazione del procedimento immediato custodiale a venir meno: la sussistenza di un substrato di gravità indiziaria idoneo ad imporre la restrizione in vinculis dell’indagato; esso, tuttavia, viene meno in un momento successivo all’emissione del decreto che fissa il giudizio, circostanza che, tuttavia, non può non avere ricadute sul regime di validità d’instaurazione del rito se, ad esempio, non si può dubitare che la decisione della cassazione, se delibata nel breve termine ex art.311, co. 5, c.p.p. sarebbe stata idonea a smentire la validità originaria del titolo cautelare che ha fondato la richiesta ex art. 453, c. 1 bis, c.p.p. Da un lato, si potrebbe pensare di porre rimedio a tale inconveniente con la revoca del decreto di giudizio immediato, ovvero con una soluzione che incapperebbe solo in un illogico prolungamento dei tempi che portano alla medesima decisione. In altri termini, qualora il g.i.p. non abbia atteso l’esito definitivo del giudizio cautelare ed abbia emesso il decreto di giudizio immediato in pendenza del vaglio di legittimità, una volta intervenuto l’annullamento del provvedimento cautelare da parte della cassazione, non potrà che revocarlo. A ben vedere, però, la disposizione di cui all’art. 455, co.

1 bis, c.p.p. prevede solo il rigetto della richiesta di procedimento immediato e non anche la revoca del decreto che lo ha disposto. Ed allora se, come si sa, nella struttura codicistica i soggetti processuali vedono le loro situazioni di potere e di dovere prefigurate in schemi tipici, fuori dei quali sconfinano nell’arbitrio, poiché tutto quanto loro non espressamente consentito è da ritenere precluso, la revoca non potrà aver luogo e l’unico presupposto sostanziale del rito, costituito dallo status detentionis giustificato da un consolidato quadro probatorio fondante la gravità indiziaria, sarebbe così disatteso con una facilità oltremodo preoccupante. Da un altro lato, come estrema ratio di reazione contro siffatta situazione, ci si potrebbe interrogare sulla possibilità di impugnare immediatamente, pur in mancanza di una norma

apposita177, il decreto che dispone il giudizio immediato dinanzi alla Corte di

cassazione in forza del richiamo all’istituto dell’atto “abnorme”178, istituto

coniato dalla giurisprudenza quale rimedio per sopperire a lacune o deficienze

del sistema179. Il nodo da sciogliere è quello di verificare se vi sia spazio,

nonostante i segnali giurisprudenziali contrari180, per una sindacabilità del

decreto e per una regressione del procedimento al momento in cui l’imputato

177 Nonostante la tradizionale impostazione giurisprudenziale, per cui solo con l’appello della sentenza di primo grado sia possibile far valere vizi del decreto emesso ex art. 456 c.p.p. in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sembrerebbe infatti opportuno valutare la percorribilità di tale opzione, soprattutto dopo l’entrata a regime dell’art. 111 Cost., come reazione di fronte ad un decreto ritenuto manifestamente contrario ai criteri dettati per tabulas per la sua valida emissione in quanto sprovvisto della necessaria sussistenza.

178Giunchedi, Questioni irrisolte e prospettive di riforma nel giudizio immediato “tipico”, in Giur. It.,

2002, pag.1114.

179Cass., Sez.I,24giugno1992, Romeo ed altro, in Giust. Pen. 1992, pag.525.

180Cass., Sez. IV, 27 giugno 2007, P.M. in proc. Pierfederici, in Mass. Uff., n. 237.831; Id., sez. IV, 25

ottobre 2007, P.M. in proc. Gianatti, ivi, n. 238.506, secondo cui «È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità per qualsiasi causa del decreto che dispone il giudizio immediato e ordini la

restituzione degli atti al P.M., giacchénonèprevistodalladisciplinaprocessualeuncontrolloulteriore rispetto a quello tipico (art. 454 c.p.p.) attribuito al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato».

abbia domandato al giudice deputato la verifica della legittimità del provvedimento che instaura il rito “contratto”. Allo stato attuale della giurisprudenza, tuttavia, inevitabilmente il giudizio immediato non potrà essere impedito e, posto che tale procedimento speciale per sua natura penalizza la difesa, l’instaurazione fuori dei casi consentiti si risolve in una irragionevole sperequazione e disparità di trattamento: lo stesso errore ha di

fatto privato l’imputato dell’avviso di chiusura delle indagini ex art. 415 bis

c.p.p. oltre che dell’udienza preliminare, precludendo l’effettiva parità delle

armi tra accusa e difesa e mettendo in discussione la stessa “giustizia” della decisione, nonché la compatibilità costituzionale di un regime normativo che fa dipendere l’estensione delle garanzie difensive imprescindibili di cui agli artt. 24 e 111 Cost. non dal contegno processuale dell’indagato, ma da fattori del tutto fortuiti (quali appunto la cronologia con cui parallelamente si dipanano i procedimenti principale ed incidentale).

3.9 Fattispecie autonoma o sottospecie del giudizio immediato ordinario?