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Struttura ed evoluzione normativa del giudizio immediato.

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Academic year: 2021

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UNIVERSITA’ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza

Tesi di Laurea

Struttura ed evoluzione normativa del giudizio immediato

Il Candidato Il Relatore

Lorenzo Breschi Chiar.ma Prof.ssa Valentina Bonini

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Ai miei cari genitori A Michele A Cindy Ai parenti e agli amici

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Sommario

INTRODUZIONE ... V

CAPITOLO I ... 1

Le evoluzioni del giudizio immediato ... 1

1.1 Dalla prima introduzione di un omonimo istituto nel 1865 alla previsione del giudizio immediato nel codice Rocco del 1930 ... 1

1.2 “bozza Carnelutti”, progetto preliminare del nuovo codice del 1978 ... 5

1.3 Il giudizio immediato nel codice di procedura penale del 1988 ... 11

1.4 Rito immediato su richiesta dell’imputato ... 16

1.5 Introduzione del giudizio immediato “custodiale” ... 22

1.6 La presentazione immediata a giudizio nel rito penale di pace ... 23

CAPITOLO II ... 25

Presupposti e condizioni di accesso al rito ... 25

2.1 Giudizio immediato tipico su istanza del pubblico ministero ... 25

2.3 L’interrogatorio e l’invito alla persona sottoposta alle indagini a presentarsi per rendere l’interrogatorio ... 34

2.5 Le condizioni: la scelta del pubblico ministero: una scelta obbligata? ... 43

2.6 La valutazione sul pregiudizio per le indagini ... 47

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2.8 Il ruolo Giudice per le indagini preliminari all’interno del giudizio

immediato ... 50

2.9 Il decreto che dispone il giudizio immediato: vaglio e contenuti ... 54

2.10 ..segue..Il ruolo del Giudice delle indagini preliminari nel giudizio immediato: la declaratoria di non punibilità ex art.129 c.p.p. ... 60

2.11 Separazione dei processi nel giudizio immediato ... 61

2.12 Il recupero (parziale) delle prerogative difensive: la richiesta di rito premiale ... 63

2.13 Interazioni con l’istituto della messa alla prova ... 65

2.14 Conversione del rito nel “patteggiamento” ... 66

2.15 Passaggio al giudizio abbreviato dal giudizio immediato ... 68

2.16 Una parentesi dialogica: il fascicolo per il dibattimento ... 71

2.17 Nuovo criterio di priorità nella calendarizzazione dei processi: l’introduzione dell’art. 132 bis disp. att. c.p.p ... 71

2.18 Il giudizio immediato in seguito all’opposizione al decreto penale di condanna ... 72

CAPITOLO III ... 76

Il giudizio immediato “custodiale” ... 76

3.1 Giudizio immediato custodiale: profili di costituzionalità ... 79

Art. 24 Costituzione ... 80

3.2 Una dubbiosa commistione tra procedimento cautelare e giudizio di cognizione ... 92

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3.4 Presupposto dello status di custodia cautelare ... 102

3.6 Termine di presentazione della richiesta ... 109

3.7 L’identità tra il fatto oggetto del titolo cautelare e quello descritto nell’imputazione ... 110

3.8 Revoca della misura cautelare e suoi effetti sul giudizio immediato cautelare ... 111

3.9 Fattispecie autonoma o sottospecie del giudizio immediato ordinario? ... 115

3.10 Il rito immediato custodiale e l’art. 415 bis ... 119

CONCLUSIONI ... 120

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INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di ripercorrere l’evoluzione normativa dell’istituto del giudizio immediato nel nostro ordinamento. L’esegesi prende le mosse dalle previsioni omonime nel codice regio preunitario, che con l’attuale istituto hanno in comune solo il nome, per giungere all’odierna previsione nel Codice emanato dal legislatore nel 1988.

Infatti, si tratta di due istituti giuridici completamente diversi ed il secondo, quello attuale, è stato introdotto dopo un iter di alcuni anni che rispecchia lo spirito del legislatore delegante di dare ampio spazio ai riti cosiddetti speciali all’interno del codice di procedura penale.

Oggi il giudizio immediato è usato di frequente e la sua configurazione tipica è quella su richiesta del pubblico ministero. Il suo largo utilizzo non è stato minato dal fatto che, nonostante le norme che disciplinano il giudizio immediato siano poche, meno di una decina, molti siano gli aspetti - tra cui i presupposti - che hanno necessitato un’interpretazione corretta ed esplicativa per cui spesso e sovente dottrina e giurisprudenza sono dovute intervenire per individuarne e descriverne portata e applicazione.

Dal 2008 è stata introdotta una nuova ipotesi di giudizio immediato che ha come presupposto la custodia cautelare. Si tratta di un istituto che, come vedremo, si discosta un po’ dalle motivazioni di celerità del processo che hanno caratterizzato l’introduzione del giudizio immediato cosiddetto tipico. Anche

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questa fattispecie verrà attentamente esaminata e confrontata con le altre già sussistenti all’entrata in vigore in modo da avere una visuale ampia delle diverse sfaccettature di questo interessante istituto.

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CAPITOLO I

Le evoluzioni del giudizio immediato

1.1 Dalla prima introduzione di un omonimo istituto nel 1865 alla previsione del giudizio immediato nel codice Rocco del 1930

Il giudizio immediato nel codice di procedura penale del 1988 è un procedimento originale che nella sistematica del nuovo codice è previsto tra quelli speciali. La finalità che il legislatore ha voluto perseguire tramite l’adozione dell’immediato, come dei riti speciali in generale, è eminentemente di natura deflattiva. Il giudizio immediato conosce diverse varianti, tanto che sarebbe più corretto parlare in termini di “giudizi immediati” in ragione della sua estrema poliedricità strutturale e funzionale.1

Possiamo ripercorrere la storia di questo istituto partendo dal XIX secolo.

Il giudizio immediato come previsto per la prima volta nel codice del 1865 era un tipo di processo utilizzato per qualsiasi reato commesso in aula; questa previsione svela il suo fondamento proteso alla salvaguardia dell’ordine pubblico. In base a queste considerazioni possiamo affermare che si delineava un giudizio immediato che solo nominalmente richiama l’attuale istituto.

1 Filippo Giunchedi, Il giudizio immediato, in AA.VV (a cura di Gaito Alfredo), Procedura Penale, Itinera, Ed. IPSOA, 2018, Milano, pag.762

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Com’è stato del resto riconosciuto dall’unanime dottrina2: “Non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che il giudizio immediato non abbia alcun punto di contatto e non si ponga affatto lungo una linea ideale di continuità con l’omonimo istituto, introdotto nel sistema processual-penalistico italiano dal codice del 1865, abolito in quello del 1913 e riproposto invece nel 1930, finalizzato a pervenire ad una rapida decisione in ordine ai reati commessi in udienza”. Viene così esclusa3 ogni possibile equiparazione tra passato e presente: “Il giudizio immediato disciplinato negli artt.453 e ss. c.p.p. non ha nulla a che vedere con l’omologo istituto previsto dal codice Rocco né con quello prefigurato dal progetto Preliminare del 1978”.

Con il codice del 1913, il giudizio immediato viene eliminato e si redige l’art. 384 che prevede per i reati commessi in udienza, dopo l’eventuale arresto dell’incolpato, la trasmissione degli atti al procuratore del re. La scelta di non sottoporre più i reati commessi in udienza al giudizio dello stesso giudice del processo era in linea con un codice costruito in modo da tutelare maggiormente i diritti di libertà dell’individuo. Il codice del 1913, infatti rispetto al modello precedente riconosceva più ampi diritti all’accusato già nella fase istruttoria. La dottrina del tempo aveva appunto manifestato le proprie preoccupazioni e la sua sfiducia nei confronti dell’autorità giudiziaria contemporaneamente giudice e testimone.

2 Pierpaolo Rivello, voce Giudizio Immediato, in AA.VV., Enciclopedia del diritto, Annali vol.III, 2010, Ed. Giuffrè, p.468

3 Eugenio Selvaggi, voce Giudizio immediato, in AA.VV., Digesto delle discipline penalistiche, vol. V, Utet giuridica, Torino, 1991, pag.554

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Nel codice Rocco del 1930 si ripristina il sistema originario modificandone la disciplina e qualificando i reati commessi in udienza come di “prova facile” data la flagranza e la presenza di numerosi testimoni. Il codice aveva uno spirito inquisitorio, era nato sulla convinzione della irrinunciabilità dell’istruzione; era, quindi, imperniato sull’antitesi tra istruzione, segreta e scritta, e giudizio, incentrato sul dibattimento, pubblico e orale, privilegiando la prima rispetto al secondo.

Veniva ripristinato quindi il giudizio immediato, ma la disciplina era stata riscritta distinguendo le ipotesi di reati commessi in udienza (artt. 435 e 436 c.p.p.) e di falsa testimonianza, interpretazione o perizia (art. 458 c.p.p.). La distinzione era dovuta alla loro diversa incidenza sul processo principale: nel primo caso il carattere è “occasionale”, “meramente locale”, il reato commesso durante lo svolgimento del dibattimento può essere sostanzialmente indipendente dal processo in corso; nel secondo caso, invece, vi è un’incidenza sostanziale, un collegamento profondo tra reato e accertamento del fatto tale da influire sulla decisione finale.

Nel rito del 1930 era già previsto il requisito dell’evidenza della prova all’art. 389, comma 3, c.p.p. e svolgeva la stessa funzione di presupposto di modifica della procedura, benchè il giudizio si instaurasse differentemente in ragione del diverso tipo di accertamento4; nell’art.389, comma 3, c.p.p. 1930 l’evidenza serviva per modificare il tipo di azione, è significativa di un

4 Teresa Bene, voce Giudizio immediato, in AA.VV., Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989 p.2002

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giudizio prognostico (ex ante), formulato in base ai primi accertamenti, circa la maggiore o minore complessità delle indagini a venire, un giudizio sulla scorta del quale il pubblico ministero decide il rito da adottare (sommario o formale) ; nell’art.453, comma 1, c.p.p. 1988, la valutazione dell’evidenza è una valutazione a posteriori (ex post) successiva alla conclusione delle indagini preliminari e va a modificare il tipo di giudizio.

Il pubblico ministero, può disporre, su domanda dell’imputato, l’istruzione formale, può cioè interferire sulla modalità delle indagini. Nel nuovo codice invece né l’evidenza della prova, né la conseguente decisione del giudice possono influire sul tipo di indagine che deve essere compiuta, essendo il giudice solo legittimato a restituire gli atti al pubblico ministero cui spetta in via esclusiva la scelta se acquisire o no nuove fonti di prova.

Il contenuto del giudizio immediato del 1930 si concreta nella totale preclusione al compimento di qualsiasi atto istruttorio: viene omesso anche il previo interrogatorio dell’imputato arrestato.

La legge specifica i presupposti al verificarsi dei quali può procedersi col giudizio immediato. È richiesto anzitutto che si tratti di un reato flagrante commesso alla presenza dell’organo giudicante o del pubblico ministero nella sala d’udienza e durante il periodo in cui amministra la giustizia penale. La competenza per giudicare tale reato deve appartenere al giudice procedente o ad un giudice inferiore. Negli art.435 e 436 c.p.p. del 1930 sono specificate le condizioni ostative all’adozione del giudizio immediato: reato non punibile senza la querela dell’offeso; reato punibile con la pena della reclusione

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superiore nel minimo a 5 anni, nel massimo a 10 anni, o con pena più grave; reato appartenente alla competenza di un giudice superiore o speciale, o tale da determinare la rimessione del procedimento; reato non punibile senza la richiesta o non perseguibile senza l’autorizzazione; reato commesso all’udienza della corte di cassazione; reato che non può essere giudicato immediatamente per la sua natura o per altre gravi ragioni.

Il rito immediato nel codice del 1930, come possiamo notare, non nasce da esigenze di celerità, ma di esemplarità, tenendo conto anche del luogo nel quale il reato è commesso; la pubblica udienza in presenza dell’organo giudiziario. Lo scopo è quindi di rafforzare l’autorità giurisdizionale.

Da un punto di vista sistematico, per parte della dottrina e giurisprudenza quel giudizio immediato sarebbe stato una specie del procedimento direttissimo caratterizzato dalla obbligatorietà5, ma non manca chi non ritiene che dalle disposizioni risulti che il giudizio immediato avrebbe potuto aver luogo quando il giudice che procede lo avesse ritenuto necessario.

1.2 “bozza Carnelutti”, progetto preliminare del nuovo codice del 1978

Un primo embrione di modello alternativo al codice del 1930 prende vita al convegno di Lecce del 1965, la “bozza Carnelutti” che prevedeva il sistema

5Relazione al progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale. Lavori preparatori, VIII, 86; Cass., 22 giugno 1979, in Giust. Pen., 1980, III, pag. 65.

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dell’”inchiesta preliminare”. Questa proposta fu considerata rivoluzionaria e il processo senza istruzione una fuga troppo in avanti rispetto alla cultura giuridica dominante caratterizzata da un più cauto “garantismo inquisitorio”.

Solo nel 1978, col progetto preliminare del nuovo codice, si recide il pesante cordone ombelicale con il codice del 1930 la cui ratio era quella, come sopra detto, di punire chi mostrava atteggiamento di disprezzo verso il potere giurisdizionale.

Il modello di giudizio immediato previsto agli artt.400-412 prog.prel. del 1978 (in applicazione alla direttiva n.39 della prima legge delega del 1974) si differenzia molto dall’attuale modello. Nel 1978 si ipotizzò un processo a istruzione eventuale il cui punto di forza era il giudizio immediato come forma tipica del processo penale. Il giudizio immediato si presenta quindi con funzione “ordinaria”, non più rito di supporto per la tutela della prova né a tutela dell’ordine pubblico.

La precedente previsione di “reati commessi in udienza” verrà demandata nel prog.prel. del 1978 alle forme ordinarie di giudizio (art.476 c.p.p.), consentendo al pubblico ministero non più che una limitata potestà coercitiva.

Il giudizio immediato risalente alla delega del 1974 non era quindi configurato come un procedimento speciale, il pubblico ministero poteva domandare l’instaurazione in alternativa al compimento di atti istruttori. Più esattamente, ai sensi del combinato disposto degli art.337, comma 1, e 440, comma 1, del Progetto preliminare del 1978, la parte pubblica all’udienza preliminare aveva

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facoltà di richiedere al giudice istruttore, nei casi più semplici, l’immediato rinvio a giudizio dell’imputato, ovvero che l’organo giurisdizionale disponesse il compimento di atti di istruzione, atti cui il giudice comunque procedeva nel caso di dissenso della richiesta di giudizio immediato.6

I tempi assegnati al pubblico ministero per la formulazione della richiesta in esame erano strettissimi: tanto la domanda di giudizio immediato quanto la richiesta relativa al compimento di atti di istruzione dovevano infatti venir presentate, ai sensi dell’art.377 del Progetto preliminare del 1978, entro trenta giorni dalla notizia di reato, decorrenti dalla data di individuazione dell’indiziato, documentata nel registro di cui all’art.346 del medesimo progetto. Sull’entità di tale termine si polemizzò a lungo poiché coincideva con il termine massimo per il compimento delle indagini del pubblico ministero. Si prevedeva, inoltre anche un termine di non maggiore di 40 giorni dal decreto di citazione a giudizio per la fissazione dell’udienza dibattimentale in caso di accoglimento della richiesta di giudizio immediato.

La figura delineata dal Progetto preliminare era espressione di un depotenziamento del ruolo del pubblico ministero e per questo sollevò notevoli perplessità; si osservava, da un lato, che il termine di 30 giorni arrestava le indagini senza consentire un’adeguata preparazione del dibattimento, dall’altra che al pubblico ministero finiva per venir sottratto il

6 Giovanni Paolozzi, Cap. 10: I profili strutturali del giudizio immediato; paragrafo 1: il giudizio

immediato dal progetto preliminare del 1978 al codice di procedura penale del 1988, in: Questioni nuove di procedura penale. I giudizi semplificati, Ed. CEDAM, Padova, 1989, pag. 212

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potere di instaurare il giudizio direttissimo in casi come ad esempio quello dell’arresto in flagranza.

Ulteriori critiche riguardarono la scelta di condizionare l’instaurazione del giudizio immediato al passaggio obbligato attraverso l’udienza preliminare in considerazione del fatto che tale passaggio avrebbe comportato un notevole dispendio di energie, nonché, nei casi più semplici, un aggravio delle formalità necessarie per giungere al dibattimento pur costituendo in questi casi solamente un controllo burocratico.

Proprio la monoschematicità, di cui sopra, fu la causa evidente del fallimento del progetto del codice di procedura penale del 1978, tuttavia dalle sue ceneri partì il rinnovamento iniziato nel 1979 che è sfociato nel codice del 1988.

L’esigenza di realizzare un sistema che eviti un inutile spreco di energie giudiziarie e che non imponga trattamenti uguali per situazioni disuguali emerge con estrema chiarezza nella relazione al disegno di legge n.845/c presentata dal ministro Morlino il 31 ottobre 1979 per un’ulteriore proroga del termine per l’esercizio della delega del 1974, ove si legge: “va posta in evidenza la fondata esigenza di realizzare differenti modelli processuali riservando così, ai fini della funzionalità del nuovo sistema, i meccanismi più articolati ai casi più complessi ed in quanto tali non suscettibili di una rapida progressione verso il dibattimento”. Si voleva in sostanza correggere uno dei più vistosi difetti della delega del 1974, peraltro riprodotto nel progetto preliminare del 1978, consistente nella rigidità del sistema da essi configurato, nello specifico nell’assenza di variazioni rispetto allo schema tipico.

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Il giudizio immediato all’inizio era accorpato in un unico disegno di legge insieme al direttissimo, ma nei lavori preparatori gli è stata assegnata una più ampia operabilità rispetto all’altro rito così da garantirne l’esperibilità anche in mancanza dei requisiti del rito direttissimo.

Nella direttiva 35-bis presentata sempre dal ministro di grazia e giustizia Morlino in sede di emendamento al disegno di legge del 1978 (per il rinnovo e le modifiche alla delega n.108 del 3 aprile 1974) alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 21 febbraio 19807, infatti, era prevista la presentazione diretta dell’imputato ad opera del pubblico ministero sia nel caso di arresto in flagranza, entro il termine di 20 giorni dall’arresto, sia “in altri casi specificatamente determinati, entro il termine di 60 giorni dalla commissione del reato, previo interrogatorio dell’indiziato”. Successivamente (nella modifica della direttiva n.40 del Testo unificato della Commissione Giustizia della Camera dei deputati approvato il 15 luglio 1982, in relazione al disegno di legge n.845 e alla proposta di legge n.112 dell’VIII legislatura) il giudizio immediato rimase accorpata al giudizio direttissimo ma venne modificata la disciplina dando potere al pubblico ministero di richiedere giudizio immediato “nel caso in cui vi siano rilevanti elementi di prova e non si rendano necessarie particolari indagini”, venne eliminata la presentazione immediata dell’imputato all’udienza da parte del pubblico ministero cui fu imposto di rivolgersi al giudice affinchè questi decidesse se rinviare a giudizio

7 In relazione al disegno di legge presentato il 31 ottobre 1979 dallo stesso Ministro di Grazia e Giustizia per il rinnovo della delega e recante “Disposizioni per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale” (n.845 della VIII legislatura)

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con le forme del giudizio immediato, ovvero se restituire gli atti al richiedente per la prosecuzione delle indagini nelle forme ordinarie.

Nella relazione al disegno di legge n.691/C presentata dal ministro Martinazzoli il 21 ottobre 1983, riproducente il testo approvato dalla commissione Giustizia decaduto per la fine anticipata della legislatura, si legge che sono state opposte critiche al fatto di prevedere un controllo giudiziale basate sulla considerazione che sarebbe stato più coerente con l’impianto accusatorio lasciare al pubblico ministero la libera determinazione di portare l’imputato direttamente al dibattimento e anche si era ritenuto inopportuno conferire ad una delle parti un potere di particolare delicatezza.

I giudizi direttissimo e immediato furono scorporati nel corso dei lavori preparatori della legge delega del 1987 dalla direttiva n.43 ma che abbiano la stessa matrice resta significativo, perché testimonia che entrambi sono pensati e costruiti quali modalità espressive diverse della scelta del pubblico ministero in ordine all’esercizio dell’azione penale.

La disciplina dei due giudizi, contenuta nel testo del nuovo codice penale del 1988, conferma questo indirizzo dove pur evidenziando la loro reciproca autonomia, lascia trasparire l’influenza dell’abbinamento originario. Il giudizio immediato è costruito, infatti, in modo da poter essere raccordato al procedimento direttissimo: ove l’organo dell’accusa rinunci alla pretesa di instaurare il giudizio direttissimo potrà, tuttavia, ancora usufruire del giudizio immediato ogni qualvolta le indagini siano espletabili nello spazio di 90 giorni.

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1.3 Il giudizio immediato nel codice di procedura penale del 1988

Venendo al nuovo codice di procedura penale del 1988 possiamo notare che questo ha introdotto moduli differenziati, cioè forme alternative al modello ordinario. La qualifica di riti speciali viene, di regola, destinata ai meccanismi adottati per i processi più semplici mentre l’ordinario è lo schema base, più complesso e sofisticato, destinato a operare nei confronti di forme di criminalità organizzata o di processi che presentino particolari difficoltà probatorie ed ai quali risulti necessario applicare tutte le garanzie del rito accusatorio. Si tratta di un principio di adeguatezza, coerente con l’impianto accusatorio del nuovo processo. In pratica il processo ordinario dovrebbe stare ai reati di eccezionale gravità così come il procedimento speciale ai reati di ordinaria amministrazione.

Con l’attributo della “specialità” concesso ai nuovi riti il legislatore intende non solo indicarne la differenza rispetto al rito ordinario ma qualcosa di più: enunciarne la necessità di perseguire una o più finalità.8 Possiamo dire che la differenziazione dei riti è un corollario all’impianto accusatorio del nuovo processo penale, ossia di un processo caratterizzato da due principi: la

8 Andrea Antonio Dalia, Titolo IV Giudizio immediato, 2. La “specialità” del rito nel sistema originario, in I procedimenti speciali, AA.VV. (a cura di Andrea Antonio Dalia), Ed. Jovene, Napoli, 1989, pag.213

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separazione delle funzioni processuali e la ripartizione del processo in fasi nettamente distinte.9

La dottrina ha enucleato due tipologie di giudizi speciali: una che comprende i riti di natura accusatoria che è da riferirsi ai giudizi immediato e direttissimo e una riguardante gli altri riti speciali di natura inquisitoria10. Questa distinzione è in effetti un po’ troppo rigida e dualistica; resta comunque il fatto, che guardando ai poteri dispositivi del giudice in ordine alla prova, ne possiamo dedurre una maggiore caratterizzazione in senso inquisitorio quanto più la decisione non scaturisca da saperi formati in dibattimento, ma da elementi raccolti durante le indagini, provenienti in buona sostanza in modo unilaterale da parte della pubblica accusa.

Sotto il profilo della scelta dei riti dal 1988 ci sono profonde innovazioni in generale. Alcune scelte dei riti non sono più rimesse ad una opzione unilaterale dell’organo giudiziario, bensì bilaterale, essendo necessario l’incontro di due volontà: prestazione del consenso da parte del pubblico ministero o dell’imputato all’adozione del rito semplificato richiesto. La volontà delle parti del rito è comunque mediata dalla discrezionalità del giudice.

9 Giovanni Paolozzi, Cap.3 I meccanismi di semplificazione del giudizio di primo grado; Par. 5 La

differenziazione dei riti quale corollario connaturale del modello accusatorio prescelto, in Questioni nuove di procedura penale. I giudizi semplificati, AA.VV (a cura di Alfredo Gaito), Ed. CEDAM,

Milano, 1989, pag.42

10 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.6

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Il giudizio immediato previsto dal nuovo codice di procedura penale del 1988 non ha comunque precedenti nel nostro ordinamento e non è equiparabile nemmeno a quello previsto nei lavori preliminari del 1978 che pure recava il solito nome. Come accennato precedentemente, basta un semplice raffronto con la delega del 1974 (La legge delega n.108 del 3 aprile 1974) per vedere che all’epoca il giudizio immediato non era raffigurato come un giudizio speciale ma come un rito ordinario nel quale il pubblico ministero doveva domandare l’instaurazione in alternativa al compimento di atti istruttori.11 In aggiunta il giudizio immediato prevedeva comunque un passaggio obbligato in udienza preliminare cosa per cui il giudizio immediato del 1988 differirà molto.

Il codice del 1988, nel rispetto della direttiva n.74 della seconda legge delega (legge-delega n.81 del 1987) inoltre vieta invece l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione, prescrivendo al pubblico ministero di precedere “a norma di legge” quando viene commesso un reato in udienza.

Il codice viene promulgato con la D.P.R. 22 settembre 1988, n.477 sulla base della legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987. La legge delega 81 del 1987 contempla due ipotesi di giudizio immediato: al punto n.44 e al punto n.52. Il primo attribuisce al pubblico ministero il potere di richiedere giudizio

11 Giovanni Paolozzi, Cap. 10: I profili strutturali del giudizio immediato; paragrafo 1: il giudizio

immediato dal progetto preliminare del 1978 al codice di procedura penale del 1988, in: Questioni nuove di procedura penale. I giudizi semplificati, CEDAM, Padova, 1989, pag. 212

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immediato entro 90 giorni dall’iscrivere del reato nell’apposito registro e previo interrogatorio dell’imputato, in caso di evidenza degli elementi acquisiti. Il secondo punto delinea la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio immediato rinunciando all’udienza preliminare.

Da questo presupposto possiamo osservare che da questo momento non si può parlare di un unico modello di giudizio immediato” ma di più tipizzazioni dell’istituto, in questo senso è stato osservato che12: “è corretto affermare che, anziché di “giudizio immediato” , dovrebbe parlarsi di “giudizi immediati” , in quanto non sembra possibile ricondurre entro un paradigma unificante le diverse tipologie di detto rito” e ancora “sarebbe un errore ritenere che il giudizio immediato richiesto dl pubblico ministero, al quale il legislatore ha riservato la maggiore attenzione delineandone analiticamente i presupposti e gli ambiti applicativi, costituisca l’archetipo di un più ampio genus, al quale si debba comunque fare richiamo per individuare le modalità di funzionamento degli altri modelli”. Del resto l’unico elemento in comune è rappresentato dall’assenza dell’udienza preliminare. Si tratterà di qui in avanti di ipotesi eterogenee, difficilmente suscettibili di reductio ad unum, tanto da far dubitare della stessa nomenclatura codicistica.

Come già detto le ipotesi di giudizio immediato sono eterogenee tanto da farne dubitare la correttezza della nomenclatura.13 Questa unificazione sotto lo

12 Pierpaolo Rivello, voce Giudizio Immediato, in AA.VV., Enciclopedia del diritto, Annali vol.III, Ed. Giuffrè, 2010, pag.469

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stesso nomen juris di una poliedricità funzionale e di strutture è propria soltanto di questo rito speciale.

Il nuovo codice di procedura penale, come accennato, cerca di favorire il ricorso ai procedimenti speciali in casi connotati da evidenza della probatoria.14

La novella dell’istituto in questione è in linea anzi accentua il carattere accusatorio del nuovo codice di procedura penale portando alla massima semplificazione dello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale anche quando non sussistono quelle iniziali condizioni di evidenza della prova che consentono di adire al giudizio direttissimo. 15

Il progetto preliminare e quello definitivo (artt. 447-452,416), prima, e il nuovo codice di procedura penale poi hanno messo a punto alcuni correttivi che non sempre sono in linea con le direttive della delega del 1987. Il giudizio immediato del 1988 non ha nulla in comune col giudizio immediato previsto precedentemente e pure si distingue dal modello previsto dagli artt.400-412 progetto preliminare del 1978, in applicazione della direttiva n.39 della prima legge delega.

Oggi il giudizio immediato, come gli altri riti speciali, si situa, all’interno del codice di procedura penale, nel libro VI. Il giudizio immediato è un

14I giudizi semplificati, AA.VV (a cura di Alfredo Gaito), Milano, CEDAM, 1989, pag. 44

15 Giacomo Fumu, Giudizio immediato, in AA. VV. (a cura di M. Chiavario), Commento al nuovo codice

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procedimento penale speciale caratterizzato dell’assenza dell’udienza preliminare ed è disciplinato all’art.453 e seguenti del c.p.p. L’art.405 c.p.p. prevede che la scelta di questo rito integri una delle modalità di esercizio dell’azione penale

Resta da aggiungere che dopo la riforma del 1988 comunque nel libro VIII relativo al processo pretorile non era previsto il giudizio immediato questo perché in questo tipo di processo già fisiologicamente si saltava l’udienza preliminare.

1.4 Rito immediato su richiesta dell’imputato

Come accennato prima nel nuovo codice l’imputato ha la facoltà di rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato quando il pubblico ministero abbia chiesto il rinvio a giudizio nelle forme ordinarie. Non esistono limiti a questa facoltà dell’imputato, pertanto il giudice al quale la richiesta è presentata non può che darvi seguito emettendo il decreto previsto all’art.456 c.p.p. una volta valutata la sua competenza (art.22., c.3 c.p.p.) e il rispetto del termine e degli adempimenti. L’imputato ha diritto a rinunciare all’udienza preliminare (prevista a sua tutela), questo diritto deve intendersi ricompreso nell’art.24, comma 2, della costituzione.

Il rito immediato su richiesta dell’imputato è previsto all’art.419, comma 5, c.p.p. a cui rinvia l’art.453, comma 3, c.p.p. Questo istituto sembra ricondursi

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al Criminal Justice act del 196716. La disciplina è scarna e si trova tutta in pochi articoli, nel già citato art.419, comma 6 e 7, e negli artt.453, comma 3, e 458, comma 3, c.p.p.; questo è dovuto al fatto che la previsione del legislatore nella direttiva n.52 si limitava ad una possibilità in capo all’imputato di adire al giudizio immediato rinunciando l’udienza preliminare.

Si tratta sicuramente di un sotto modello rispetto a quello ordinario sia perchè non è previsto il requisito dell’evidenza della prova e sia per altre differenze strutturali. Non si applica la disciplina prevista dal comma 2 dell’art. 456 c.p.p. riguardante l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato in quanto è esclusa tale possibilità dall’art.458 c.p.p., non si applicano chiaramente le norme che prevedono la notifica all’imputato e all’offeso della richiesta di giudizio immediato promanante dal pubblico ministero.

La disciplina del sub-modello differisce molto anche per altri aspetti: diversi tempi sono previsti per le indagini che in questo caso sono coincidenti con quelli ordinari, l’imputato viene a conoscenza degli atti investigativi prima della richiesta, come già visto non sono previste condizioni come l’evidenza della prova, non ci sono poteri di valutazione del giudice in ordine alla richiesta.17

16 PAOLOZZI, Profili strutturali del giudizio immediato, in Questioni nuove di procedura penale, a cura di Gaito-Paolozzi-Voena, I giudizi semplificati, Padova 1989, pag.243.

17 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.107

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Sembra a questo punto che questo tipo di richiesta segua un automatismo e che questo dato assieme a una disciplina che si discosta dal “modello base” possa bastare per poterlo qualificare come giudizio immediato atipico.

L’atto con cui l’imputato formula la richiesta al giudice è unilaterale e recettizio e questa istanza ha un termine di presentazione al giudice di 3 giorni dalla data dell’udienza preliminare. L’imputato esercita tale facoltà mediante dichiarazione presentata in cancelleria personalmente o a mezzo di procuratore speciale e successivamente deve provvedere a notificare l’istanza alla persona offesa e al pubblico ministero, non dovendo queste ultime essere sentite né avendo nessun potere in ordine alla richiesta nemmeno di opposizione come si deduce dal tipo di adempimento.

L’imputato potrebbe aver interesse a ricorrere a detto rito speciale se si sia convinto, esaminati gli atti, dell’ineluttabilità del rinvio a giudizio oppure questa strada potrebbe costituire lo strumento tecnico per evitare di scoprire le proprie carte difensive in sede di udienza preliminare o fornire, a chi ritenesse di essere in possesso di decisivi elementi difensivi, la possibilità di dare una pubblica smentita all’ipotesi accusatoria in una sede più clamorosa ed efficace come quella dibattimentale. Un’altra motivazione forte che potrebbe spingere l’imputato a scegliere questo rito riguarda la situazione in cui l’imputato ritenga di avere elementi tali da pervenire ad una sentenza di proscioglimento, dotata del carattere di stabilità, rispetto alla potenziale revocabilità di una sentenza di non luogo a procedere resa in udienza preliminare,

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Si è sostenuto in dottrina che il termine di tre giorni che sia di natura ordinatoria in quanto non è previsto espressamente a pena di decadenza ex art.177. La perentorietà però sarebbe da considerarsi comunque presente perché la sua presenza non andrebbe letta in termini formalistici dato che sebbene venga omessa la formula “a pena di decadenza”, il legislatore comunque ne applica la relativa disciplina.

La richiesta di rito immediato non avviene durante le indagini preliminari ma dopo la notifica della data dell’udienza preliminare e la rinuncia a quest’ultima non occorre sia esplicita ma si può desumere dalla richiesta stessa. Questo perché in caso contrario l’imputato si troverebbe a chiedere il giudizio senza conoscere le attività svolte a suo carico e quindi senza poter consapevolmente poter valutare di non usufruire dell’udienza filtro. In aggiunta c’è anche una considerazione di ordine sistematico in quanto se avesse tale possibilità l’imputato potrebbe arrestare l’attività di indagine del pubblico ministero portando ad indagini incomplete; si accetterebbe in pratica un uso strumentale dell’istituto che altererebbe il sistema.

La Corte costituzionale con una sentenza del 199118 ha escluso che siano limitate le garanzie del diritto di difesa in quanto le conseguenze sono prevedibili e conosciute poste in essere da un atto volontario della parte che chiede di essere giudicata secondo tale modello.

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Il termine di tre giorni dalla data dell’udienza preliminare a sua volta notificato 10 giorni prima dell’udienza preliminare è un termine esiguo che non consente all’imputato una conoscenza approfondita degli atti a suo carico.

A questa richiesta esito della volontà dell’imputato deve seguire il provvedimento dispositivo del giudice cui non spetta sindacare in ordine alle motivazioni che hanno indirizzato verso tale scelta. Le verifiche che compirà il giudice saranno di tipo formale ma, in vista di una maggiore garanzia rappresentata dall’udienza preliminare, la giurisprudenza ha ammesso un vaglio di ammissibilità come nel caso in cui l’imputato doveva essere separato dal cumulo di processi in seguito a richiesta di giudizio immediato19.

Per quanto riguarda i controlli nello specifico il giudice può statuire in ordine al rispetto del termine ex art.419, comma5, c.p.p., l’avvenuta notifica alle parti e il potere di valutazione nel caso il reato sia connesso con altri che devono seguire il rito ordinario. A leggere l’art.453 e l’art.419, commi 5 e 6 c.p.p. non sembra fissato alcun termine per la decisione sull’istanza dell’imputato; tuttavia le scadenze temporali ravvicinate previste dall’art.418, comma 2, c.p.p. impongono al giudice di provvedere immediatamente non appena presentata la dichiarazione in cancelleria, e comunque prima della data stabilita per l’udienza preliminare.

Se il giudice respinge la richiesta si procede secondo il rito ordinario alla celebrazione dell’udienza preliminare.

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La richiesta può essere revocata sino al decreto che dispone il giudizio che ha effetti irreversibili. Questo aspetto insieme alla previsione che il rito possa essere chiesto solo personalmente o a mezzo di procuratore speciale, quindi un atto personalissimo, stanno ad indicare che la volontà dell’imputato è un connotato speciale di questo istituto.

Può sorgere il problema se sia ammissibile il “frazionamento” della richiesta di rinvio a giudizio qualora l’imputato presenti istanza di giudizio immediato esclusivamente per taluni reati attribuitigli, o qualora l’abbreviazione del rito sia richiesta solo da alcuni degli imputati nel caso di procedimento cumulativo. Non è applicabile l’art.453, c.2, c.p.p. che fornisce una direttiva soltanto per le valutazioni del pubblico ministero da effettuarsi nella fase delle indagini preliminari che nel momento in cui l’imputato presenta la richiesta di giudizio immediato sono ormai chiuse. Occorre perciò riferirsi alla norma generale sulla separazione dei processi ed in particolare, non essendo una ipotesi specifica prevista al 1° comma, al 2° comma dell’art.18 c.p.p. Sulla richiesta dell’imputato o degli imputati, il giudice per le indagini preliminari pertanto deve acquisire il necessario consenso del pubblico ministero, e valutare se l’abbreviazione del rito per una parte delle imputazioni o contro alcuni degli imputati risponda effettivamente ad esigenze di economia processuale o non provochi una dispendiosa duplicazione dei procedimenti.

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1.5 Introduzione del giudizio immediato “custodiale”

Nel 2008 con il “pacchetto sicurezza” (decreto legge n° 92 del 23 maggio 2008, convertito con modifiche nella legge n. 125 del 24 luglio 2008) viene inserito il rito immediato “custodiale” con i commi 1bis e 1ter dell’art.453; la nuova fattispecie che ha come presupposto lo stato di custodia dell’imputato. La ratio del legislatore nell’adozione di questa figura è di evitare che i tempi di celebrazione dell’udienza preliminare determinino una scarcerazione dell’imputati per decorrenza del termine di fase previsto all’art. 303 c.p.p. La scelta del legislatore fu criticata perché, avendo come requisito del nuovo rito speciale l’esistenza di un’ordinanza cautelare, esponeva il procedimento di cognizione all’indebito condizionamento derivante da valutazioni e giudizi ad esso estranei e tipici della fase cautelare.20 Questa novella ha inoltre creato

dubbi interpretativi riguardo se la nuova fattispecie avesse caratteristiche autonome rispetto all’immediato tradizionale o meno. Da questa novella è nata una peculiare commistione tra giudizio cautelare e il giudizio di cognizione, chiaramente gli effetti del procedimento cautelare non si estendono sul giudizio di merito ma rimangono circoscritti alla sfera processuale, condizionando solo la scelta del rito.

20 F. Rigo, voce Il rito immediato custodiale, Il libro dell'anno del diritto 2012, Ist. della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2012, pag.768

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1.6 La presentazione immediata a giudizio nel rito penale di pace

L’interesse dei vari legislatori per il giudizio immediato ha portato nel 2009 a introdurre una fattispecie con finalità simili all’interno della normativa riguardante il giudice di pace.

La funzione deflattiva tipica del giudizio immediato si ritrova nella previsione dell’art.20 bis del d.lgs. 274 del 2000, introdotto dalla l. n. 94 del 2009 recante “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. L’ambito applicativo di maggior rilievo del provvedimento normativo è costituito dalla nuova disciplina in tema di reato di clandestinità nonché dalle procedure introdotte per il relativo accertamento. Si tratta di un innesto anomalo all’interno della normativa del rito penale di pace riservato a condotte di tipo bagatellare e conflitti da risolvere con la forma della conciliazione. In conseguenza della presunta emergenza sociale che ha mosso il legislatore è stato introdotto il rito acceleratorio della presentazione immediata a giudizio, procedura derogatoria rispetto alle disposizioni introduttive dello stesso d.lgs. 274 del 2000.

Il rinvio al giudizio immediato e al giudizio direttissimo è stato escluso expressis verbis all’art.2 lettere h) e i) del decreto per l’estraneità di tali istituti alla morfologia del processo di pace che non prevede misure limitative della libertà personale. Tuttavia con l’introduzione della presentazione immediata questa norma è stata disattesa.

La presentazione immediata è un tipo di vocatio in jus particolare per i suoi presupposti applicativi e modalità esecutive. Questo rito speciale è instaurabile

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solo per i reati perseguibili ex officio, con questo si conferma l’idea che sia un provvedimento normativo confezionato ad hoc per esigenze legate all’immigrazione clandestina essendo che il resto dei reati di competenza per materia del giudice di pace sono sostanzialmente perseguibili a querela di parte.

Queste eccezioni all’esigenza della querela di parte sono costituite dalle fattispecie di ingresso e soggiorno illegale di stranieri nel territorio dello stato e in tema di esecuzione dell’espulsione, rispettivamente disciplinate all’art.10 bis e all’art.14 comma 5 ter del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. n.286 del 1998, introdotte anch’esse nel già citato art.2 d.lgs.274 del 2000 dalla legge n.94 del 2009.

I requisiti della presentazione immediata sono previsti all’art.20 bis del d.lgs. 274 del 2000 e consistono in alternativa nello stato di flagranza o nell’evidenza della prova; come è evidente sono mutuati rispettivamente dal giudizio direttissimo e da quello immediato. Non è molto capibile il ricorso all’evidenza della prova ex art.453 c.p.p. se si pensi alla farraginosità delle procedure in tema di richiesta di asilo e di riconoscimento dello status di rifugiato.

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CAPITOLO II

Presupposti e condizioni di accesso al rito

2.1 Giudizio immediato tipico su istanza del pubblico ministero

Il rito immediato, come già detto, è disciplinato nel codice di procedura penale al libro VI dedicato ai “Procedimenti Speciali”. Gli articoli dal 453 al

457 c.p.p. trattano questo istituto.

È stato affermato che il rito immediato su richiesta del pubblico ministero “si colloca a metà strada tra il giudizio direttissimo e il procedimento ordinario”21. Nel giudizio direttissimo infatti non c’è nessun controllo in ordine alla necessità del transito alla fase dibattimentale; nel giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero detto controllo non è assente ma risulta semplificato e contratto, essendo effettuato sulla sola base delle considerazioni del pubblico ministero, non essendoci un contraddittorio con l’imputato.

In questo tipo di giudizio immediato, a differenza di quello su richiesta dell’imputato, c’è chi ha posto dubbi di compatibilità con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e con il principio del contraddittorio cristallizzato nell’art.111, c.2, cost. , soprattutto se si considerano il carattere non oggettivo dell’evidenza della prova e la non sindacabilità della sua

21Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, GU Serie Generale n.250 del

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sussistenza da parte del giudice del dibattimento con la conseguente possibilità per l’accusa di “distorcere” la finalità di economia processuale del rito22, nonché la previsione del potere decisionale del giudice per le indagini preliminari senza il fondamentale apporto dialettico della difesa, sia tecnica che materiale.

In proposito l’ordinanza n.371 del 2002 della Corte costituzionale ebbe a rigettare l’eccezione di legittimità formulata dall’art.455 c.p.p. per asserita violazione degli art.24 e 111 Cost.

Il Giudice delle Leggi ha sempre ritenuto legittima la discrezionalità del Legislatore nel disciplinare le fasi procedurali introduttive dei riti speciali, senza l’articolazione di forme di contraddittorio fra le parti. In particolare nel rito immediato la brevità del termine (giustificata dall’evidenza della prova) entro la quale il pubblico ministero deve inoltrare la relativa richiesta, implica la necessità di anticipare lo svolgimento delle investigazioni difensive già al momento dell’interrogatorio della persona indagata, allorchè a questa vengono contestati i fatti dai quali emerge l’evidenza della prova medesima. Secondo l’ordinanza n.203 del 2002 della Corte costituzionale, lo stesso interrogatorio offre garanzie sostanzialmente analoghe a quelle fornite dall’avviso della conclusione delle indagini preliminari, essendo preceduto dall’invito a presentarsi contenente la sommaria enunciazione del fatto e la indicazione delle fonti da cui risulta l’evidenza della prova. In conseguenza, il soggetto

22 Filippo Giunchedi, Il giudizio immediato, in AA.VV (a cura di Gaito Alfredo), Procedura Penale, Itinera, Ed. IPSOA, 2018, Milano, pag.762

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indagato, al fine di evitare il rinvio a giudizio immediato, potrà espletare tutte le più opportune iniziative defensionali, dalla presentazione delle memorie al pubblico ministero alle attività di sollecitazione probatoria, alle indagini difensive.

Questo rito si è trasformato, come vedremo meglio in seguito, da facoltativo a obbligatorio con il D.l. 92 del 23 maggio 2008, convertito in legge n.125 del 24 luglio 2008, il quale, intervenendo sull’art.453 c.p.p. mediante la sostituzione dell’inciso “può chiedere” con “chiede”, fa ritenere che il pubblico ministero, sussistendone i presupposti sia obbligato a precedere nelle forme del rito immediato.

La proposizione “salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini” in realtà riporta discrezionalità in capo all’inquirente, anche in considerazione del fatto che non è prevista nessuna sanzione in caso di violazione.

Veniamo adesso a descrivere i presupposti per l’instaurazione del giudizio immediato partendo dal requisito principe: l’evidenza della prova.

2.2 I presupposti: l’evidenza della prova

L’art. 453, comma 1 c.p.p. dispone che “quando la prova appare evidente” il pubblico ministero chiede il giudizio immediato. La formula utilizzata dal

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legislatore è rimasta invariata dall’entrata in vigore del codice Vassalli. Il concetto di “prova evidente”, infatti, non è estraneo alla nostra tradizione processuale in quanto già l’art. 389 c.p.p. del 1930 vincolava il pubblico ministero, in tale ipotesi, all’adozione del rito sommario.23

Il requisito principe dell’immediato costituisce anche uno degli aspetti più controversi di questo rito.

Notiamo già in prima battuta un’improprietà linguistica, un lapsus in quanto nel percorso endoprocedimentale non si dispone di prove ma di elementi probatori, poiché il rango di prova si consegue in dibattimento dopo l’esame incrociato dei testimoni al netto dell’esperienza dell’incidente probatorio.24

La Cassazione si è mossa al riguardo per precisare che il presupposto del rito non è la prova evidente della reità, la certezza della responsabilità penale ma è la prova evidente della fondatezza dell’accusa25 tale da escludere la possibilità che il contraddittorio tra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere; questo a prescindere del fatto che il quadro probatorio sia comunque suscettibile di modificazioni decisive nel corso del giudizio. In altre parole l’evidenza della prova è da riconnettersi con la verosimile attribuibilità all’imputato dei fatti contestati.

23 Eugenio Selvaggi, voce Giudizio immediato, in AA.VV., vol.V, Utet giuridica, Torino, 1991 pag.556; Giacomo Fumu, Giudizio immediato, in AA. VV. (a cura di M. Chiavario), Commento al nuovo codice

di procedura penale, Ed.Utet, 1989, pag.838

24 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.41

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Il requisito trattato resta sfuggente e di difficile individuazione anche nella sua portata concreta e nel contenuto della sua prescrizione; per capire questo basta paragonarlo alla flagranza nel direttissimo che è un fenomeno certo e inconfutabile.26

Sempre rispetto al direttissimo l’evidenza probatoria sembra espandibile a detrimento della piattaforma sulla quale poggia; si consideri che nell’art.453, comma 1, c.p.p. non sono predeterminate situazioni tipiche di prova evidente; sicuramente, come detto sopra, possono costituire prova evidente la sorpresa in flagranza e la confessione dell’imputato (per l’appunto in una sentenza della Cassazione di luglio 2003 la flagranza è stata valutata come condizione idonea a determinare l’evidenza della prova27); ma la realtà processuale può atteggiarsi nel modo più vario e l’evidenza può risultare dagli elementi più disparati per la cui valutazione il pubblico ministero non è stato vincolato a schemi precostituiti. Nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale28 si parla non come “dato oggettivo presupposto all’istaurazione del giudizio” ma come risultato di una “stima fatta con riferimento ad atti già compiuti, di per sé non necessariamente idonei ad assumere valore di prova nell’ambito del giudizio”.

La garanzia per l’imputato su questo requisito è data dal controllo, anche di merito, sull’operato dal giudice al quale la richiesta di giudizio immediato è

26 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.40

27 Cass., sez.VI, 1° luglio 2003, n.2265269.

28 Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, GU Serie Generale n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93

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presentata. Nell’art. 453, comma 1, c.p.p. la valutazione dell’evidenza è successiva alle indagini preliminari.

L’attenzione su questo requisito deve poi soffermarsi sul concetto di evidenza. Il codice riprende più volte tale nozione ad esempio nel comma 2 dell’art.129, in tema di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, al comma 1 dell’art. 389, volto a disciplinare i casi di immediata rimessione in libertà dell’arrestato o del fermato, od ancora al comma 1 dell’art. 422, concernente le prove ritenute decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere; tuttavia questi riferimenti normativi sono profondamente differenti tra loro e conseguentemente è necessaria una disamina in via autonoma dell’evidenza ex art.453 comma 1.29

Il giudizio valutativo espresso in sede di accertamento del presupposto dell’evidenza probatoria non dovrebbe differire da quello effettuato all’esito dell’udienza preliminare, giacché in entrambi i casi la disamina concerne la fondatezza del rinvio a giudizio e si traduce in una prognosi sulla sostenibilità dell’accusa in sede dibattimentale.30 Dunque il requisito sarebbe adempiuto qualora il giudice per le indagini preliminari, a seguito di richiesta di giudizio immediato, non ritenga possibile pervenire a una sentenza di non luogo a procedere, alla luce di un criterio valutativo analogo a quello previsto all’esito

29 Pierpaolo Rivello, voce Giudizio immediato, in Enciclopedia del diritto, annali III, 2010, Giuffrè, pag.471

30 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.44

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dell’udienza preliminare.31 L’udienza preliminare per l’appunto deve apparire superflua nella sua funzione di “filtro” in considerazione di un quadro probatorio nitido e univoco.32

In una sentenza della Cassazione a sezioni unite33 del 1991, le cui indicazioni sono state fatte proprie da successive sentenze34, il presupposto dell’evidenza probatoria non implica un accertamento di responsabilità, ma denota la fondatezza dell’accusa in relazione a un contesto che non appare suscettibile di particolari sviluppi e tale da giustificare un giudizio prognostico volto ad escludere la possibilità di una sentenza di non luogo a procedere per l’imputato in detta sede.

In tal modo la posizione dell’imputato appare impregiudicata per quanto concerne i futuri esiti dibattimentali al pari di quanto avviene a chi sia rinviato a giudizio a seguito della celebrazione dell’udienza preliminare.

La Corte Costituzionale d’altro canto è oscillata tra le due differenti tesi di un concetto di evidenza riconducibile alla “verosimile attribuibilità del fatto all’imputato”35 e quella di una lettura, identica a quella sopra citata, ancorata

31 Cass., sez. un., 6 dicembre 1991, Di Stefano, in Cass. pen., 1992, pag. 1767; Corte cost., ord. nn. 482 del 1992, e 276 del 1995 entrambe in www.giurcost.org

32 Tra le altre Cass., sez. III, 2 marzo 2001, in Cass. Pen., 2002, pag.1762 33 Cass., sez. un., 6 dicembre 1991, Di Stefano, in Cass. Pen., 1992, pag.1767.

34 Cass., sez. III, 2 marzo 2001, Cornejo Pedroza, in Cass. Pen, 2002, pag.1762; Cass. Sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani; Cass., sez. I, 15 aprile 1993.

35 C. cost. 8 giugno 1992, n.261, in Giur.Cost., 1992, 2016; C. cost. 12 novembre 1991, n.401 in

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alla sufficienza della prova ai fini del rinvio a giudizio tale da rendere superflua l’udienza preliminare.36

Di sicuro non può considerarsi configurabile una situazione di evidenza probatoria qualora permangano punti dubbi e lati oscuri nella ricostruzione della vicenda o laddove gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari giustificherebbero il ricorso agli art. 421 bis e 422 c.p.p.37

Ulteriori margini di ambiguità di altro genere sono ritrovabili nella valutazione soggettiva che il pubblico ministero fa di questo requisito. Il parametro in sostanza non è descrittivo, ma assertivo: sembra emergere da un monologo piuttosto che da una fase dialogica.3839 Questo requisito si sostanzia in una valutazione prognostica del pubblico ministero che dovrà comunque essere confermata dal giudice prima di poter passare al processo.

Non si tratta quindi di una connotazione oggettiva o intrinseca alle attività svolte ma di una valutazione individuale del pubblico ministero “a posteriori

36 C. cost., ordinanza, 22 giugno 1995, n.276, in Cass.pen. 1995, 3226; C. cost.22 dicembre 1992, n.482, in Giur.Cost., 1992, 4357.

37 Cass., sez. III, 17 aprile 2001, Cornejo Pedrosa, in CED Cass., n. 218674 e già conforme Cass., sez. V, 31 gennaio 1998, Cusani, in CED Cass.n n. 210028 e più recente Cass., sez.III, 9 gennaio 2008, Vita, in

CED Cass., n. 238582.

38 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.44

39 La deriva individualista è voluta dalla giurisprudenza con granitica convinzione così Cass., sez. VI, 2 maggio 2017, Monte, in CED Cass., n.270162, ove in motivazione ha precisato che la persona sottoposta alle indagini sia interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova, e che nella nozione di “fatti” rientrano solo gli elementi dimostrativi che inducono il pubblico ministero a ritenere la sussistenza dell’evidenza della prova, e non anche gli elementi acquisiti su richiesta della difesa.

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sui risultati dell’indagine” e di “una prognosi sugli sviluppi successivi” 40 ma anche riguardo all’inutilità o meno della fase dell’udienza preliminare.

Il requisito andrà valutato rebus sic stantibus vale a dire in relazione al quadro conoscitivo disponibile al momento in cui il pubblico ministero ha compiuto la scelta processuale ( in sostanza si parla di conoscenze acquisite nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero unitamente a quelle della polizia giudiziaria), ne consegue che in dibattimento non sarà eccepibile una successiva modifica dell’originaria contestazione (questo non preclude l’acquisizione in dibattimento di altre prove). 41

Il canone interpretativo non può essere esclusivamente soggettivo, la prova evidente ha comunque da essere “univoca ed insuscettibile di particolari sviluppi in virtù degli apporti argomentativi consentiti alle parti nell’udienza preliminare”42.

Resta dubbio su quanta sia la distanza, e se non sia impalpabile, tra la “completezza” dell’indagine e la “concludenza” dei sui risultati in termini di fondatezza dell’accusa,43 arrivati a questo punto l’evidenza della prova potrebbe caratterizzarsi, definendola in negativo, nella superfluità dell’udienza preliminare.

40 le parole sono di Gaito, Il giudizio direttissimo e i giudizi immediato, in I giudizi semplificati, AA.VV (a cura di Alfredo Gaito), Ed. CEDAM, Milano, 1989., pag.199.

41 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.43

42 Cass. Sez. III, 7 dicembre 2007, in Cass. Pen., 2009, pag.1143.

43 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.44

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2.3 L’interrogatorio e l’invito alla persona sottoposta alle indagini a presentarsi per rendere l’interrogatorio

L’art.453 c.p.p. prevede che per l’instaurazione del giudizio immediato il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o quantomeno l’avvenuta contestazione degli addebiti mediante un invito a presentarsi rimasto senza effetto.

Con l’interrogatorio si dà la possibilità all’interessato di difendersi e far sì che non si adisca al rito speciale: questa previsione consegue di tutelare anche all’interno di questo rito speciale il valore non negoziabile del diritto di difesa. La persona sottoposta alle indagini potrebbe infatti non avere alcuna occasione di difesa e potrebbe anche darsi la circostanza di assoluta ignoranza, da parte sua, del procedimento, qualora nelle indagini preliminari non fosse stato compiuto alcun atto tale da richiedere la presenza del difensore, e quindi l’inoltro dell’informazione di garanzia (art.369 c.1 c.p.p.).

L’evidenza della prova così come valutata dal pubblico ministero dovrebbe essere così confrontata con la linea difensiva prima della prognosi definitiva della superfluità dell’udienza preliminare; l’indagato potrebbe allegare materiale difensivo col fine di portare il pubblico ministero a riconsiderare le sue conclusioni in ordine alla sua azione. 44 L’interrogatorio, come il mero

44Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.56

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invito a comparire, ai sensi dell’art.375, comma 3, c.p.p. pure non realizzatosi, rileva non tanto quale adempimento formale imposto dal sistema, quanto come modulo idoneo, nella prassi applicativa, alla tutela delle prerogative difensive.45

Un altro scopo, sia pure collegato a quello indicato sopra, è quello diretto ad impedire la celebrazione del dibattimento in relazione a quelle ipotesi nelle quali la semplice esposizione dei fatti da parte dell’indagato permetterebbe di escludere l’evidenza probatoria.

L’originale previsione dell’art. 453 c.p.p. faceva un generico riferimento all’interrogatorio questo alimentava il fondato timore che l’indagato potesse paralizzare l’iter di richiesta del rito immediato semplicemente non comparendo innanzi al magistrato. I dubbi e le perplessità a riguardo sono stati risolti in virtù della sostituzione del comma 1 dell’articolo in esame ad opera dell’art. 27 del d.lg. 14 gennaio 1991, n.12, che ha chiarito come per la realizzazione del presupposto in questione risulti sufficiente un invito a comparire redatto con l’osservanza delle forme previste al comma 3 dell’art. 375 c.p.p.

Antecedentemente all’intervento sostitutivo del d. lg. n.12 detto sopra, il comma 1 dell’art.453 c.p.p., facendo riferimento ad un generico interrogatorio quale presupposto per l’instaurazione del rito, sembrava ammettere che dopo un interrogatorio che verteva su iniziali addebiti, si potesse prevenire alla

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richiesta di rito immediato sulla base di un quadro contestativo differente e allargato alla luce di ulteriori fatti provenienti dalle indagini, fatti che tra l’altro l’indagato non avrebbe potuto contrastare in sede di interrogatorio. L’attuale testo dell’art 453 c.p.p. esclude quest’ultima eventualità prevedendo che l’indagato debba essere interrogato proprio “sui fatti dai quali emerga l’evidenza della prova”.

Se l’imputato viene rinviato a giudizio dopo aver sostenuto un interrogatorio su addebiti diversi, la conseguenza configurabile sarebbe la medesima della mancanza radicale dell’interrogatorio stesso: nullità generale a regime intermedio del successivo decreto di giudizio immediato, ai sensi dell’art. 178 lett. c c.p.p., stante la violazione del diritto di difesa dell’imputato.

Come detto, l’interrogatorio si considera soddisfatto se la persona è stata invitata a presentarsi come previsto dall’art.375, comma 3, secondo periodo c.p.p., anche se non si sia poi effettivamente messa a disposizione del pubblico ministero, con le sole eccezioni di un legittimo impedimento ovvero d’irreperibilità.

Sul concetto di irreperibilità ci sono varie letture giurisprudenziali46 sostenenti la tesi che sia da considerarsi come una situazione di fatto che ricorra qualora sia irrintracciabile, anche se data situazione è riconducibile ad una libera scelta. La irreperibilità sembra quindi un concetto più generico rispetto al legittimo impedimento e riesce ad accomunare situazioni assai differenti con

46 Cass., sez. II, 19 dicembre 2005, p.m. in c. Solimeno, in CED Cass., 232992; Cass., sez. II, 17 luglio 2009, Bylyshi, in CED Cass.,n. 244722

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l’unico trait d’union dell’impossibilità di rintracciare il destinatario come nei casi dello stato di latitanza o dell’evasione.47 La ratio di queste decisioni è che non è ammissibile che persone che si sottraggono volontariamente a provvedimenti dell’autorità giudiziaria possano influire sulla scelta della forma processuale dettata da esigenze di celerità.

Esaminando la questione più a fondo possiamo quindi arrivare alla conclusione che mentre l’interrogatorio non rileva a livello formale e deve sempre essere tradotto in effettivo adempimento; lo stesso non si può dire per l’invito a presentarsi previsto al già citato art.375 c.p.p. che si ritiene soddisfatto se viene seguito dall’effettiva comparizione.48

Questi due istituti dell’interrogatorio e dell’invito a presentarsi sono condicio sine qua non dell’instaurazione del giudizio immediato ed oltre ad un’esigenza difensiva espressa in costituzione, rappresentano per l’indagato anche un’opportunità per accedere anche ad un rito alternativo premiale come l’abbreviato o il patteggiamento.

A conferma di ciò arriva una sentenza della Corte costituzionale che in maniera netta così dichiara: “l’effettivo esercizio della facoltà di chiedere riti alternativi costituisce una delle più incisive forme di intervento dell’imputato, cioè di partecipazione attiva alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del

47 Cass., sez. II, 15 maggio 2009, in Cass. pen., 2010, pag. 3183; Cass., sez. II, 11 gennaio 2010, in CED

Cass.,n. 232992

48 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.58

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diritto sancito dall’art,24, comma2 Cost., integra una nullità di ordine generale”49.

Quindi questa inadempienza, come conferma la Corte di Cassazione con una sentenza del 200550, apre la via alla nullità di regime intermedio, con l’effetto che il vizio non potrà essere rilevato dopo la sentenza di primo grado.

Questa previsione assume un ruolo così importante che la sua omessa o lacunosa indicazione vizia il decreto di giudizio immediato di nullità assoluta per violazione del diritto di difesa ex art.178, lett. c, c.p.p. poiché incide sull’intervento dell’imputato e sulla rappresentanza del difensore.

Le sentenze della Corte di cassazione arrivano anche a circostanziare l’interrogatorio e a specificarlo rispetto alla formulazione originaria51 stabilendo che non è sufficiente l’interrogatorio senza una precisa delimitazione sul thema sul cui la persona è invitata a rispondere; sono necessari elementi a supporto, devono essere contestate le prove d’accusa per dirsi che l’interrogatorio si sia instaurato validamente.

Deve ritenersi equivalente all’interrogatorio l’ipotesi in cui l’imputato abbia aderito all’invito rivoltogli dal pubblico ministero ma si sia poi avvalso della facoltà accordatagli dall’art.64, comma 3, c.p.p. di non rispondere, essendo tale comportamento espressione indiscutibile di esercizio del diritto di difesa.

49 Corte cost. sent.24 maggio 2004, n. 148, in Giur. Cost., 2004, pag.1553. 50 Cass. Sez. II, 7 novembre 2005 in CED Cass., n. 232768.

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Ciò che non rileva, superate alcune iniziali perplessità, è il modus della contestazione nel senso che può essere effettuato tanto dal pubblico ministero quanto dal giudice52 in sede di convalida di arresto o del fermo ex art.39153 c.p.p. e l’interrogatorio di garanzia reso dalla persona in vinculis ex art.294 c.p.p.54 Questa tesi della fungibilità che segue quindi un’interpretazione estensiva della prescrizione dell’interrogatorio, dove si dà peso all’atto stesso piuttosto che al contesto, ha l’avallo delle sezioni unite55. Il requisito rappresentato dall’espletamento dell’interrogatorio può essere soddisfatto anche a seguito di spontanea presentazione, purchè sussistano le condizioni delineate dall’art. 374 c.p.p., e cioè il fatto per cui si procede venga contestato a chi si presenta spontaneamente e questi sia ammesso a esporre le sue discolpe.

Queste linee giurisprudenziali sono ispirate alla politica legislativa di fondo che come è noto è finalizzata a garantire scelte deflattive del dibattimento. 56

Il requisito dell’art. 453 c.p.p. non risulta invece realizzato a seguito dell’assunzione di sommarie informazioni ad opera della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 350 c.p.p., aventi finalità meramente investigative. Tale atto, infatti, seppur aperto alla partecipazione necessaria del difensore per la tutela

52 Cass., sez. III, 20 novembre 2009

53 Cass, sez. III, 7 dicembre 2005, Thiam, in CED Cass., n.233258; Cass., sez. VI, 1 luglio 2003, Sari, in

Cass. pen., 2004, pag. 4126; Cass., sez. IV, 13 gennaio 1998, Hristowski, in Cass.pen., 1999, pag. 1860;

Cass., sez. III, 2 dicembre 1999, Fusco, in Cass. pen., 2001, pag. 1278; Cass., sez V, 3 marzo 1992, Giannoccaro, in CED Cass., n. 189961

54 Cass., sez. II, 8 maggio 2012, Cannone, in CED Cass., n.252820 e già Cass., sez. III, 20 novembre 2009, Szmajduk, in Dir.pen. proc., 2010, pag. 169, nonché Cass., sez. VI, 9 settembre 1994, Dionani ed altro, in CED Cass., n.199145

55 Cass., sez. un. 20 luglio 2005, Vitale, in CED Cass. N.231349

56 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.62

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