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Fattispecie autonoma o sottospecie del giudizio immediato ordinario?

autonoma rispetto a quella dell’art.453, comma 1, c.p.p. ovvero sia una sottospecie di quest’ultima con la conseguenza che siano pertanto da verificare anche i requisiti da essa previsti (evidenza della prova ed interrogatorio sui relativi fatti). Se i primi commenti si muovevano nella direzione di questa

seconda linea, in realtà col passare degli anni i commentatori si spostano sull’altra tesi.181

Un primo argomento che fa propendere per l’autonomia del modello si basa sull’osservazione che la formulazione dell’art.453, comma 1-bis, c.p.p. non appare lessicalmente collegata a quella che la precede, ciò sarebbe stato agevole fare inserendo un incipit tipo: ”la richiesta di giudizio immediato è presentata, anche al di fuori dai termini di cui all’art. 454, comma 1…”. In secondo luogo se si trattasse di una specie del genus di giudizio immediato di cui all’art.453, comma 1, c.p.p. sarebbe stato inutile ripetere la condizione ostativa “salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini”, essendo questa già contenuta al primo comma.

La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sui rapporti intercorrenti tra il giudizio immediato custodiale e l’ipotesi ordinaria e se la prima sia una fattispecie autonoma o una sottofattispecie di quella delineata al comma 1 dell’art.453. Questa distinzione ha risvolti molto pratici infatti nella seconda ipotesi il giudice sarebbe tenuto a verificare anche la sussistenza dei relativi presupposti dell’evidenza della prova e dell’avvenuto interrogatorio dell’imputato. Ora l’interrogatorio ci sarebbe comunque stato ex art.294 c.p.p. o nel caso sia stato condotto nell’udienza di convalida.

181 Valentini, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, in AA.VV., Misure urgenti in materia

di sicurezza pubblica, a cura di Mazza-Viganò, Torino 2008, pag.290

Per l’autonomia dell’immediato custodiale si esprime Reynaud, Le modifiche al codice di procedura

penale, in AA.VV., Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di Amato e Santoriello,

Torino, 2009, pag.55; Maffeo, Giudizio immediato custodiale ed evidenza della prova: la posizione della

Corte di cassazione, in Dir. pen. e processo, 2010, pag. 557; Orlandi, Procedimenti speciali, in Conso,

Grevi, Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, 2014, pag. 768; Tonini, Considerazioni sul

giudizio immediato custodiale, in Dir. pen. e proc., 2010, pag. 1393; nel medesimo senso sembra anche

In riferimento a tali questioni in giurisprudenza si registrano pochi interventi: alcune sentenze hanno riconosciuto all’immediato custodiale dignità di fattispecie autonoma escludendo quindi che il giudice investito della richiesta debba compiere un accertamento avente ad oggetto anche l’evidenza della prova.182 Da segnalare tuttavia una decisione in senso contrario all’indirizzo sopra che, sia pure incidentalmente, grava il giudice di un tale incombente.183

Anche in dottrina le soluzioni suggerite sono tutt’altro che univoche, il dibattito si è principalmente incentrato sull’indagine semantica dell’evidenza della prova e gravità indiziaria.

Taluno ha ritenuto superfluo un autonomo vaglio sulla consistenza del quadro probatorio da parte del giudice investito della richiesta, sostenendo esplicitamente che il requisito dei vari indizi assorbe quello di evidenza della prova.184In senso contrario, secondo una seconda opinione, le due nozioni avrebbero contenuto distinto e di conseguenza il giudice sarebbe chiamato ad accertare la sussistenza dell’evidenza probatoria anche nel giudizio immediato custodiale.185

Tenuto conto delle finalità della riforma si deduce che l’intenzione del legislatore fosse quella di riconoscere carattere autonomo alla nuova figura di

182 Cass. pen., sez. VI, 20.01.2011, Guarcello, CED Cass. 249476; Cass. pen., sez.II, 1.7.2009,

Moremarco, in Dir.pen. e processo, 2010, pag. 557.

183 Cass. pen., sez.VI, 20 ottobre 2009, Amato, in Cass.pen., 2010, pag. 1349

184 Reynaud, Le modifiche al codice di procedura penale, in AA.VV., Misure urgenti in materia di

sicurezza pubblica, cit., pag. 55.

185 Spagnolo, nota a Cass. pen., sez. II, 1.7.2009, cit., 1353; Cass. pen., sez. VI, 20.01.2011, Guarcello,

CED Cass. 249476; Cass. pen., sez.II, 1.7.2009, Moremarco, in Dir.pen. e processo, 2010, 557.

185 Cass. pen., sez.VI, 20 ottobre 2009, Amato, in Cass.pen., 2010, 1349; Valentini, La poliedrica

identità del nuovo giudizio immediato, in AA.VV., Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a

giudizio immediato, fondata sul solo presupposto dello stato di privazione della libertà personale cui è sottoposto l’indagato. In questa prospettiva, l’accesso al rito immediato trova adeguata giustificazione nella equiparazione legale del requisito di cui all’art.273 c.p.p. a quello dell’evidenza probatoria senza quindi un autonomo vaglio della evidenza della prova, che diventerebbe un’inutile duplicazione dell’accertamento già compiuto in sede cautelare.

La sentenza della Cassazione del 1° luglio 2009, sopra citata, ha affermato l’erroneità dell’affermazione secondo la quale l’evidenza della prova rappresenta un grado di probabilità di condanna superiore a quello insito nel giudizio di gravità indiziaria. Al contrario la Corte di cassazione ha evidenziato come, per effetto dei recenti interventi sia del giudice di legittimità sia della Consulta, le tradizionali differenze tra giudizio immediato e giudizio di merito siano andate via via sfumando tanto che ho oggi è presente “…una chiara spinta all’omologazione dei parametri di valutazione e di utilizzabilità del materiale conoscitivo oggetto delle decisioni del giudice della cautela e di quello del merito”.186

Inoltre la già citata pronuncia della Suprema Corte ha sottolineato come, pur in presenza delle menzionate pronunce con le quali la Consulta ha sanzionato impropri rapporti di interdipendenza tra procedimento cautelare e processo di cognizione, sia “razionale che il legislatore disponga, al contrario, che la valutazione del giudice de libertate sia sufficiente per l’instaurazione del giudizio immediato”.