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Il giudizio immediato in seguito all’opposizione al decreto penale d

Il decreto penale di condanna è emesso senza giudizio e il contraddittorio è mera evenienza, solo in caso di mancata accettazione da parte del condannato, tramite l’opposizione si riacquista un momento dialettico. Il decreto penale di condanna è assimilabile, pur senza essere l’esito di un processo, a una condanna.

A seguito dell’opposizione il giudizio si instaura innanzi al giudice dibattimentale della medesima sede cui appartiene il giudice per le indagini

preliminari che ha emesso il decreto, chiaramente non coincide il giudice- persona fisica per la previsione di incompatibilità di cui all’art. 34, comma 2, c.p.p. Il condannato come accennato può accedere ad una fase con contraddittorio presentando dichiarazione di opposizione nei 15 giorni dalla notifica del decreto di condanna, ovvero può accedere al giudizio immediato, al giudizio abbreviato, all’applicazione della pena di cui all’art.444 c.p.p. o infine chiedere l’oblazione ex art. 464, comma 2, c.p.p. Nel caso in cui manchi l’opposizione o questa venga dichiarata inammissibile il decreto diventa esecutivo, fatta salva la possibilità di ricorrere in cassazione.

Il rito immediato assume un rilievo primario in questa circostanza in quanto se l’imputato non fa richiesta specifica di uno dei possibili riti speciali in sede di opposizione, il giudice deve procedere con le forme del rito immediato. I casi si sostanziano, oltre che nell’opposizione tout court, nella richiesta di patteggiamento cui venga a mancare il consenso del pubblico ministero115ovvero il giudice non ritenga congrua la pena116, nella ricorrenza che il giudice neghi la pena richiesta ex art.444 ritenendola non proporzionata alla qualificazione del fatto o alle circostanze nonché per altri vizi che inficino la richiesta117.

Questa modalità del giudizio immediato non è assimilabile al giudizio immediato attivato su istanza dell’imputato come previsto dall’art.419 c.p.p. innanzitutto per la mancanza di una scelta in senso proprio come abbiamo

115 Cass., sez. IV, 19 aprile 2005, Rosadi, in CED Cass., n.231841 116 Cass., sez. III, 22 giugno 1999, Marrocco, in CED Cass., n.214795 117 Cass., sez. V, 18 ottobre 2013, La Ragione, in CED Cass., n.258866

visto l’opposizione cui non sia seguita da una specifica richiesta quanto al tipo di giudizio implica l’obbligo per il giudice di emettere decreto di giudizio immediato, vi è quindi una sorta di attivazione automatica di cui il decreto penale di condanna diventa il presupposto per l’introduzione di un giudizio del tutto autonomo da esso.

Il legislatore predilige l’immediato per questioni di economia processuale in quanto viene meno l’udienza preliminare e l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. Oltre questo il legislatore, in caso di mancanza di una richiesta expressis verbis di un rito premiale, non poteva non prevedere un iter giudiziario ordinario senza aggravarlo dell’udienza preliminare, elisa in ragione del fatto che il giudice delle indagini preliminari si è già pronunciato sulla fondatezza dell’applicazione avendo ritenuto applicabile il decreto di condanna.

In questa modalità di attivazione del giudizio immediato ci sono degli elementi di differenziazione rispetto all’iter ordinario nell’ottica della semplificazione, per esempio nel decreto di giudizio immediato ex art.464, comma 1, c.p.p. sono esclusi gli avvisi afferenti la scelta di un rito alternativo.

La figura del difensore appare centrale in questo tipo di giudizio immediato poiché le valutazioni in ordine agli effetti favorevoli da conseguire con l’opposizione al decreto penale di condanna hanno un elevato quoziente di tecnicità. La volontà dell’imputato ha un ruolo marginale a tal punto che la

giurisprudenza118 ha legittimato a fare opposizione anche il difensore sprovvisto di procura speciale.

CAPITOLO III

Il giudizio immediato “custodiale”

Con il “pacchetto sicurezza” adottato con d.l. 92 del 23 maggio 2008119, convertito con modifiche nella l. 125 del 24 luglio 2008, il giudizio immediato è stato sottoposto ad una significativa revisione: il legislatore ha aggiunto una nuova modalità di attivazione del giudizio immediato a seguito di custodia cautelare e come già detto ha reso obbligatorio l’accesso al rito.

L’introduzione di tale ipotesi di rito immediato non è connotata, o comunque non lo è in modo esclusivo, dall’intento di velocizzare la definizione dei processi imponendo ex lege l’adozione di un rito speciale che consente il risparmio di attività processuali superflue - quali appunto l’udienza preliminare - ma è espressione di una opzione di politica criminale del legislatore di offrire “una via preferenziale e più veloce per la trattazione di quei reati che destano maggior allarme sociale ed una più alta percezione di insicurezza e che si pongono in evidenza per la particolare gravità della loro manifestazione concreta, desunta dalla privazione della libertà personale del

119 decreto legge n.92 del 23 maggio 2008, convertito con modifiche nella legge n.125 del 23 luglio 2008 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.

suo autore” e di evitare clamorose scarcerazioni per decorrenza dei termini custodiali.120

Una riflessione da fare è quella che, se l’intervento del legislatore fosse stato soltanto quello di ampliare sul piano temporale la possibilità di richiedere il giudizio immediato nei confronti degli indagati in stato di custodia cautelare, la nuova disciplina sarebbe stata introdotta in maniera più appropriata nel corpo dell’art.454 c.p.p., la disposizione che disciplina i termini di presentazione della richiesta.

Questa estensione dei confini del giudizio immediato è stata prevista per rispondere ad un senso di insicurezza diffusa; si è inteso creare una via celere per alcuni reati di maggiore allarme sociale ovvero per procedimenti penali caratterizzati da una evidenza probatoria che renderebbe intollerabile una dilatazione dei tempi.

Lo scopo perseguito dal legislatore sembra quello di evitare che i tempi di celebrazione dell’udienza preliminare determinino la liberazione degli imputati per decorrenza del termine di fase stabilito dall’art. 303 c.p.p.

L’art.453 comma 1-bis c.p.p. non costituisce un inedito assoluto; da tempo si sosteneva l’idea di attribuire allo stato di detenuto una qualche forma di incidenza anche sulle modalità di esercizio dell’azione penale.121

120 Valentini, La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato, in AA.VV., Misure urgenti in materia

di sicurezza pubblica, a cura di Mazza-Viganò, Torino 2008, pag. 289

121 In dottrina si veda P.Tonini-C.Conti, Custodia cautelare e struttura del processo: come perseguire

Significativa, a tale proposito, la direttiva n.82 della bozza di legge delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale presentata nel febbraio 2008 dalla Commissione Riccio, che contempla un caso di citazione diretta a giudizio ad opera del pubblico ministero ove la persona sottoposta alle indagini sia colpita da misura coercitiva.122 La preferenza della citazione diretta si spiega con la scomparsa del giudizio immediato nel sistema immaginato dalla Commissione Riccio.

Notiamo differenze con la disciplina poi adottata nel 2008: il termine entro cui effettuare la citazione diretta sarebbe stato di 90 giorni e non di 180, decorrenti dal giorno dell’iscrizione della notizia di reato e non dall’esecuzione della misura; il potere-dovere di esercitare l’azione penale sarebbe scattato con l’applicazione di una misura coercitiva e non necessariamente di una misura custodiale.

Del tutto corrispondente a quella odierna è invece la soluzione proposta dall’art.4 comma 1, lett. i del disegno di legge di iniziativa governativa C.3241 presentato dalla Camera il 13 novembre 2007, che è stata integralmente recepita dal governo della successiva legislatura.

Il confronto con i progetti di riforma appena menzionati è molto interessante, perché evidenzia quali siano gli scopi, eterogenei tra loro, delle riforme del giudizio immediato.

Stando alla relazione illustrativa della bozza Riccio, la ratio della citazione diretta si identifica con la volontà di contenere entro limiti accettabili la durata della restrizione della libertà della persona sottoposta alle indagini. Il termine di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, entro cui disporre la citazione sembra in linea con tale scopo se poi accostato a quello, esattamente il doppio, del giudizio immediato custodiale nella riforma del 2008.123