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Giudizio immediato tipico su istanza del pubblico ministero

Il rito immediato, come già detto, è disciplinato nel codice di procedura penale al libro VI dedicato ai “Procedimenti Speciali”. Gli articoli dal 453 al

457 c.p.p. trattano questo istituto.

È stato affermato che il rito immediato su richiesta del pubblico ministero “si colloca a metà strada tra il giudizio direttissimo e il procedimento ordinario”21. Nel giudizio direttissimo infatti non c’è nessun controllo in ordine alla necessità del transito alla fase dibattimentale; nel giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero detto controllo non è assente ma risulta semplificato e contratto, essendo effettuato sulla sola base delle considerazioni del pubblico ministero, non essendoci un contraddittorio con l’imputato.

In questo tipo di giudizio immediato, a differenza di quello su richiesta dell’imputato, c’è chi ha posto dubbi di compatibilità con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e con il principio del contraddittorio cristallizzato nell’art.111, c.2, cost. , soprattutto se si considerano il carattere non oggettivo dell’evidenza della prova e la non sindacabilità della sua

21Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, GU Serie Generale n.250 del 24-

sussistenza da parte del giudice del dibattimento con la conseguente possibilità per l’accusa di “distorcere” la finalità di economia processuale del rito22, nonché la previsione del potere decisionale del giudice per le indagini preliminari senza il fondamentale apporto dialettico della difesa, sia tecnica che materiale.

In proposito l’ordinanza n.371 del 2002 della Corte costituzionale ebbe a rigettare l’eccezione di legittimità formulata dall’art.455 c.p.p. per asserita violazione degli art.24 e 111 Cost.

Il Giudice delle Leggi ha sempre ritenuto legittima la discrezionalità del Legislatore nel disciplinare le fasi procedurali introduttive dei riti speciali, senza l’articolazione di forme di contraddittorio fra le parti. In particolare nel rito immediato la brevità del termine (giustificata dall’evidenza della prova) entro la quale il pubblico ministero deve inoltrare la relativa richiesta, implica la necessità di anticipare lo svolgimento delle investigazioni difensive già al momento dell’interrogatorio della persona indagata, allorchè a questa vengono contestati i fatti dai quali emerge l’evidenza della prova medesima. Secondo l’ordinanza n.203 del 2002 della Corte costituzionale, lo stesso interrogatorio offre garanzie sostanzialmente analoghe a quelle fornite dall’avviso della conclusione delle indagini preliminari, essendo preceduto dall’invito a presentarsi contenente la sommaria enunciazione del fatto e la indicazione delle fonti da cui risulta l’evidenza della prova. In conseguenza, il soggetto

22 Filippo Giunchedi, Il giudizio immediato, in AA.VV (a cura di Gaito Alfredo), Procedura Penale, Itinera, Ed. IPSOA, 2018, Milano, pag.762

indagato, al fine di evitare il rinvio a giudizio immediato, potrà espletare tutte le più opportune iniziative defensionali, dalla presentazione delle memorie al pubblico ministero alle attività di sollecitazione probatoria, alle indagini difensive.

Questo rito si è trasformato, come vedremo meglio in seguito, da facoltativo a obbligatorio con il D.l. 92 del 23 maggio 2008, convertito in legge n.125 del 24 luglio 2008, il quale, intervenendo sull’art.453 c.p.p. mediante la sostituzione dell’inciso “può chiedere” con “chiede”, fa ritenere che il pubblico ministero, sussistendone i presupposti sia obbligato a precedere nelle forme del rito immediato.

La proposizione “salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini” in realtà riporta discrezionalità in capo all’inquirente, anche in considerazione del fatto che non è prevista nessuna sanzione in caso di violazione.

Veniamo adesso a descrivere i presupposti per l’instaurazione del giudizio immediato partendo dal requisito principe: l’evidenza della prova.

2.2 I presupposti: l’evidenza della prova

L’art. 453, comma 1 c.p.p. dispone che “quando la prova appare evidente” il pubblico ministero chiede il giudizio immediato. La formula utilizzata dal

legislatore è rimasta invariata dall’entrata in vigore del codice Vassalli. Il concetto di “prova evidente”, infatti, non è estraneo alla nostra tradizione processuale in quanto già l’art. 389 c.p.p. del 1930 vincolava il pubblico ministero, in tale ipotesi, all’adozione del rito sommario.23

Il requisito principe dell’immediato costituisce anche uno degli aspetti più controversi di questo rito.

Notiamo già in prima battuta un’improprietà linguistica, un lapsus in quanto nel percorso endoprocedimentale non si dispone di prove ma di elementi probatori, poiché il rango di prova si consegue in dibattimento dopo l’esame incrociato dei testimoni al netto dell’esperienza dell’incidente probatorio.24

La Cassazione si è mossa al riguardo per precisare che il presupposto del rito non è la prova evidente della reità, la certezza della responsabilità penale ma è la prova evidente della fondatezza dell’accusa25 tale da escludere la possibilità che il contraddittorio tra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere; questo a prescindere del fatto che il quadro probatorio sia comunque suscettibile di modificazioni decisive nel corso del giudizio. In altre parole l’evidenza della prova è da riconnettersi con la verosimile attribuibilità all’imputato dei fatti contestati.

23 Eugenio Selvaggi, voce Giudizio immediato, in AA.VV., vol.V, Utet giuridica, Torino, 1991 pag.556; Giacomo Fumu, Giudizio immediato, in AA. VV. (a cura di M. Chiavario), Commento al nuovo codice

di procedura penale, Ed.Utet, 1989, pag.838

24 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.41

Il requisito trattato resta sfuggente e di difficile individuazione anche nella sua portata concreta e nel contenuto della sua prescrizione; per capire questo basta paragonarlo alla flagranza nel direttissimo che è un fenomeno certo e inconfutabile.26

Sempre rispetto al direttissimo l’evidenza probatoria sembra espandibile a detrimento della piattaforma sulla quale poggia; si consideri che nell’art.453, comma 1, c.p.p. non sono predeterminate situazioni tipiche di prova evidente; sicuramente, come detto sopra, possono costituire prova evidente la sorpresa in flagranza e la confessione dell’imputato (per l’appunto in una sentenza della Cassazione di luglio 2003 la flagranza è stata valutata come condizione idonea a determinare l’evidenza della prova27); ma la realtà processuale può atteggiarsi nel modo più vario e l’evidenza può risultare dagli elementi più disparati per la cui valutazione il pubblico ministero non è stato vincolato a schemi precostituiti. Nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale28 si parla non come “dato oggettivo presupposto all’istaurazione del giudizio” ma come risultato di una “stima fatta con riferimento ad atti già compiuti, di per sé non necessariamente idonei ad assumere valore di prova nell’ambito del giudizio”.

La garanzia per l’imputato su questo requisito è data dal controllo, anche di merito, sull’operato dal giudice al quale la richiesta di giudizio immediato è

26 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.40

27 Cass., sez.VI, 1° luglio 2003, n.2265269.

28 Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, GU Serie Generale n.250 del 24-10- 1988 - Suppl. Ordinario n. 93

presentata. Nell’art. 453, comma 1, c.p.p. la valutazione dell’evidenza è successiva alle indagini preliminari.

L’attenzione su questo requisito deve poi soffermarsi sul concetto di evidenza. Il codice riprende più volte tale nozione ad esempio nel comma 2 dell’art.129, in tema di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, al comma 1 dell’art. 389, volto a disciplinare i casi di immediata rimessione in libertà dell’arrestato o del fermato, od ancora al comma 1 dell’art. 422, concernente le prove ritenute decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere; tuttavia questi riferimenti normativi sono profondamente differenti tra loro e conseguentemente è necessaria una disamina in via autonoma dell’evidenza ex art.453 comma 1.29

Il giudizio valutativo espresso in sede di accertamento del presupposto dell’evidenza probatoria non dovrebbe differire da quello effettuato all’esito dell’udienza preliminare, giacché in entrambi i casi la disamina concerne la fondatezza del rinvio a giudizio e si traduce in una prognosi sulla sostenibilità dell’accusa in sede dibattimentale.30 Dunque il requisito sarebbe adempiuto qualora il giudice per le indagini preliminari, a seguito di richiesta di giudizio immediato, non ritenga possibile pervenire a una sentenza di non luogo a procedere, alla luce di un criterio valutativo analogo a quello previsto all’esito

29 Pierpaolo Rivello, voce Giudizio immediato, in Enciclopedia del diritto, annali III, 2010, Giuffrè, pag.471

30 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.44

dell’udienza preliminare.31 L’udienza preliminare per l’appunto deve apparire superflua nella sua funzione di “filtro” in considerazione di un quadro probatorio nitido e univoco.32

In una sentenza della Cassazione a sezioni unite33 del 1991, le cui indicazioni sono state fatte proprie da successive sentenze34, il presupposto dell’evidenza probatoria non implica un accertamento di responsabilità, ma denota la fondatezza dell’accusa in relazione a un contesto che non appare suscettibile di particolari sviluppi e tale da giustificare un giudizio prognostico volto ad escludere la possibilità di una sentenza di non luogo a procedere per l’imputato in detta sede.

In tal modo la posizione dell’imputato appare impregiudicata per quanto concerne i futuri esiti dibattimentali al pari di quanto avviene a chi sia rinviato a giudizio a seguito della celebrazione dell’udienza preliminare.

La Corte Costituzionale d’altro canto è oscillata tra le due differenti tesi di un concetto di evidenza riconducibile alla “verosimile attribuibilità del fatto all’imputato”35 e quella di una lettura, identica a quella sopra citata, ancorata

31 Cass., sez. un., 6 dicembre 1991, Di Stefano, in Cass. pen., 1992, pag. 1767; Corte cost., ord. nn. 482 del 1992, e 276 del 1995 entrambe in www.giurcost.org

32 Tra le altre Cass., sez. III, 2 marzo 2001, in Cass. Pen., 2002, pag.1762 33 Cass., sez. un., 6 dicembre 1991, Di Stefano, in Cass. Pen., 1992, pag.1767.

34 Cass., sez. III, 2 marzo 2001, Cornejo Pedroza, in Cass. Pen, 2002, pag.1762; Cass. Sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani; Cass., sez. I, 15 aprile 1993.

35 C. cost. 8 giugno 1992, n.261, in Giur.Cost., 1992, 2016; C. cost. 12 novembre 1991, n.401 in

alla sufficienza della prova ai fini del rinvio a giudizio tale da rendere superflua l’udienza preliminare.36

Di sicuro non può considerarsi configurabile una situazione di evidenza probatoria qualora permangano punti dubbi e lati oscuri nella ricostruzione della vicenda o laddove gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari giustificherebbero il ricorso agli art. 421 bis e 422 c.p.p.37

Ulteriori margini di ambiguità di altro genere sono ritrovabili nella valutazione soggettiva che il pubblico ministero fa di questo requisito. Il parametro in sostanza non è descrittivo, ma assertivo: sembra emergere da un monologo piuttosto che da una fase dialogica.3839 Questo requisito si sostanzia in una valutazione prognostica del pubblico ministero che dovrà comunque essere confermata dal giudice prima di poter passare al processo.

Non si tratta quindi di una connotazione oggettiva o intrinseca alle attività svolte ma di una valutazione individuale del pubblico ministero “a posteriori

36 C. cost., ordinanza, 22 giugno 1995, n.276, in Cass.pen. 1995, 3226; C. cost.22 dicembre 1992, n.482, in Giur.Cost., 1992, 4357.

37 Cass., sez. III, 17 aprile 2001, Cornejo Pedrosa, in CED Cass., n. 218674 e già conforme Cass., sez. V, 31 gennaio 1998, Cusani, in CED Cass.n n. 210028 e più recente Cass., sez.III, 9 gennaio 2008, Vita, in

CED Cass., n. 238582.

38 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.44

39 La deriva individualista è voluta dalla giurisprudenza con granitica convinzione così Cass., sez. VI, 2 maggio 2017, Monte, in CED Cass., n.270162, ove in motivazione ha precisato che la persona sottoposta alle indagini sia interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova, e che nella nozione di “fatti” rientrano solo gli elementi dimostrativi che inducono il pubblico ministero a ritenere la sussistenza dell’evidenza della prova, e non anche gli elementi acquisiti su richiesta della difesa.

sui risultati dell’indagine” e di “una prognosi sugli sviluppi successivi” 40 ma anche riguardo all’inutilità o meno della fase dell’udienza preliminare.

Il requisito andrà valutato rebus sic stantibus vale a dire in relazione al quadro conoscitivo disponibile al momento in cui il pubblico ministero ha compiuto la scelta processuale ( in sostanza si parla di conoscenze acquisite nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero unitamente a quelle della polizia giudiziaria), ne consegue che in dibattimento non sarà eccepibile una successiva modifica dell’originaria contestazione (questo non preclude l’acquisizione in dibattimento di altre prove). 41

Il canone interpretativo non può essere esclusivamente soggettivo, la prova evidente ha comunque da essere “univoca ed insuscettibile di particolari sviluppi in virtù degli apporti argomentativi consentiti alle parti nell’udienza preliminare”42.

Resta dubbio su quanta sia la distanza, e se non sia impalpabile, tra la “completezza” dell’indagine e la “concludenza” dei sui risultati in termini di fondatezza dell’accusa,43 arrivati a questo punto l’evidenza della prova potrebbe caratterizzarsi, definendola in negativo, nella superfluità dell’udienza preliminare.

40 le parole sono di Gaito, Il giudizio direttissimo e i giudizi immediato, in I giudizi semplificati, AA.VV (a cura di Alfredo Gaito), Ed. CEDAM, Milano, 1989., pag.199.

41 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.43

42 Cass. Sez. III, 7 dicembre 2007, in Cass. Pen., 2009, pag.1143.

43 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.44

2.3 L’interrogatorio e l’invito alla persona sottoposta alle indagini a