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L’interrogatorio e l’invito alla persona sottoposta alle indagini a presentars

L’art.453 c.p.p. prevede che per l’instaurazione del giudizio immediato il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o quantomeno l’avvenuta contestazione degli addebiti mediante un invito a presentarsi rimasto senza effetto.

Con l’interrogatorio si dà la possibilità all’interessato di difendersi e far sì che non si adisca al rito speciale: questa previsione consegue di tutelare anche all’interno di questo rito speciale il valore non negoziabile del diritto di difesa. La persona sottoposta alle indagini potrebbe infatti non avere alcuna occasione di difesa e potrebbe anche darsi la circostanza di assoluta ignoranza, da parte sua, del procedimento, qualora nelle indagini preliminari non fosse stato compiuto alcun atto tale da richiedere la presenza del difensore, e quindi l’inoltro dell’informazione di garanzia (art.369 c.1 c.p.p.).

L’evidenza della prova così come valutata dal pubblico ministero dovrebbe essere così confrontata con la linea difensiva prima della prognosi definitiva della superfluità dell’udienza preliminare; l’indagato potrebbe allegare materiale difensivo col fine di portare il pubblico ministero a riconsiderare le sue conclusioni in ordine alla sua azione. 44 L’interrogatorio, come il mero

44Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.56

invito a comparire, ai sensi dell’art.375, comma 3, c.p.p. pure non realizzatosi, rileva non tanto quale adempimento formale imposto dal sistema, quanto come modulo idoneo, nella prassi applicativa, alla tutela delle prerogative difensive.45

Un altro scopo, sia pure collegato a quello indicato sopra, è quello diretto ad impedire la celebrazione del dibattimento in relazione a quelle ipotesi nelle quali la semplice esposizione dei fatti da parte dell’indagato permetterebbe di escludere l’evidenza probatoria.

L’originale previsione dell’art. 453 c.p.p. faceva un generico riferimento all’interrogatorio questo alimentava il fondato timore che l’indagato potesse paralizzare l’iter di richiesta del rito immediato semplicemente non comparendo innanzi al magistrato. I dubbi e le perplessità a riguardo sono stati risolti in virtù della sostituzione del comma 1 dell’articolo in esame ad opera dell’art. 27 del d.lg. 14 gennaio 1991, n.12, che ha chiarito come per la realizzazione del presupposto in questione risulti sufficiente un invito a comparire redatto con l’osservanza delle forme previste al comma 3 dell’art. 375 c.p.p.

Antecedentemente all’intervento sostitutivo del d. lg. n.12 detto sopra, il comma 1 dell’art.453 c.p.p., facendo riferimento ad un generico interrogatorio quale presupposto per l’instaurazione del rito, sembrava ammettere che dopo un interrogatorio che verteva su iniziali addebiti, si potesse prevenire alla

richiesta di rito immediato sulla base di un quadro contestativo differente e allargato alla luce di ulteriori fatti provenienti dalle indagini, fatti che tra l’altro l’indagato non avrebbe potuto contrastare in sede di interrogatorio. L’attuale testo dell’art 453 c.p.p. esclude quest’ultima eventualità prevedendo che l’indagato debba essere interrogato proprio “sui fatti dai quali emerga l’evidenza della prova”.

Se l’imputato viene rinviato a giudizio dopo aver sostenuto un interrogatorio su addebiti diversi, la conseguenza configurabile sarebbe la medesima della mancanza radicale dell’interrogatorio stesso: nullità generale a regime intermedio del successivo decreto di giudizio immediato, ai sensi dell’art. 178 lett. c c.p.p., stante la violazione del diritto di difesa dell’imputato.

Come detto, l’interrogatorio si considera soddisfatto se la persona è stata invitata a presentarsi come previsto dall’art.375, comma 3, secondo periodo c.p.p., anche se non si sia poi effettivamente messa a disposizione del pubblico ministero, con le sole eccezioni di un legittimo impedimento ovvero d’irreperibilità.

Sul concetto di irreperibilità ci sono varie letture giurisprudenziali46 sostenenti la tesi che sia da considerarsi come una situazione di fatto che ricorra qualora sia irrintracciabile, anche se data situazione è riconducibile ad una libera scelta. La irreperibilità sembra quindi un concetto più generico rispetto al legittimo impedimento e riesce ad accomunare situazioni assai differenti con

46 Cass., sez. II, 19 dicembre 2005, p.m. in c. Solimeno, in CED Cass., 232992; Cass., sez. II, 17 luglio 2009, Bylyshi, in CED Cass.,n. 244722

l’unico trait d’union dell’impossibilità di rintracciare il destinatario come nei casi dello stato di latitanza o dell’evasione.47 La ratio di queste decisioni è che non è ammissibile che persone che si sottraggono volontariamente a provvedimenti dell’autorità giudiziaria possano influire sulla scelta della forma processuale dettata da esigenze di celerità.

Esaminando la questione più a fondo possiamo quindi arrivare alla conclusione che mentre l’interrogatorio non rileva a livello formale e deve sempre essere tradotto in effettivo adempimento; lo stesso non si può dire per l’invito a presentarsi previsto al già citato art.375 c.p.p. che si ritiene soddisfatto se viene seguito dall’effettiva comparizione.48

Questi due istituti dell’interrogatorio e dell’invito a presentarsi sono condicio sine qua non dell’instaurazione del giudizio immediato ed oltre ad un’esigenza difensiva espressa in costituzione, rappresentano per l’indagato anche un’opportunità per accedere anche ad un rito alternativo premiale come l’abbreviato o il patteggiamento.

A conferma di ciò arriva una sentenza della Corte costituzionale che in maniera netta così dichiara: “l’effettivo esercizio della facoltà di chiedere riti alternativi costituisce una delle più incisive forme di intervento dell’imputato, cioè di partecipazione attiva alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del

47 Cass., sez. II, 15 maggio 2009, in Cass. pen., 2010, pag. 3183; Cass., sez. II, 11 gennaio 2010, in CED

Cass.,n. 232992

48 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.58

diritto sancito dall’art,24, comma2 Cost., integra una nullità di ordine generale”49.

Quindi questa inadempienza, come conferma la Corte di Cassazione con una sentenza del 200550, apre la via alla nullità di regime intermedio, con l’effetto che il vizio non potrà essere rilevato dopo la sentenza di primo grado.

Questa previsione assume un ruolo così importante che la sua omessa o lacunosa indicazione vizia il decreto di giudizio immediato di nullità assoluta per violazione del diritto di difesa ex art.178, lett. c, c.p.p. poiché incide sull’intervento dell’imputato e sulla rappresentanza del difensore.

Le sentenze della Corte di cassazione arrivano anche a circostanziare l’interrogatorio e a specificarlo rispetto alla formulazione originaria51 stabilendo che non è sufficiente l’interrogatorio senza una precisa delimitazione sul thema sul cui la persona è invitata a rispondere; sono necessari elementi a supporto, devono essere contestate le prove d’accusa per dirsi che l’interrogatorio si sia instaurato validamente.

Deve ritenersi equivalente all’interrogatorio l’ipotesi in cui l’imputato abbia aderito all’invito rivoltogli dal pubblico ministero ma si sia poi avvalso della facoltà accordatagli dall’art.64, comma 3, c.p.p. di non rispondere, essendo tale comportamento espressione indiscutibile di esercizio del diritto di difesa.

49 Corte cost. sent.24 maggio 2004, n. 148, in Giur. Cost., 2004, pag.1553. 50 Cass. Sez. II, 7 novembre 2005 in CED Cass., n. 232768.

Ciò che non rileva, superate alcune iniziali perplessità, è il modus della contestazione nel senso che può essere effettuato tanto dal pubblico ministero quanto dal giudice52 in sede di convalida di arresto o del fermo ex art.39153 c.p.p. e l’interrogatorio di garanzia reso dalla persona in vinculis ex art.294 c.p.p.54 Questa tesi della fungibilità che segue quindi un’interpretazione estensiva della prescrizione dell’interrogatorio, dove si dà peso all’atto stesso piuttosto che al contesto, ha l’avallo delle sezioni unite55. Il requisito rappresentato dall’espletamento dell’interrogatorio può essere soddisfatto anche a seguito di spontanea presentazione, purchè sussistano le condizioni delineate dall’art. 374 c.p.p., e cioè il fatto per cui si procede venga contestato a chi si presenta spontaneamente e questi sia ammesso a esporre le sue discolpe.

Queste linee giurisprudenziali sono ispirate alla politica legislativa di fondo che come è noto è finalizzata a garantire scelte deflattive del dibattimento. 56

Il requisito dell’art. 453 c.p.p. non risulta invece realizzato a seguito dell’assunzione di sommarie informazioni ad opera della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 350 c.p.p., aventi finalità meramente investigative. Tale atto, infatti, seppur aperto alla partecipazione necessaria del difensore per la tutela

52 Cass., sez. III, 20 novembre 2009

53 Cass, sez. III, 7 dicembre 2005, Thiam, in CED Cass., n.233258; Cass., sez. VI, 1 luglio 2003, Sari, in

Cass. pen., 2004, pag. 4126; Cass., sez. IV, 13 gennaio 1998, Hristowski, in Cass.pen., 1999, pag. 1860;

Cass., sez. III, 2 dicembre 1999, Fusco, in Cass. pen., 2001, pag. 1278; Cass., sez V, 3 marzo 1992, Giannoccaro, in CED Cass., n. 189961

54 Cass., sez. II, 8 maggio 2012, Cannone, in CED Cass., n.252820 e già Cass., sez. III, 20 novembre 2009, Szmajduk, in Dir.pen. proc., 2010, pag. 169, nonché Cass., sez. VI, 9 settembre 1994, Dionani ed altro, in CED Cass., n.199145

55 Cass., sez. un. 20 luglio 2005, Vitale, in CED Cass. N.231349

56 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.62

dell’inquisito, è diretto esclusivamente a fini investigativi: soprattutto, potendo essere effettuato dalla polizia giudiziaria solo di propria iniziativa non è in alcun modo riferibile all’attività del pubblico ministero.

Qualora invece l’invito a presentarsi non faccia menzione del fatto che il magistrato potrebbe presentare richiesta di giudizio immediato, l’omissione pare configurare una semplice irregolarità.

Come accennato prima, l’invito a presentarsi che non contenga tutti gli elementi previsti e le fonti di prova è viziato da nullità ai sensi dell’art. 178 lett. c c.p.p.

Queste previsioni sull’interrogatorio non sono esenti da criticità, tutt’altro. Ci sono alcuni profili che non convincono riguardo alla garanzia di un effettivo diritto alla difesa.

Prima di tutto la teorica possibilità di investigazioni difensive si scontra con la disponibilità di tempo che diventa assai contingentata. Infatti, ricevuto l’avviso a rendere l’interrogatorio, l’indagato ha un tempo irrisorio per scegliere il contegno da assumere trattandosi di un termine di almeno 3 giorni prima rispetto a quello fissato per la comparizione.57 Per di più questo termine è abbreviabile se il pubblico ministero ritenga sussistenti ragioni di urgenza “purché sia lasciato il tempo necessario per comparire” cosi come previsto dall’art.375, comma 4, c.p.p.

57 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.65

Un altro aspetto preoccupante è l’evidente inversione della prova dal momento che con l’interrogatorio l’indagato è chiamato a dover dimostrare il contrario rispetto all’assunto di colpevolezza del titolare dell’azione penale; infatti sembra che questo adempimento sia indirizzato nell’ottica di ottenere dichiarazioni magari con la confessione o comunque ottenere nuove informazioni in grado di sostenere e irrobustire il lavoro del pubblico ministero e la sua ipotesi accusatoria. Non possiamo, del resto, ritenere che il tenore dell’interrogatorio sia neutro in quanto, come è noto, sono previsti gli avvisi di cui all’art.64, comma 3, c.p.p. che prevedono “che le sue dichiarazioni potranno sempre essere usate nei suoi confronti” e che “salvo quanto disposto dall’art.66 comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda”.58

2.4 Termini investigativi

I termini per le indagini sono dimezzati rispetto a quelli ordinari questo in sostanza è da imputare alla raggiunta evidenza della prova.59 L’art.454, comma 1, c.p.p. pone infatti il termine di 90 giorni dall’iscrizione della notizia

58 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.64.

59 Daniela Chinnici, Il giudizio immediato. Metamorfosi di un modello, Ed. Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2018, pag.74.

di reato ex art.355 c.p.p. ma la giurisprudenza 60 ha di fatto esteso la durata di queste indagini facendole decorrere non dalla data di commissione del fatto ma da quella dell’individuazione del soggetto che si ipotizza esserne l’autore; questo è spiegabile col fatto che le esigenze investigative del pubblico ministero spesso non erano in grado di essere soddisfatte in tempi ristretto. Detta impostazione assunta dopo la sentenza concorre a limare la speditezza di un rito che era voluto veloce nelle intenzioni del legislatore del 1988, l’obiettivo era infatti quello di comprimere molto in termini di tempo le indagini del pubblico ministero all’interno del giudizio immediato.

La giurisprudenza ha inoltre attribuito doppia natura al termine di 90 giorni61 : ordinatoria, quando il termine è riferito alla presentazione della richiesta, mentre “necessaria” (perentoria) se relativo al compimento delle indagini che devono quindi espletarsi inderogabilmente entro dato termine.

La richiesta è stata esclusa dalla perentorietà riguardo al temine in quanto c’è una mancanza di espressa previsione, in ossequio al principio di tassatività dei termini sancito dall’art.173 c.p.p.

Non sono previsti, infatti, effetti invalidanti in caso di presentazione tardiva, ma in alcune sentenze sono stati considerati come mere irregolarità che quindi non si riflettono sugli atti successivi. In questo senso la Corte di cassazione in

60 Cass., sez. III, 4 ottobre 2007, Cerami, in Riv. Pen., 2008, pag.818, Cass, sez. II , 9 maggio 2006, Morello, in Dir. Pen. proc., 2007, pag. 374.

61 tra le altre Cass., Sez. I, 26 ottobre 2010, A.M. in foro.it, Rep.2011, voce giudizio immediato, n.11; Cass., sez. III, 4 ottobre 2007, Cerami, cit., Cass., sez. I, 14 aprile 2004, Di Iorio, in Cass. Pen., 2005, p.2635

una sentenza del 2005 62che ha ritenuto non abnorme la decisione di non accoglimento della richiesta tardiva del pubblico ministero di giudizio immediato in quanto detto potere rientra nei poteri attribuiti al giudice del dibattimento mentre in altre sentenze63 ha ritenuto abnorme la decisione di rigetto della richiesta presentata oltre il termine.

Le indagini proseguite oltre il termine sono invece da considerarsi inutilizzabili, a ciò arriva la giurisprudenza64 in primis perché sarebbe in contrasto col dato normativo ma anche per l’incoerenza con le finalità di celerità del rito, questo vizio però emerge solo se siano proprio le indagini tardive a perfezionare l’evidenza della prova.