In maniera analoga a quanto si sostiene per il giudizio immediato ordinario187, generalmente si ritiene che anche la richiesta di rito immediato custodiale non debba essere preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini. Rispetto alla nuova figura di rito speciale le esigenze di speditezza non sembrano così stringenti come nel procedimento disciplinato all’art. 453, comma 1, c.p.p. ed infatti in dottrina c’è chi ha rilevato che l’ampio lasso di tempo che ha il pubblico ministero per attivare il rito immediato è compatibile con l’avviso di conclusione delle indagini.
187 C.cost, 16.5.2002, n. 203, in Giur. cost., 2002, pag. 1601, secondo la quale l’avviso di conclusione delle indagini preliminari si concilia male con l’esigenza di speditezza del rito immediato.
CONCLUSIONI
Per gran parte di questa tesi abbiamo analizzato e approfondito il giudizio immediato tipico e il giudizio immediato custodiale. Questi due tipi di giudizio immediato differiscono in molti aspetti perciò, come detto, non può parlarsi di sottospecie riguardo al rito introdotto nel 2008.
Tra le due previsioni sono presenti alcune differenze di base: la diversa finalità degli istituti, il diverso iter legislativo e una diversa volontà del legislatore.
La finalità del giudizio immediato tipico era deflattiva, ottenuta grazie alla celerità dell’iter processuale di questo rito speciale. Nel giudizio immediato custodiale del 2008 invece l’intento del legislatore era di evitare le scarcerazioni, magari ritenute clamorose dall’opinione pubblica, instaurando il processo prima della decorrenza dei termini di custodia cautelare.
L’iter che ha portato alla introduzione del rito immediato per la prima volta del nuovo codice è di lunga durata, inizia più di dieci anni prima e prevede un coinvolgimento dell’intero parlamento, fra bozze e proposte di legge. Oltre questo trova spazio in una riforma generale del codice penale che lo connota in senso accusatorio e che dà ampio spazio, come sottolineato, ai riti speciali. La sua introduzione è quindi sia parte di una riorganizzazione generale del codice di procedura penale nel quale il giudizio immediato viene organicamente incastonato. La sua introduzione avveniva alla luce del dettato costituzionale e anzi serviva a valorizzarne alcuni principi costituzionali (come la ragionevole
durata del processo all’art.111 Cost.) dandone sicuro approdo nel codice processuale.
Il giudizio custodiale invece prende le mosse da una decretazione d’urgenza sotto l’impulso di una parte politica, quale che sia, che fu convertita in legge nel giro di circa tre mesi. Questo tentativo di ridurre i tempi di ideazione, progettazione, stesura e votazione della legge ha portato ad un dettato normativo che è stato criticato da parte della dottrina quanto a tenuta costituzionale in relazione ad articoli di primaria importanza come l’art.24, 111 e 112 della Costituzione a cui poi sono seguite anche pronunce della Corte costituzionale.
L’intento della novella del 2008 sembra più apparente e propagandistico che reale e sistematico. Si cerca di dare una risposta ad un problema, reale o solo sentito che sia, promuovendo e facendo approvare una legge che già nella struttura testuale e giuridica soffre di quei limiti di concretezza che riscontrerà forse nella pratica.
Dal punto di vista nominalistico sembra una forzatura usare il solito nome per riti che in comune hanno ben poco oltre l’elisione dell’udienza preliminare. I presupposti sono diversi si fa fatica a raccordare e far coincidere l’evidenzia probatoria con i presupposti che giustificano la predisposizione della custodia cautelare. Come detto nella tesi si era già sperimentata, senza grande esito, in altre novelle una commistione tra il processo cautelare e giudizio di cognizione per esempio con l’introduzione dell‘archiviazione coatta nell’art. 405, comma 1 bis c.p.p. censurato dalla Corte costituzionale nel 2009.
Il giudizio immediato “custodiale” non ha tempistiche molto rapide al contrario di come ci si aspetterebbe dalla denominazione del rito; abbiamo visto che sono previsti 180 giorni dall’esecuzione della misura cautelare e la richiesta del rito può essere formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’art.309 c.p.p. ovvero decorso il termine per la riproposizione della richiesta di riesame.
In virtù di queste considerazioni si potrebbe ipotizzare un ripensamento della novella del 2008 tramite modifiche mirate che comunque sortirebbero un effetto limitato in quanto i punti critici coinvolgono la struttura della nuova disciplina. Potrebbero inoltre esser sviluppate nuove ipotesi di giudizio immediato (a seguito percorsi più lunghi, meditati e ampiamente partecipati a livello parlamentare) più rispondenti ai principi costituzionali anzidetti con scopo di valorizzare maggiormente l’assetto accusatorio del nostro codice di procedura penale.
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