1.3. Made in Italy: situazione attuale ed ipotesi di nuove normative
1.3.3. Il decreto di legge 55/2010
L’ultima legge ideata in Italia in ordine cronologico sull’etichettatura dei prodotti, sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° ottobre 2010. Vediamone in particolare l’art 1.
Art. 1.
1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un’adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e` istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto
calzaturiero.
3. Nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
4. L’impiego dell’indicazione «Made in Italy» e` permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e` verificabile la tracciabilità.
5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.
6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
8. Ai fini della presente legge, per «prodotto conciario» si intende il prodotto come definito all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all’abbigliamento, oppure all’utilizzazione quale accessorio da
abbigliamento, oppure all’impiego quale materiale componente di prodotti destinati all’arredo della casa e all’arredamento, intesi nelle loro piu` vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura – ingrasso – rifinizione.
10. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l’impiego dell’indicazione «Made in Italy», resta salvo l’obbligo di etichettatura con l’indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.
Si è detto molto soddisfatto il primo firmatario del provvedimento, il leghista Marco Reguzzoni, che insieme a Versace e Calearo ha sostenuto moltissimo l'approvazione del provvedimento. “Si tratta - ha detto Reguzzoni - dell'inizio di un percorso che porterà i consumatori finalmente a sapere quello che comprano e sarà importante anche per la tutela dei lavoratori in questo periodo di crisi25”. Per Massimo Calearo (Gruppo misto) è l'inizio promettente di un percorso più lungo. “Una pietra miliare del piano di tutela del made in Italy. La legge Reguzzoni-Versace-Calearo dovrà, però, essere integrata da provvedimenti a sostegno dei marchi. Siamo solo all'inizio, al primo step di un percorso che difende la struttura portante dell'economia italiana, la piccola e media impresa26”. Per Santo Versace
25
Nicoletta Cottone “Si definitivo della Camera alla legge sul made in Italy”, il Sole 24 Ore, 17.03.2010
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/03/made-italy-legge-
reguzzoni-versace-calearo-approvazione.shtml?uuid=1e54ccbc-31dd-11df-8501-945fa6a15627&DocRulesView=Libero
26
Nicoletta Cottone “Si definitivo della Camera alla legge sul made in Italy”, il Sole 24 Ore, 17.03.2010
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/03/made-italy-legge-
reguzzoni-versace-calearo-approvazione.shtml?uuid=1e54ccbc-31dd-11df-8501-(Pdl) si tratta di un grande risultato. “Un primo passo per un'Europa della cultura e dello sviluppo dei popoli contro l'Europa dei mercanti e dei burocrati che invece abbiamo ora”. Il relatore Enzo Raisi (Pdl) ha voluto sottolineare che la nuova legge “porta la firma di tutti i gruppi. Con questo tipo di provvedimento, in gioco dal 2003, stavolta é stata fatta la scelta giusta ed é stato dato un segnale forte”.
Mi sembra doveroso tuttavia fare delle precisazioni in particolare a riguardo dei commi 3 e 4 della sopra riportata legge.
Innanzitutto appare poco chiaro l’uso della parola “prevalentemente”: concetto piuttosto generico. Questo significa però che un prodotto made in Italy non deve essere necessariamente realizzato esclusivamente in territorio italiano, con una serie di innegabili vantaggi soprattutto da un punto di vista prettamente di costi. In particolare sembra che questa prevalenza si concretizzi quando due fasi di lavorazione vengono effettivamente eseguite in Italia.
Sono proprio le norme quindi che garantiscono notevoli margini di flessibilità alle aziende. E quest’ultima, in realtà, non sembra aggiungere molto alla normativa comunitaria, anzi. “Il codice doganale internazionale - spiega Gianpiero Menegazzo, direttore dell'Acrib, l'associazione che rappresenta i calzaturifici del Brenta, a riguardo della normativa made in Italy per le calzature - prevede che la nazione di origine è quella dove viene effettuato l'accoppiamento della tomaia con la suola. Il taglio e l'orlatura possono essere fatte, quindi, all'estero27”.
In più, l’Ue, con una lettera del direttore generale della Direzione Imprese e industria, Heinz Zourek, inviata all’ambasciatore italiano a
945fa6a15627&DocRulesView=Libero
27
Matteo Marian “La Riviera nel mirino di Report”, il Mattino di Padova, 20 maggio 2008 http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinopadova/2008/05/20/VR3MC_VR301.html
Bruxelles, ricorda allo Stato Italiano il mancato rispetto della regola in base alla quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le bozze di regolamentazione tecnica prima della loro adozione e comunque a uno stadio in cui siano ancora possibili modifiche sostanziali. Nella stessa lettera si ribadisce, in base ad alcune passate sentenze, che gli interessi dei consumatori, non sono così imperativi da giustificare l’introduzione di un marchio nazionale.
La dott.ssa Claudia Simionato, dell’Ufficio Estero e responsabile dei rapporti con showrooms di A.C.Ri.B, precisa inoltre che le due fasi di lavorazione che devono essere compiute in Italia, secondo la Reguzzoni-Versace, non sono necessariamente quelle lavorazioni sostanziali che secondo il Codice Doganale Comunitario definirebbero un prodotto italiano. La nomativa comunitaria, dunque, tutelerebbe di più il made in Italy della stessa legge 55/2010.
Nonostante i pareri ottimistici dei fautori di questa legge, per i motivi appena ricordati non è stato possibile evitare una bocciatura della normativa proposta per il made in Italy anche perchè l'introduzione di una marcatura di origine obbligatoria, anche se limitata al territorio di un unico Stato, opera come una misura volta ad ostacolare la libera circolazione dei prodotti. Nessun paese membro può assumere autonomamente modalità tecniche di determinazione dell'origine divergenti rispetto a quelle europee in uso. Nel merito basta un solo esempio per far risaltare tali divergenze, cosi' una borsa in pelle assemblata e rifinita in Cina con concia e taglio del pellame realizzato in Italia potrebbe essere importata in Italia con il made in Italy, mentre risulta made in Cina per tutti gli altri paesi membri28.
28
Confindustria Firenze
http://www.confindustriafirenze.it/notizie/2011/01/20/parere-negativo-decreto-attuativo-legge-madein-italy