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Decreto Legislativo n 264 del 5 ottobre 2006

1 Normative di riferimento per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

1.7 Decreto Legislativo n 264 del 5 ottobre 2006

Il Decreto reca l’attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, mantenendone invariato il campo di applicazione, sia con riferimento alle strutture allo stato di progetto che a quelle in fase di costruzione o già in esercizio.

La norma individua misure afferenti a due ambiti tra loro strettamente connessi e che concorrono alla riduzione del rischio:

- ambito impiantistico/strutturale, con l’individuazione di requisiti minimi che la specifica galleria deve possedere;

- ambito gestionale, con l’individuazione delle modalità organizzativo-gestionali determinanti nella fase di gestione dell’emergenza.

Le prestazioni impiantistiche e le caratteristiche strutturali determinano effetti sia in termini di prevenzione che in fase di emergenza, mentre le misure gestionali sono dirette ad assicurare il funzionamento atteso del sistema in fase di emergenza allo scopo della più efficace riduzione del danno.

In merito alle figure per la sicurezza, il D. Lgs. 264/2006 individua la figura del Gestore in ANAS per le strade a gestione diretta, mentre, per quelle affidate in concessione, il Gestore è il Concessionario (Art.1 e Art.5). L’Autorità Amministrativa è individuata nella Commissione Permanente per le Gallerie Stradali (di seguito anche Commissione), istituita presso il CSLLPP.

La Commissione in particolare:

- provvede alla messa in servizio delle gallerie non aperte al traffico; - individua le gallerie con caratteristiche speciali;

- valuta gli aggiornamenti e le nuove proposte di Analisi del Rischio; - sospende o limita l’esercizio di una galleria;

- approva i progetti della sicurezza;

- effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali;

Il Gestore è direttamente responsabile di tutti gli aspetti legati alla sicurezza, e in particolare: - effettua su base periodica prove, verifiche funzionali e controlli, comprese le esercitazioni; - rende operativi i Piani di gestione dell’emergenza;

- garantisce la sorveglianza e l’intervento gestionale per la messa in sicurezza della galleria attraverso l’applicazione delle procedure previste in caso di incidente sotto il coordinamento di un centro di controllo;

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- attua gli interventi previsti dall’analisi di rischio, compresa l’introduzione di limitazione della velocità di esercizio e campagne di informazione.

L’Allegato 2 del Decreto 264/2006 riporta l’elenco puntuale dei requisiti minimi di sicurezza che devono essere adottati nelle specifiche strutture in relazione alla classe di gallerie d’appartenenza, differenziate in funzione della lunghezza e del traffico in transito. I requisiti minimi riguardano sia l’aspetto infrastrutturale (numero di fornici, pendenza longitudinale, larghezza delle corsie, uscite d’emergenza...) che l’aspetto impiantistico (illuminazione, ventilazione, impianti antincendio, impianti di sorveglianza...). Le deroghe all’applicazione dei requisitimi minimi prescritti sono ammesse previa valutazione della Commissione Permanente, che valuta e delibera sulle misure compensative proposte dai Gestori, fermo restando il principio di sicurezza equivalente da dimostrarsi con gli strumenti dell’analisi di rischio (ex art.13).

Tale procedura ha anche l’effetto di favorire l’installazione di equipaggiamenti innovativi e l’utilizzo di nuove procedure di sicurezza.

Il D. Lgs. 264/2006 dispone che le misure di sicurezza da realizzarsi in una galleria siano necessariamente fondate su considerazioni integrate: questo significa che esse dovranno esaminare tutti gli aspetti del sistema galleria, dall’infrastruttura, all’esercizio, agli utenti e, non da ultimo, ai veicoli.

L’Allegato 3 del Decreto indica la procedura da adottare per l’applicazione della valutazione di rischio ai sensi dell’art. 13. L’analisi di rischio richiesta è di tipo quantitativo.

L’analisi di rischio ha come obiettivo quello di ottenere una misura quantitativa del livello di rischio associato ad una galleria stradale in termini di opportuni indicatori quantitativi. Come riportato nell’Allegato III del Decreto, l’analisi si riferisce esclusivamente agli eventi considerati critici nello specifico ambiente confinato delle gallerie, ovvero incendi, collisioni con incendio, sversamenti di sostanze infiammabili, rilasci di sostanze tossiche e nocive. Non rientrano quindi nella valutazione del rischio gli incidenti stradali ordinari. In particolare, il Dlgs 264/2006 riporta che “Eventi propri dell’incidentalità stradale, connessi a caratteristiche

geometriche dell’infrastruttura e non indotti dallo specifico ambiente galleria, che non comportino per l’utenza rischi aggiuntivi rispetto a quelli connessi alla circolazione stradale, sono da considerarsi e fronteggiarsi per la prevenzione nell’ambito della regolamentazione del traffico e della progettazione stradale. Le vittime di questi incidenti vanno contabilizzate nell’ambito dell’incidentalità stradale” (Allegato

3, § 1, secondo capoverso). L’analisi deve essere effettuata da un soggetto terzo o comunque funzionalmente indipendente dall’Ente gestore della galleria, nei casi e secondo le modalità previste dal Decreto.

L’analisi deve dimostrare che le misure di sicurezza, siano esse alternative o integrative, realizzino un livello di protezione equivalente o accresciuto rispetto a quelle previste dall’Allegato 2 del D. Lgs. 264/2006 (Requisiti minimi) nel quale sono individuate classi di strutture omogenee per le quali, in funzione delle variabili di esposizione, è necessario adottare misure specificate; le valutazioni di sicurezza si riferiscono in particolare alla tutela degli utenti, del personale addetto e dei servizi di soccorso (Art. 13, comma 3). Il metodo di Analisi dei Rischi da adottare è chiaramente individuato nella tecnica QRA (Quantitative Risk Analysis) strutturata nella forma del Bow-Tie Model. La metodologia di analisi cosi individuata si avvale di strumenti logici come la Fault Tree Analysis (FTA) e l’Event Tree Analysis (ETA) (cfr. Allegato 3, § 3).

I risultati dell’analisi vengono utilizzati per il calcolo di diversi indicatori di quantitativi del rischio (cfr. Allegato 3, § 4):

valore atteso del danno di struttura, ottenuto come somma dei rischi totali calcolati in corrispondenza di ciascun singolo evento iniziatore; il rischio totale corrispondente allo specifico albero è ottenuto attraverso la sommatoria dei prodotti delle probabilità di fine ramo e dei danni corrispondenti al singolo scenario;

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rischio sociale, corrispondente alla distribuzione della probabilità di superamento di un determinato livello di danno, rappresentato graficamente sul piano F-N (dove F indica la probabilità di superamento di una soglia di danno e N il numero di fatalità).

Il § 4 dell’Allegato 3 del Decreto, individua “gli obiettivi di sicurezza ed i criteri di accettabilità del rischio per le gallerie stradali […] rappresentati dalle linee soglia riportate nella figura seguente.”

Figura 15: Criteri di verifica sul piano F-N – D. Lgs. 264/2006

La figura precedente rappresenta il piano F-N e riporta limite di accettabilità e limite tollerabilità rispetto ai quali la rappresentazione retrocumulata del rischio di struttura deve verificare il criterio di compliance. In tutti i casi previsti dal Decreto, incluso il caso in cui si debba verificare il livello di rischio di una galleria con caratteristiche speciali, si deve direttamente confrontare la distribuzione cumulata complementare della galleria reale con il limite di rischio tollerabile. Quando viene richiesta l'analisi di rischio quantitativa con criterio comparativo per la dimostrazione dell'equivalenza garantita da misure compensative, tale analisi deve essere condotta sulla galleria reale dotata di requisiti integrativi verificando che il valore atteso del danno della galleria in esame sia uguale o inferiore a quello della galleria virtuale a parità di condizioni di funzionamento dei sottosistemi, dove la galleria virtuale è struttura caratterizzata dai medesimi parametri di sicurezza della galleria in esame e in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori (Glossario, Allegato I). L’Allegato 4 del Decreto individua la procedura formale per l’approvazione del progetto, i contenuti della documentazione di sicurezza, la procedura per la messa in esercizio e le previsioni obbligatorie circa le esercitazioni periodiche.

Tra i metodi in uso in Italia, l’IRAM (Italian Risk Analysis Method) è menzionato come riferimento da PIARC (2013). Il metodo è, in termini qualitativi, sostanzialmente corrispondente alle previsioni di legge.

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